Riportiamo in questo articolo quanto espresso dalla Suprema Corte in merito alla responsabilità del medico competente ex art. 25 del D.L.vo n. 81/2008
Con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che cade nella violazione dell’art. 25, lettera b)* , del D.L.vo n. 81/2008 il medico competente che dopo aver individuato un rischio sanitario, sia pure basso, non abbia previsto per lo stesso la sorveglianza sanitaria.
* b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
Fonte: Dottrina Lavoro
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