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Esonero Contributivo ex L. 208/2015: Interpello MLPS 17/2016

In relazione all'esonero contributivo biennale disciplinato dalla Legge di Stabilità  n. 208/2015, il Ministero del Lavoro fornisce parere con Interpello 17/2016 del 20/05/2016 a un quesito riguardante la spettanza dell'esonero in caso di assunzione di un lavoratore per cui il precedente datore di lavoro aveva fruito (parzialmente) dell'esonero triennale ex L. 190/2014.

Riportiamo di seguito il quesito:

 l’istante chiede se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il parere del Ministero viene fornito sulla scorta delle disposizioni contenute nella norma e delle disposizioni operative dell'INPS fornite nella circolare 178/2015 rendendo una risposta positiva nel caso in cui la nuova assunzione riguardasse soggetto diverso dal precedente datore di lavoro o comunque non collegato ad esso.

In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma. 

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