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Comunicazione per lavoro Accessorio: le indicazioni della Circolare INL n. 1 del 17/10/2016

Con la prima Circolare, la n. 1 del 17 Ottobre 2016, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l'adempimento di comunicazione preventiva della prestazione accessoria almeno 60 minuti prima dell'inizio della stessa.

Ricordiamo che il nuovo obbligo decorre dallo scorso 8/10/2016 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 185/2016 che modifica il precedente comma 3, articolo 49, D.Lgs. 81/2015.

In relazione al nuovo adempimento, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce anzitutto che, nonostante gli obblighi di cui sopra, permane in ogni caso anche la procedura di attivazione dei voucher come già attualmente prevista dall'INPS.


Per la comunicazione preventiva, questa potrà essere assolta utilizzando l’indirizzo di posta elettronica  “voucher.XXX@ispettorato.gov.it” (al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio:voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it) - VEDI ELENCO SEDI NEL TESTO DELLA CIRCOLARE - 

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

La comunicazione in questione andrà effettuata:

– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

– per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.



Fonte:
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Dottrina Lavoro


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