Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo denominato "Codice dei Contratti" riguardo al contratto a tempo determinato il Legislatore conferma le modifiche precedentemente apportate con il D.L. 34/2014 che ha eliminato la causalità obbligatoria della prestazione, ampliato il numero di proroghe ammesse fino a un massimo di 5 e inserito il limite di contingentamento del 20%.
All'art. 19 Capo III del suddetto decreto legislativo vengono confermate queste linee normative e vengono fornite delucidazioni in merito agli aspetti sanzionatori derivanti dal superamento del tetto del 20% (sanzione amministrativa e mai conversione a tempo indeterminato) e viene riformato completamente il principio di cui all'art. 4 del D.Lgs 368/2001 che citava:
Art. 4.
Disciplina della proroga
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa (....) si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
Il Codice dei contratti modifica un aspetto importante riguardante l'unicità della prestazione per l'ammissione alla proroga.
A decorrere dallo scorso 25 Giugno 2015, infatti, scompare l'obbligo di riferire la proroga alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato e quindi la proroga potrà riguardare anche diverse attività lavorative a patto che comunque vengano rispettate le nuove condizioni poste allo Jus Variandi del datore di lavoro (art. 3 D.Lgs 81/2015).
Questo in buona sostanza determina da un lato una maggiore flessibilità nell'ambito di adibire il lavoratore a nuove lavorazioni ma allo steso tempo inserisce un ulteriore limite invalicabile alla durata massima del contratto a termine che, quindi, non potrà durare più di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro in considerazione di qualsiasi prestazione svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Fonte: Sole 24 Ore del 07/07/2015
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