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Il modello 20SM e la comunicazione dei tassi INAIL

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D.M. 12/12/2000, entro il 31 dicembre di ogni anno l’INAIL comunica ai datori di lavoro, a mezzo racc. a.r., il modello 20SM, recante la misura del tasso di premio applicabile per l’anno successivo, con l’indicazione delle retribuzioni, del numero di casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei connessi oneri, del numero dei lavoratori-anno e del tasso specifico aziendale, relativi al triennio precedente o al minor periodo interessato.

Il tasso risultante dal modello 20SM riflette l’oscillazione del tasso medio di tariffa per “prevenzione infortuni e igiene del lavoro” nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività (“Codice 2”) ovvero per “andamento infortunistico” dopo il primo biennio di attività (“Codice 3”) a norma, rispettivamente, degli articoli 19-21 e dell’art. 22 del D.M. 12/12/2000.
L’oscillazione del tasso medio per “andamento infortunistico” (sia in riduzione che in aumento) è applicata d’ufficio dall’INAIL sulla base di due specifici indicatori evidenziati nel modello 20SM: il tasso specifico aziendale ed i lavoratori-anno.

In particolare, il tasso specifico aziendale risulta dal rapporto fra gli oneri sostenuti dall’Istituto e le retribuzioni erogate dall’azienda nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione (ovvero del minor periodo, purchè non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni).
Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa (art. 22, comma 3, D.M. 12/12/2000), con la sola differenza che gli oneri vanno rapportati alla singola azienda e non al gruppo esercente la medesima lavorazione.

Il termine lavoratori-anno riflette, ai sensi dell’art. 22, comma 4, delle “Modalità tariffarie”, il rapporto annuo fra le masse retributive soggette a contribuzione INAIL e la retribuzione media ottenuta moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera dei casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea, se pari o superiori a dieci nell’anno, ovvero la retribuzione media giornaliera dell’anno stesso relativa al “grande gruppo” di tariffa cui la posizione assicurativa appartiene, se i predetti casi sono inferiori a dieci.
Ai fini della verifica dell’esattezza del tasso di premio notificato, è necessario controllare se gli eventi lesivi considerati dall’INAIL corrispondono a quelli effettivamente avvenuti: in proposito, si evidenzia che i modelli 20SM elencano un numero limitato di eventi e pertanto si rende necessario verificare tutti gli eventi infortunistici verificatisi nel triennio 2012-2014 tramite l’acquisizione dei modelli 20SM di dettaglio.
Occorre altresì verificare che nel computo degli oneri complessivamente imputabili alla posizione assicurativa territoriale non siano stati inseriti, in forza del combinato disposto dell’art. 22, comma 3 e dell’art. 9 delle “Modalità tariffarie”:
  • gli oneri attribuibili agli infortuni “in itinere”, in quanto già inclusi nei cosiddetti oneri “a caricamento” e, quindi, ripartiti fra tutti i settori in funzione delle retribuzioni;
  • gli importi effettivamente recuperati dall’INAIL in via di “surroga” nei confronti dei terzi responsabili dell’evento indennizzato, ovvero in via di “regresso” nei confronti dello stesso datore di lavoro, fino a concorrenza di quanto caricato.
Contro il provvedimento di comunicazione del tasso 2016 può essere presentato ricorso per via telematica alla sede INAIL territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2001.


Fonte: Dott. Perrone Fabio, Consulente del Lavoro in Manoppello (www.perroneconsulenza.it)

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