Con al Circolare 14/E del 27/03/2015 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull'applicazione del Reverse Charge ai nuovi servizi dell'edilizia.
La circolare chiarisce, inoltre, un problema applicativo che la nuova disposizione decorrente dal 01/01/2015 aveva creato nei confronti dei regimi di vantaggio che sono esonerati dagli adempimenti iva.
Per effetto delle disposizioni, infatti, alcuni soggetti che avessero ricevuto fatture in cui il fornitore applicasse il reverse charge alla prestazione resa, non avendo diritto alla detrazione d'imposta, avrebbero vista nulla la neutralità ai fini IVA che invece, in regime ordinario, vi sarebbe con la "doppia registrazione" (tra acquisti e vendite) nell'integrazione della fattura.
Ciò voleva dire dire che tali soggetti, nel caso sopra esposto, essendo comunque obbligati all'integrazione della fattura per aver ricevuto i servizi e prestazioni di cui riferimento all'art. 17 DPR 633/1972, si sarebbero trovati a dover versare, entro il 16 del mese successivo all'operazione di integrazione, l'iva integrata tra le vendite recuperata, tra gli acquisti, come maggior costo.
ESPLICITA ESCLUSIONE DI ALCUNI REGIMI
La Circolare 14/E, al paragrafo 10, risolve questo problema di "non neutralità dell'operazione" esonerando dall'applicazione del reverse charge per i fornitori che effettuassero prestazioni soggette al regime nei confronti di contribuenti esonerati dagli adempimenti iva.
Nello specifico la Circolare specifica che il reverse non viene applicato nei confronti di:
- imprenditori agricoli in regime di esonero che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
- associazioni sportive e tutte quelle senza scopo di lucro che applicano il regime iva forfettario;
- esercenti attività di intrattenimento con regime forfettario Iva;
- esercenti attività di spettacolo viaggianti nei limiti di volume d'affari che prevedono l'applicazione della forfettizzazione Iva.
REGIME DI VANTAGGIO PER IMPRENDITORIA GIOVANILE E NUOVO REGIME FORFETTARIO
Nella circolare al paragrafo 7 viene effettuato chiarimento in merito al regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 e il nuovo regime forfettario.
Della medesima problematica relativa a tali soggetti nell'ambito dell'applicazione del reverse charge si era trattato in un precedente articolo ( vedi articolo)
Per tali regimi resta invariata la disposizione che appunto prevede:
Operazioni attive:
Operazioni attive:
Dall’impianto normativo sopra illustrato discende che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).
Operazioni passive:
Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Resta inteso che le precisazioni fornite relativamente al nuovo regime forfetario debbano ritenersi valide anche con riferimento al regime dei “minimi”, la cui proroga è stata prevista dall’articolo 10, comma 12-undecies), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. “Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
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