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Decreto Correttivo Jobs Act 185/2016 : Pubblicato in G.U. al n. 235 del 07/10/2016

E' stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 185/2016 alias Decreto Correttivo del Jobs Act.


Modifiche al Lavoro Accessorio: obbligo di comunicazione preventiva dal 08/10/2016


In relazione alle modifiche approvate dal Legislatore quella di maggior rilievo per gli operatori del mercato del lavoro è certamente quella al D.lgs 81/2015 in tema di Lavoro Accessorio con l'introduzione della comunicazione preventiva alla prestazione del lavoratore.

Con decorrenza 8 Ottobre 2016 entrano in vigore le nuove disposizioni ex nuovo comma 3 dell'art. 49 D,Lgs 81/2015, che prevede l'obbligo per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare, mediante posta elettronica, alla DTL competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i seguenti dati:

  • dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
  • il luogo dove avverrà la prestazione,
  • il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, i seguenti dati:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
  • il luogo dove avverrà la prestazione,
  • la durata della prestazione con riferimento ad entro un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Per la mancata comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.


comma 3, articolo 49, D.Lgs. 81/2015

“3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalita’ applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

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