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D.Lgs 81/2015: lo "jus variandi" prima e dopo la riforma

Una delle più importanti riforme in materia di riordino di contratti, forse non casualmente disciplinata nei primi articoli del c.d. Codice dei Contratti , è la modifica apportata dal legislatore in termini di esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro (Art. 3 D.lgs 81/2015).
Questa riforma, insieme a quella delle "tutele crescenti" (D.Lgs 23/2015) e delle nuove disposizioni in materia di "controllo dei lavoratori" (D.Lgs 151/2015), costituisce uno dei tre cambiamenti volti a una "flessibilizzazione" del rapporto a tempo indeterminato cercando di crearne i presupposti per una maggiore appetibilità da parte dei datori di lavoro.

Tornando all'argomento in analisi, di seguito schematizzeremo le modifiche apportate dalla suddetta riforma all'art. 2103 del c.c. in materia di mansioni e limiti al potere del datore di lavoro di modifica alle mansioni del lavoratore.

La novità è certamente quella che riguarda il c.d. "demansionamento", ovvero l'applicazione dello jus variandi per adibire il lavoratore a mansioni inferiori, seppur non mancano cambiamenti anche in merito all'assegnazione del lavoratore  a mansioni superiori o equivalenti. 


MANSIONI EQUIVALENTI

  • Art. 2103 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (fino al 24 giugno 2015) prevedeva l'assegnazione a mansioni equivalenti che si identificassero come "orizzontali", ovvero professionalmente equiparabili.
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) rende possibile l'assegnazioni a mansioni definite equivalenti purchè riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte

MANSIONI SUPERIORI

  • Art. 2103 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (fino al 24 giugno 2015) prevedeva, oltre che il trattamento economico rispondente al livello di inquadramento previsto dal CCNL per le prestazioni svolte, l'acquisizione del livello superiore a titolo definitivo dopo 3 mesi di esecuzione continuativa delle mansioni superiori (o termine inferiore previsto eventualmente dal CCNL)
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) prevede, oltre l'immediato adeguamento del trattamento economico, l'acquisizione del livello superiore a titolo definitivo dopo 6 mesi di esecuzione continuativa delle mansioni superiori (o termine inferiore previsto eventualmente dal CCNL), con la possibilità del dipendente di rinunciare.

MANSIONI INFERIORI

  • Art. 2103 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (fino al 24 giugno 2015) prevedeva il divieto assoluto per il datore di lavoro di applicare un demansionamento (modifica unilaterale), salvo casi eccezionali in cui lo stesso era sottoscritto di comune accordo tra le parti ed era finalizzato al mantenimento del posto di lavoro per impossibilità di repechage (modifica concordata tra le parti).
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) Demansionamento Unilaterale_  Il datore di lavoro può unilateralmente adibire il lavoratore a mansioni inferiori solo per ragioni di riorganizzazione aziendale che impatti sulla posizione lavorativa dello stesso. Tale modifica può avvenire nel rispetto dei seguenti limiti: 1) demansionamento a un solo livello in meno della stessa categoria legale; 2) obbligo della forma scritta della comunicazione al lavoratore; 3) obbligo di non compromettere la formazione e accrescimento professionale del lavoratore; 4) trattamento economico immutato. 
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) Demansionamento con mutuo accordo_ Le parti possono sottoscrivere un accordo transattivo che preveda l'assegnazione del lavoratore a un livello e categoria legale diversa, con un livello retributivo anche inferiore, solo e soltanto in specifici casi in cui si ravvisi una delle tre finalità 1) evitare il licenziamento; 2) acquisire una diversa professionalità; 3) miglioramento delle condizioni di vita.

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