Come confermato dall'ormai consolidata linea normativa a riguardo in caso di successioni appalto, ovvero nel caso in cui , nell'ambito della realizzazione della medesima opera o servizio, cambia il soggetto appaltatore, vige una tutela a favore dei lavoratori dipendenti impiegati dal soggetto uscente nel medesimo contratto di appalto.
Questa tutela viene assimilata a quella prevista in caso di operazioni straordinarie d'azienda (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) per la quale il soggetto cessionario è assoggettato all'obbligo di conservare i rapporti in essere al momento del subentro conservando le medesime caratteristiche del rapporto (anzianità di servizio, livello di inquadramento, CCNL applicato, trattamento retributivo) oltre che obbligarsi solidalmente per eventuali crediti retributivi vantati dagli stessi lavoratori.
Questa linea di tutela viene rimarcata anche in alcuni contratti collettivi nazionali del lavoro che nel loro testo prevedono espressamente la regolamentazione in materia di successione di appalto.
Dopo questa breve parentesi, nell'articolo ci occuperemo di analizzare come il D.Lgs 23/2015 (Decreto Attuativo sulle nuove tutele in materia di licenziamento) abbia esteso una nuova forma di "tutela allargata" per i licenziamenti illegittimamente comminati dal datore di lavoro subentrante all'appalto.
Seppur vero che le nuove tutele decorrono dallo scorso 7 Marzo 2015, l'art. 7 (che riguarda la tutela per le aziende con più di 15 dipendenti) del sopra citato Decreto Legislativo prevede, infatti, che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il calcolo dell'indennità risarcitoria, venga considerato come periodo utile non solo quello intercorrente dall'inizio del rapporto con l'appaltatore subentrato ma che, invece, si dovrà tener conto di tutto il periodo di lavoro nella medesima attività appaltata.
In buona sostanza il Legislatore sancisce che, nel caso di subentro in appalto, le precedenti forme di tutela previste dall'art. 18 fino al 6 marzo 2015 (applicabili al rapporto in essere sino a quest'ultima data) vengano assorbite a favore di quella applicabile al momento del recesso.
Pertanto se un lavoratore dipendente sarà illegittimamente licenziato a distanza di X anni dal subentro in appalto del nuovo soggetto ma lo stesso lavoratore lavorava (con il precedente appaltatore) da Y anni in funzione del medesimo appalto, l'anzianità di servizio, ai fini del calcolo dell'indennizzo sarà calcolata su un periodo pari a X+Y.
In vista della mancanza di un esplicito riferimento, ragionevole dubbio rimane sull'applicabilità di tale "assimilazione" alla tutela crescente per i casi non espressamente richiamati come per i recessi operati dai soggetti di cui all'art. 9 del D.Lgs 23/2015 (aziende in tutela obbligatoria) o in caso di trasferimento del dipendente presso altro datore di lavoro ex art. 2112 c.c. e art. 32 D.Lgs 276/2003.
Fonte: Sole 24 Ore del 04/05/2015
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