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Operazioni Intracomunitarie e iscrizione al Vies

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI


Quando un soggetto Iva effettua operazione di acquisto o vendita con un soggetto non residente possono delinearsi adempimenti obbligatori diversi che il Legislatore ha istituito al fine di evitare di eludere il versamento dell’imposta dovuta.


OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI INTRA UE

ADEMPIMENTI AI FINI COMUNICAZIONE

Ø  Iscrizione al VIES* con apposita istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate (dall’invio dell’istanza vige un periodo di sospensione dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie pari a 30 gg al fine di verificare i requisiti di iscrizione);
Ø  Invio del MODELLO INTRASTAT sia per operazioni attive  e passive entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento o del trimestre di riferimento delle operazioni.

ADEMPIMENTI AI FINI CONTABILI (INTEGRAZIONE FATTURA)

Ø  Acquisto: il cliente italiano è obbligato a INTEGRARE LA FATTURA EUROPEA applicando e versando l’iva di riferimento e avendo diritto alla detrazione per la stessa;
Ø  Vendita: emissione fattura non imponibile per mancato requisito della territorialità

I nuovi minimi, pur risultando esclusi da tutti gli adempimenti IVA, in caso di acquisti intracomunitari sono inoltre chiamati ad adempiere agli obblighi di cui sopra in caso di acquisti intracomunitari mentre sono esentati dalla presentazione del modello INTRASTAT per le vendite per le quali non avrebbero comunque applicato l’IVA in obbligo di rivalsa ai sensi dell’esenzione prevista dal Legislatore.
* In caso di mancata iscrizione al VIES, quindi, non essendo in possesso dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

·      il cedente nazionale (in caso di vendita a soggetto UE) o il cessionario UE (in caso di acquisto) non potranno operare in regime di non imponibilità (ammesso per mancanza del requisito territoriale) ma saranno obbligati ad applicare l’IVA vigente nel paese in cui sono residenti (trattando quindi anche le operazioni B2B alla stregua di quelle B2C);
·       Per il cessionario (italiano/UE) l’iva versata sarà ovviamente indetraibile (si configura come un costo) e, in funzione della mancata iscrizione al VIES, non potrà nemmeno essere richiesta a rimborso.

Una questione tutt’ora aperta e oggetto di riflessione è, anche alla luce delle disposizioni e pareri dell’Agenzia delle Entrate (RM 42/E/2012), in che modo possa essere garantito l’obbligo di iscrizione al VIES da soggetti che intendano mettere in essere operazioni intracomunitarie se l’eventuale mancanza di iscrizione, a parte l’obbligo di assoggettamento all’imposta e di indetraibilità della stessa per il cessionario, comunque non prevede un regime sanzionatorio volto a salvaguardare i fini antifrode ex DL 78/2010 per il quale viene istituito il VAT Information Exchange System.


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