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CU 2019: anche le operazioni con i contribuenti forfettari rientrano nell'obbligo di certificazione


La Certificazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta nell'anno d'imposta 2018 andranno inviate all'Agenzia delle Entrate con le suddette scadenze:
  • Entro il 7 marzo 2019 la certificazione delle ritenute operate su redditi dichiarabili mediante 730 precompilato (esempio quelle operate sui redditi erogati a lavoratori dipendenti e collaboratori assimilati);
  • Entro il 31 ottobre 2019 (scadenza per invio del 770/2019) la certificazione delle ritenute operate sugli altri redditi (esempio lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
Particolare attenzione va prestata alle operazioni che hanno interessato i contribuenti forfettari nell'anno 2018.

Infatti se da un lato i contribuenti forfettari saranno sempre esonerati dall'obbligo di certificazione (CU) e dichiarazione (770) per le competenze erogate assoggettabili a ritenuta (ma non assoggettate per esplicita previsione normativa), invece saranno oggetto di obbligo di certificazione i contribuenti ordinari e minimi che hanno ricevuto una prestazione da un soggetto forfettario.

Esempio
  • Contribuente forfettario che riceve una fattura da un contribuente ordinario o minimo: Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello 740 PF;
  • Contribuente ordinario o minimo che riceve fattura da un contribuente forfettario: L’ordinario o il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 per assenza di ritenute;
  • Contribuente forfettario che riceve fattura da un altro contribuente forfettario: Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello 740 PF.

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