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Lavoro Accessorio: le modifiche previste dal decreto correttivo

Nel CDM dello scorso 10 giugno 2016 sono state approvate in via preliminare le prime disposizioni correttive della L. 183/2014 (Jobs Act) apportando, nello specifico, variazioni ai dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

In relazione al D.Lgs 81/2015 le modifiche riguarderanno il lavoro accessorio che, nell'ottica di limitarne un utilizzo illegittimo, mireranno a una più stringente tracciabilità.

Alla stregua di quanto previsto già per il lavoro intermittente, anche per le prestazioni di lavoro accessorio si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. 

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. 

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 


Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

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