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La transazione novativa. Il trattamento fiscale e previdenziale delle somme erogate

Al fine di determinare il giusto trattamento delle somme erogate a seguito di transazione novativa, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente,vanno esaminati una serie di fattore che ne designano l'oggetto e un diverso trattamento.

1) TIPOLOGIA DI RAPPORTO (SUBORDINATO O COLLABORAZIONE)

2) OGGETTO DELLA TRANSAZIONE


LE TRANSAZIONI NELL'AMBITO DEL 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Di primaria importanza è verificare se le somme ad oggetto del contenzioso e della transazione a chiusura dello stesso fanno riferimento a un

  1. risarcimento del danno a seguito della perdita subita (danno emergente) non costituiscono reddito e sono escluse dalla tassazione
  2. reintegrazione del reddito perduto (lucro cessante) costituiscono reddito a pieno titolo e sono assoggettate in base alla natura del reddito reintegrato
Dopo aver chiarito che le somme erogate a titolo di risarcimento di un danno non sono soggette, invece in merito alle somme erogate a titolo di transazioni aventi ad oggetto la reintegrazione di un reddito perduto suddividiamo due filoni di assoggettabilità

ASSOGGETTABILITA' FISCALE
  1. Tassazione separata : rientrano in questa categoria le somme percepite in qualità di "arretrati per prestazioni di lavoro dipendente" che siano sanciti da atti e cause non dipendenti dalla volontà tra le parti (sentenza di un Giudice, Leggi, CCNL), ovvero dove la rilevanza e la quantificazione delle somme è rimessa alla valutazione di un soggetto terzo rispetto alle parti della contesa;
  2. Tassazione ordinaria:  rientrano in questa categoria le somme percepite a seguito di transazioni volontarie (manca quindi i requisito sancito dall'art. 17 comm. 1 lett b del TUIR) e, generalmente, dalle transazioni che avvengano in costanza di rapporto lavorativo
Nell'identificazione della natura delle somme erogate e quindi del loro trattamento risulta di rilevanza fondamentale un'analisi accurata dell'atto transattivo.

ASSOGGETTABILITA' CONTRIBUTIVA

A livello contributivo l'assoggettabilità o meno delle somme oggetto della transazione va valutata sulla base della natura retributiva e sull'imponibilità degli elementi oggetto del contendere ( Circ. INPS 263/1997).

La duplice assoggettabilità nell'ambito di accordi tra le parti resta sempre nei limiti della natura cui titolo vengono erogate tali somme, identificata in sede di stesura dell'accordo transattivo,  escludendo tutte quelle somme che sono legate alla cessazione del rapporto che, quindi, restano comunque escluse da contribuzione e assoggettate a tassazione separata (eccezione fatta per l'indennità di mancato preavviso).

LE TRANSAZIONI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Per quanto attiene alle transazioni o accordi che abbiano ad oggetto somme emergenti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'assoggettabilità potrebbe così essere delineata

ASSOGGETTABILITA' FISCALE
  1. Tassazione separata : tutte le  somme di cui all'art. 17 comma  lett. c 
percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  1. Tassazione ordinaria:  tutte le altre somme che hanno natura retributiva e che non godono della tassazione separata per effetto dell'esclusione di cui all'art 17 comma 1 lett. b (le sole  somme a titolo di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente)
Nell'identificazione della natura delle somme erogate e quindi del loro trattamento risulta di rilevanza fondamentale un'analisi accurata dell'atto transattivo.

ASSOGGETTABILITA' CONTRIBUTIVA

Anche quì la natura imponibile delle somme oggetto del contendere presuppongono l'assoggettamento contributivo delle somme stesse.


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