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Riqualificazione del rapporto di lavoro e esonero contributivo ex L. 190/2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 02/2016 dello scorso 20/01/2016, fornisce chiarimenti in merito alla spettanza dell'esonero contributivo ex L. 190/2014 in caso di avvio di rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo che abbia determinato la riqualificazione di un rapporto parasubordinato.

Il MLPS chiarisce che la spettanza dell'esonero è vincolata a requisiti ben precisi delineati dalla succitata norma, ovvero:

  • Nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato
  • Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 si richiede possesso del DURC positivo, l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il rispetto degli “altri obblighi di legge” in materia lavoro e legislazione sociale.
In relazione alla fattispecie in analisi oggetto di riqualificazione, il D.Lgs 81/2015 ha, inoltre, stabilito un regime "premiale" nel caso di volontaria stabilizzazione di rapporti autonomi e parasubordinati privi dei caratteri della genuinità e comunque prima dell'avvio di qualsiasi procedimento ispettivo..

Tutto quanto sopra premesso, il Legislatore conclude che "alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo".



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