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Uscita dal regime ex Minimi (DL 98/2011) e rettifica su fatture non incassate all'uscita dal regime

Con il presente articolo facciamo chiarezza circa un caso particolare che riguarda la rettifica delle fatture non incassate di un contribuente minimo fuoriuscito dal regime agevolato.
Specifichiamo che trattasi di caso in cui l'uscita avvenga dall'anno successivo (escludendo tutti quelli di immediata fuoriuscita che portano a una rettifica dal 01/01 dell'anno in corso).
Nella fattispecie ci interessiamo del trattamento fiscale a cui tale soggetto sarà sottoposto, ai fini dell'IVA e dell'eventuale ritenuta d'acconto (nel caso ne fosse soggetto), riguardo all'incasso delle competenze fatturate all'anno precedente (in cui era ancora nel regime) ma pagate dal cliente nell'anno successivo (di uscita dal regime).

Sulla scorta del principio che regola la rilevanza fiscale del contribuente minimo che, ricordiamo, è quello della cassa, ovvero della rilevanza finanziaria dell'operazione (incasso per i ricavi e pagamento per i costi), il ragionamento che ci porta a fornire una risposta all'interrogativo è certamente quello che il contribuente minimo si dovrà comportare, per le competenze fatturate in regime agevolato e incassate in regime ordinario, secondo le regole vigenti al momento dell'incasso, ma con le dovute specifiche di seguito riportate.

Tutto quanto sopra premesso, in pratica, l'ex contribuente (fornitore) minimo dovrà procedere nel seguente modo:
  1. effettuare una comunicazione al cliente in questione con la quale indica la fuoriuscita dal regime agevolato (importante per metterlo a conoscenza degli obblighi relativi alle eventuali ritenute da operare);
  2. AI FINI IVA le fatture non incassate non devono essere integrate (Rif. Circ. AdE 17 del 30/05/2012)
il cliente dovrà, invece,  procedere nel seguente modo:
  1. AI FINI DELLE RITENUTE D'ACCONTO è obbligato a effettuare la ritenuta dovuta per legge, versarla, certificarla e dichiararla secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.

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