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D.Lgs 8/2016 depenalizzazioni: somministrazione, appalto e distacco illecito

Il pacchetto "depenalizzazioni" ex D.Lgs 8/2016 interessa anche l'apparato sanzionatorio riguardante l'utilizzo illecito delle missioni del lavoratore presso terzi a titolo di somministrazione lavoro, distacco e appalto.

Le fattispecie in esame, normate ex D.Lgs 276/2003, a decorrere dal prossimo 6 febbraio 2016, verranno analogamente sanzionate sulla base delle disposizione sancite all'art. 1 del D.Lgs 8/2016.

Con il nuovo regime sanzionatorio, si vestiranno di una più elevata onerosità.
Infatti se la somministrazione, appalto e distacco illecito saranno fino al 5 febbraio 2016 sanzionati con il previgente disposto normativo, ovvero con ammenda pari euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, a decorrere dal 6 febbraio 2016 la sanzione applicata assumerà la connotazione di illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa quantificata sempre nelle medesime modalità ma con un minimale  che non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro, come disposto dall'art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 8/2016

6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

Resta immutato la natura penale del regime sanzionatorio qualora somministrazione, appalto e distacco illeciti vedano lo sfruttamento di minori con applicazione della pena dell’arresto fino a 18 mesi e dell’ammenda fino a euro 300.

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