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Lo stato di disoccupazione alla luce del DL 4/2019



Con la Circolare 1/2019 l'ANPAL fornisce indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione a seguito del parere del MLPS (nota 31/0006890 del 11/07/2019) in relazione alle novità introdotte dal DL 4/2019.

Il suddetto DL 4/2019, in riferimento al Capo I^ "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA", riporta all'art. 4 comma 15-quater la definizione di "soggetto disoccupato"



15-quater. 
Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni
altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde 
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, dia un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917.

Per quanto specificato sono considerati disoccupati i soggetti che rilasciano la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e partecipazione alle misure di politica attiva) ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 150/2015 e che alternativamente 
  • non svolgono alcuna attività di lavoro autonomo o subordinato;
  • svolgono attività di lavoro dalla quale derivano redditi che producano l'assoggettamento a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero
  1. Lavoro dipendente euro 8.145,00 annui;
  2. Lavoro autonomo euro 4.800,00 annui;
  3. Lavoro autonomo e dipendente i limiti max di cui sopra e in ogni caso nel tetto complessivo di euro 8.145,00 annui.
Alla luce di quanto sopra indicato, in caso di inizio di una nuova attività di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) il soggetto conserverà lo stato di disoccupazione fin quando rispetterà i limiti reddituali sopra indicati. 
Il mantenimento dello stato di disoccupazione prescinde dalla durata del rapporto di lavoro e prende a riferimento unicamente l'aspetto reddituale da quantificare in relazione alla retribuzione annua presunta ai fini IRPEF.

In caso di superamento della soglia di reddito il soggetto viene sospeso dallo stato di disoccupazione per un periodo massimo di 6 mesi (180 gg continuativi il cui computo è riferito al singolo rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno) e in ogni caso il periodo di sospensione ricomincia a decorrere anche nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro.

Decorsi i termini per la sospensione dello stato di disoccupazione (ovvero superati i 180gg continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa da cui ne derivi una retribuzione annua lorda superiore a 8.145,00 euro) il soggetto decade dallo stato di disoccupazione.

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