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Turnazione di lavoro settimanale: può essere modificata completamente senza preavviso?

In questo articolo trattiamo l'argomento del cambio turno e del relativo preavviso rispondendo al quesito di un nostro lettore che chiede:

Turnazione di lavoro settimanale già esposta, può essere modificata completamente senza preavviso al lavoratore quando quest'ultimo ha già organizzato la sua settimana in base alla turnazione esposta precedentemente?

La risposta all'interrogativo del nostro lettore va anzitutto ricercata partendo anzitutto in relazione ai diritti prescritti dalla Costituzione riguardo la dignita' del lavoratore tutelata dall'art. 32 della Costituzione, al fine di preservarne “ l’integrità fisica e la personalità morale”.

Quindi seppur il datore di lavoro, nelle more dei poteri organizzativi, ha il potere di stabilire l’orario di lavoro e decidere che il lavoro a turno è proprio del metodo di organizzazione del lavoro e quindi organizzare il numero di turni e l’avvicendamento dei lavoratori, tuttavia ciò non può svolgersi in contrasto all’utilità sociale, considerato che il lavoro a turni comporta una serie di ripercussioni sulla vita sociale e familiare.

A supportare quanto in premessa è la stessa Corte di Cassazione che, in diverse pronunce, ha evidenziato come la comunicazione dei turni di lavoro in un tempo “ragionevole” si ponga quale condizione necessaria alla tutela delle esigenze di programmabilità del tempo libero da parte del lavoratore. 
Tali esigenze sono costituzionalmente tutelate, in virtù del rilievo sociale che assume lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro (nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva) da parte del lavoratore. 

Nel rispetto dei diritti del lavoratore costituzionalmente tutelati, la Suprema Corte inquadra, in capo al datore di lavoro, il dovere di una ragionevole programmazione interpretata nel senso che l’affissione dei turni non  possa avvenire a “ridosso dell’inizio della prestazione”.

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