Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Nuovo modulo TFR2 per la scelta di destinazione del TFR

Lo scorso 19 aprile il MLPS ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello TFR per il conferimento in percentuale del trattamento di fine rapporto.
Il nuovo modello, che ricordiamo è utilizzato per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006acquisisce le novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla legge sulla concorrenza.

Salvo espresso accordo collettivo, il lavoratore assunto dal 01/01/2007 potrà scegliere se destinare al fondo pensionistico solo una percentuale del TFR effettuandone apposita scelta nel nuovo modello TFR2; resta, invece, inteso che in mancanza di accordo, tuttavia, il conferimento del TFR maturato sarà al 100%.

Di seguito le modifiche apportate nella sezione 1:
  • il primo punto viene sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile»;
  • il secondo punto viene sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: … , a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …./…./….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione».

Fonte: Ministero del Lavoro

Nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento: Circolare INL n. 8/2018

Con l'entrata in vigore nel 2018 delle nuove linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 8/2018 al fine di chiarire l'orientamento dell’attività di vigilanza a riguardo.

Il primo aspetto definito nel suddetto documento è la finalità dell'attività di vigilanza ovvero di verificare l'effettiva genuinità dei rapporti formativi.
Premesso che, in linea del tutto generale, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti  può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato, la verifica ispettiva dovrà soffermarsi in una attenta valutazione delle modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter verificare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

La verifica della genuinità di un tirocinio sarà sostanzialmente effettuata su due livelli.

Un primo in cui gli organi di vigilanza accerteranno il rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017; in termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Un secondo livello in cui si accerterà sull'effettiva modalità di svolgimento dell'attività del tirocinante che, si fini della genuinità, non dovrà risultare essere assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente  dalla gestione delle presenze all’organizzazione dell’orario , all'imposizione di standard di rendimento periodici.

Di particolare interesse è la verifica della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale.

Nel caso di prosecuzione di fatto del rapporto oltre la durata massima prevista dalla disposizione regionale, non essendo più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, la prestazione non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione. 
Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).

Restano poi applicabili le disposizioni previste dall'apparato sanzionatorio regionale in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.

(Fonte: INL)