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Lo SDI verifica l'erronea duplicazione di una fattura elettronica emessa


Con risposta all'interpello n. 395 del 7/10/2019 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il "comportamento" del Sistema di Interscambio nel caso il contribuente trasmetta erroneamente due volte la stessa fattura.

Il caso esaminato
L'istante svolge attività di [...] e, a causa di un'anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Premesso che lo SdI effettua le verifiche di unicità al fine di intercettare e impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, nel caso prospettato dall'istante, tuttavia, lo SdI non poteva intercettare ed impedire l'errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica. 

L'errore del contribuente può ricondursi alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" e, quindi, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, l'istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI". 
Va da sé che laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell'IVA a debito. 
Sarà altresì cura dell'istante informate i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l'IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto

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