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Compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente

Con la Circolare 174 del 23/11/2017, l'INPS fornisce ulteriori approfondimenti circa la compatibilità del trattamento di disoccupazione NASPI con alcune forme di rapporto di lavoro e di reddito diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati .

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

In applicazione delle previsioni di cui al comma 1 art.10 D.Lgs. n.22 del 2015, è ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Una importante precisazione fornita dall'INPS nella medesima Circolare è che l’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, pertanto a ritenere applicabili le condizioni di cui sopra.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario.
  • Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società: Nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 
  • Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone: Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
  • Redditi di capitali derivanti dalla condizione di socio di società di capitali: Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero; analogamente è riconosciuto lo stesso trattamento ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue.
  • Partecipazione all'attività d'impresa del socio di società di capitali: In questo caso, essendo il socio iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio in quanto esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, si applica la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita . Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

4 commenti:

Unknown ha detto...

Buona sera pongo questo quesito: mio figlio da dicembre 2017 percepisce disoccupazione Naspi , ora avrebbe la possibilità di lavorare in un ristorante con contratto a chiamata di tre giorni la settimana, mi domando come incide questo lavoro sulla Naspi? Cosa bisogna fare? Conviene accettare questo lavoro e non intaccare la disoccupazione? e nel caso accettasse questo lavoro a chiamata bisogna comunicarlo all'INPS? Grazie per la risposta.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Rosina. La compatibilità tra NASPI e lavoro a chiamata è stata disciplinata dall'INPS nella Circolare 142/2015 che recita quanto di seguito:

Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.

Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:

1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;

2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità.

Tipologia 1

Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, si precisa quanto segue.

Nell’ipotesi in esame di rioccupazione del beneficiario di indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da parte del datore di lavoro è ammissibile, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo - comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
In particolare trovano applicazione - in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo - le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.

Tipologia 2
Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
E' ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Unknown ha detto...

Buon Anno a tutti. Ho un quesito. Mio figlio percepisce indennità di disoccupazione Naspi, lavorerà tre mesi per un datore di lavoro e subito dopo altri cinque mesi per un altro datore di lavoro. Dato che se vengono superati i sei mesi di lavoro perderebbe la disoccupazione questo accadrebbe lo stesso dal momento che i datori di lavoro sono differenti ma i due lavori sono continuativi?

Grazie per la cortese risposta.
Rosy genduso

L'Informalavoro ha detto...

Buon pomeriggio Rosina.
Lo stato di disoccupazione è sospeso in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.