Nel CDM dello scorso 10 giugno 2016 sono state approvate in via preliminare le prime disposizioni correttive della L. 183/2014 (Jobs Act) apportando, nello specifico, variazioni ai dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
In relazione al D.Lgs 81/2015 le modifiche riguarderanno il lavoro accessorio che, nell'ottica di limitarne un utilizzo illegittimo, mireranno a una più stringente tracciabilità.
Alla stregua di quanto previsto già per il lavoro intermittente, anche per le prestazioni di lavoro accessorio si prevede che i committenti
imprenditori non agricoli o professionisti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a
comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o
posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso
termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale
del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco
temporale non superiore a 7 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione
si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione
amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione.
Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a
posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.
Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali
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