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Ticket di licenziamento: dal 01/01/2016 dovuto anche nel settore delle costruzioni edili

La Legge 92/2012 all'art. 2 comma 31 istituisce il c.d "ticket di licenziamento" quale contributo a finanziamento, insieme al contributo addizionale sui rapporti a tempo determinato, per il trattamento di disoccupazione.

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. 
 32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 


La Legge 92/2012 prevedeva, inoltre, per un periodo di tempo limitato, delle esclusioni di cui al sopra citato comma nel caso di licenziamenti effettuati da datori di lavoro operanti nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere o nei licenziamenti per cambio di appalto e riassunzione in capo a nuovo datore di lavoro.

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2016 il contributo di cui al comma 31 risulta dovuto anche nei casi di esclusione precedentemente previsti dal comma 34, art. 2 Legge 92/2012.

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