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Legge Stabilità 2016 (n. 208/2015): esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Testo di Legge n. 208/2015, dal 01/01/2016 sono operative le disposizioni in esso contenute.
Nel presente articolo ci occuperemo della nuova disciplina dell'esonero contributivo di cui ai commi 178-181 del suddetto testo di Legge.

Il principio sotteso all'esonero in oggetto rimane lo stesso di cui alla precedente L. 190/2014, ovvero quello di promuovere forme stabili di lavoro e incentivando la risposta da parte dei datori di lavoro con forme di "sostegno" ai costi sostenuti nella gestione del personale dipendente.

I rapporti di lavoro incentivati

Art. 1 comma 178. 
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016 (...)

I requisiti per l'accesso all'esonero contributivo 

Anche per quanto riguarda questo aspetto il Legislatore è rimasto fermo sui precedenti requisiti enunciati nel testo di L. n. 190/2014 e ribaditi al comma 178 della L. 208/2015

Art. 1 comma 178.
 (...)L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.


Viene inserito nel testo di Legge una previsione operativa chiarita dal Ministero del Lavoro nell'Interpello 25 del 05/11/2015 in riferimento al previgente esonero triennale in merito al diritto a fruire dell' "esonero residuo" in caso di operazioni straordinarie e cambi di appalto

Art. 1 comma 181. 
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorche' in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

I parametri di spettanza del nuovo "esonero biennale"

In merito al quantum il Legislatore è intervenuto rimodulando il tetto di fruibilità e di durata rispetto al previgente esonero.
Infatti le nuove assunzioni a tempo indeterminato agevolate ai sensi della L. 208/2015 godranno del seguente regime di sgravio contributivo:


  1. Durata massima dell'esonero 24 mesi (precedentemente 36 mesi)
  2. Importo massimo/anno dell'esonero euro 3250,00 (precedentemente 8.060)
  3. Esonero del 40% sulla contribuzione c/azie con esclusione di quella INAIL (precedentemente 100%).
Art. 1 comma 178
(...) e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.


La gestione del suddetto esonero contributivo resta di competenza dell'INPS da cui attenderemo eventuali e ulteriori Circolari Operative su aspetti caratterizzanti l'esonero in vigore dal 1 gennaio 2016.

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