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Socio Amministratore Unico e obbligo di iscrizione INAIL

In questo articolo tratteremo una delle tematiche più controverse in tema di obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro.
E' quello che riguarda la figura del socio amministratore unico di società di capitali che, nella fattispecie in analisi, riveste due qualifiche:

  1. Imprenditore, nella figura di socio di capitale e lavoratore;
  2. Amministratore, per quanto attiene le responsabilità inerenti la gestione amministrativa della società stessa.
Entrambe le funzioni, qualora svolte in modo sistematico e con continuità e prevalenza determinano l'obbligo assicurativo nei confronti del socio/amministratore.

L'INAIL, con la nota 1501/2015, conferma la propria interpretazione già chiarita nel 2008 riguardo l'argomentazione in oggetto.
Il principio base secondo il quale l'Ente Assicurativo denota l'obbligo di assoggettamento all'assicurazione sugli infortuni del socio/amministratore è quello della "dipendenza funzionale", ovvero nella cosiddetta "collaborazione tecnica" tra il soggetto e la società ai fini del perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'oggetto sociale di cui all'atto costitutivo.

Quello della dipendenza funzionale è un concetto che va ben oltre il concetto di dipendenza come inteso dall'art. 2094 del c.c. in quanto non necessariamente si manifesta in funzione di una vera e propria subordinazione all'interno di un rapporto di lavoro dipendente tra socio/amministratore e società, ma si manifesta semplicemente nel mero svolgimento di un'attività manuale (quelle indicate nell'oggetto sociale)  o meno (prestazioni amministrative per le responsabilità in capo all'amministratore).

Quello che l'INAIL vuol sostanzialmente ribadire è che nel momento in cui il socio/amministratore svolge una qualsiasi attività che sia inquadrabile in quelle assicurabili in modo abituale e prevalente, lo stesso soggetto è da assicurare.
Nella fattispecie di amministratore unico 'obbligo viene definito dalla locuzione "unico" che denota una certezza (derivante dalla carica rivestita) allo svolgimento almeno di prestazioni amministrative all'interno della società.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Può essere condivisibile l'obbligo di assicurazione trattandosi di amministratore "unico" ma come è dimostrabile lo svolgimento di mere attività amministrative anzichè di attività specifiche dell'oggetto sociale? Penso all'amministratore unico che svolge attività edile con un premio assicurativo pari al 13xmille se svolge attività amminitrativa il premio è il 4xmille. La differenza è notevole, come viene inquadrato?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno.
Lo svolgimento delle attività amministrative è l'assicurazione minimale che l'Amministratore Unico deve avere in quanto le prestazioni afferenti l'amministrazione aziendale gli sono conferite di diritto per la carica rivestita.
Di logica, se l'Amministratore è anche socio/imprenditore e non solo socio di capitale e svolge, oltre le attività amministrative, anche altre assicurabili a un rischio diverso, l'obbligo scatta anche per l'assicurazione a quest'ultimo.

L'Informalavoro ha detto...

In conclusione l'INAIL, con la nota di cui all'articolo, valuta l'obbligo assicurativo nella verifica della prevalenza del'attività in cui si realizza la "dipendenza funzionale"