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Quota Integrativa della retribuzione (QuIR): le istruzioni operative INPS sulla liquidazione ed esposizione in Uniemens

La Legge 190/2014 all'art. 1 commi 26-34 istituisce la possibilità per il lavoratore di richiedere, sotto forma di quota integrativa della retribuzione (quindi assoggettato a medesimo trattamento fiscale e previdenziale), il rateo di TFR maturato nel mese dal lavoratore.

il QuIR viene istituito per un periodo transitorio che, stante alle disposizioni normative, decorre dal 1 marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 ma che, operativamente, invece troverà la sua manifestazione solo a partire dal periodo di paga di maggio 2015.

Infatti stante che il DPCM dello scorso 20 febbraio 2015, n. 29 che disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia è entrato in vigore solo il 3 aprile 2015, considerando che lo stesso prevede  che la liquidazione del QuIR possa avvenire solo dal mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza, per forza di cose il primo periodo di paga utile alla fine della liquidazione dello stesso sarà maggio 2015 per la quota di TFR maturata nello stesso mese.

Un ulteriore slittamento è previsto per i lavoratori che abbiano richiesto l'erogazione ai datori di lavoro che siano ricorsi al Finanziamento assistito da Garanzia; per quest'ultimi il primo periodo dii paga utile alla fine della liquidazione del QuIR sarà il prossimo Agosto 2015 per le competenze di Maggio 2015, quindi con uno slittamento del periodo di liquidazione al 09/2018 per le competenze di 06/2018

E' quanto chiaramente riportato nella Circolare INPS 82/2015 dello scorso 23/04/2015 che conferma suddetto periodo di liquidazione al punto 4:

4. Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R..
Ai fini dell’accesso alla liquidazione della Qu.I.R., i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al Dpcm debitamente compilata e sottoscritta. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta. Accertato il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative sopra richiamati, il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro: a. a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro; 
a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro. 

La Circolare INPS ribadisce, inoltre, anche i requisiti di accesso alla richiesta del lavoratore (che vanno verificati dal datore di lavoro) che ricordiamo sono:
REQUISITO OGGETTIVO
  1. lavoratore del settore privato escluso quello agricolo e domestico;
REQUISITO SOGGETTIVO
  1.  il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi (nel computo di questi sei mesi non si considerano i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. -infortunio, malattia, gravidanza e puerperio- che non prevedano la maturazione del TFR);
  2. il lavoratore non deve aver posto le somme maturate a titolo di TFR come garanzia di contratti di finanziamento.
La quota di retribuzione integrativa erogata al lavoratore come QuIR sarà parà alla quota di TFR maturata nel mese di competenza al netto della trattenuta al Fondo di Garanzia pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale.

La Circolare, infine, espone le istruzioni sull'esposizione del QuIR in UniEmens valorizzando l’erogazione nella sezione dell’elemento del flusso UniEmens ( vedi punto 8 della Circolare 82/2015)

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