Con la Circolare 176/2016 dello scorso 09 settembre 2016 l'INPS fornisce indicazioni operative sul Fondo di solidarietà residuale, ora gestito per mezzo del Fondo di Integrazione salariale istituito con l'entrata in vigore del D.Lgs 148/2015.
Ricordiamo che il Fondo di solidarietà residuale istituito dalla legge n. 92/2012, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza di rapporto di
lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese – con più di quindici dipendenti –
appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione
della normativa in materia d'integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi
collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali
alternativi.
Il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a decorrere dal 1
gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015 e ha assunto la denominazione di Fondo di
integrazione salariale con la medesima funzione del Fondo residuale, del quale eredita la gestione,
continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che
prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel
proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della
cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito
dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale
di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 del
D.lgs 148/2015.
Datori di lavoro destinatari
L’art. 26, c. 7, del D.lgs 148/2015 sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di
solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali
esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che
straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando l’ambito di
applicazione della disciplina dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale
l’ambito di applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti.
Destinatari del Fondo di integrazione salariale
A norma dell’art. 3, c. 1, del D.I. n. 94343/2016, sono destinatari delle prestazioni del Fondo
di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli
apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei
lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca.
Si sottolinea che, al fine di poter beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione
salariale, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano – alla data di presentazione della
domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale – un’anzianità di almeno 90
giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la
domanda.
Fonte: INPS Circolare 176/2016 del 09 settembre 2016
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