In questo articolo parliamo di come si sia espressa l'Agenzia delle Entrate di fronte all'accertamento di mancata fatturazione di prestazioni professionali a soggetti che, in relazione a un rapporto di amicizia o un "favore reso", vengono rese "gratuitamente.
Gli unici soggetti per i quali viene riconosciuta la gratuità della prestazione sono i congiunti del titolare dello studio.
La questione potrebbe essere interessante da approfondire soprattutto in questo periodo in cui si procede alla compilazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi in quanto sono nel mirino, appunto, le trasmissioni telematiche che, a seguito di accertamento, non siano state fatturate.
A riguardo l'AdE si è espressa affermando che l'iter di accertamento che potrebbe avviare è di tipo analitico induttivo, ovvero i maggiori ricavi a carico del professionista sono calcolati in relazione a una mancata coincidenza della trasmissione telematica della dichiarazione con la relativa fattura fiscale al soggetto dichiarante.
Ovviamente, soprattutto per le prestazioni rese a soggetti titolari di partita iva, l'accertamento e il maggior ricavo della "gratuita" compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione rischia di estendersi anche alle prestazioni accessorie come quelle della tenuta della contabilità.
I presunti maggiori ricavi sono quelli previsti nella tabella C allegata al DM 140/2012 ovvero:
- 170 euro per ogni dichiarazione dei redditi di contribuenti senza partita iva
- 470 euro per ogni dichiarazione di persone fisiche titolari di partita iva
- 570 euro per ogni dichiarazione delle società di persone
- 670 euro per ogni dichiarazione delle società di capitali.
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