OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI
Quando un soggetto Iva effettua
operazione di acquisto o vendita con un soggetto non residente possono
delinearsi adempimenti obbligatori diversi che il Legislatore ha istituito al
fine di evitare di eludere il versamento dell’imposta dovuta.
OPERAZIONI
EFFETTUATE CON SOGGETTI INTRA UE
ADEMPIMENTI AI FINI COMUNICAZIONE
Ø Iscrizione
al VIES* con apposita istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate (dall’invio
dell’istanza vige un periodo di sospensione dell’autorizzazione ad effettuare
operazioni intracomunitarie pari a 30 gg al fine di verificare i requisiti di
iscrizione);
Ø Invio
del MODELLO INTRASTAT sia per operazioni attive
e passive entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento o
del trimestre di riferimento delle operazioni.
ADEMPIMENTI AI FINI CONTABILI
(INTEGRAZIONE FATTURA)
Ø Acquisto:
il cliente italiano è obbligato a INTEGRARE LA FATTURA EUROPEA applicando e
versando l’iva di riferimento e avendo diritto alla detrazione per la stessa;
Ø Vendita:
emissione fattura non imponibile per mancato requisito della territorialità
I nuovi minimi, pur
risultando esclusi da tutti gli adempimenti IVA, in caso di acquisti intracomunitari
sono inoltre chiamati ad adempiere agli obblighi di cui sopra in caso di
acquisti intracomunitari mentre sono esentati dalla presentazione del modello
INTRASTAT per le vendite per le quali non avrebbero comunque applicato l’IVA in
obbligo di rivalsa ai sensi dell’esenzione prevista dal Legislatore.
* In caso di mancata iscrizione al VIES, quindi, non essendo in possesso dell’autorizzazione
ad effettuare operazioni intracomunitarie
· il cedente nazionale (in caso di vendita a
soggetto UE) o il cessionario UE (in caso di acquisto) non potranno operare in
regime di non imponibilità (ammesso per mancanza del requisito territoriale) ma
saranno obbligati ad applicare l’IVA vigente nel paese in cui sono residenti
(trattando quindi anche le operazioni B2B alla stregua di quelle B2C);
·
Per il cessionario (italiano/UE) l’iva versata
sarà ovviamente indetraibile (si configura come un costo) e, in funzione della
mancata iscrizione al VIES, non potrà nemmeno essere richiesta a rimborso.
Una questione tutt’ora aperta e
oggetto di riflessione è, anche alla luce delle disposizioni e pareri dell’Agenzia
delle Entrate (RM 42/E/2012), in che modo possa essere garantito l’obbligo di
iscrizione al VIES da soggetti che intendano mettere in essere operazioni
intracomunitarie se l’eventuale mancanza di iscrizione, a parte l’obbligo di assoggettamento
all’imposta e di indetraibilità della stessa per il cessionario, comunque non
prevede un regime sanzionatorio volto a salvaguardare i fini antifrode ex DL
78/2010 per il quale viene istituito il VAT
Information Exchange System.
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