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Decreto "Cura Italia": sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi

Aggiornato alla pubb. G.U. D.L. 18/2020

Nella giornata del 16 Marzo 2020 è stato presentato dal Consiglio dei Ministri il c.d.decreto "Cura Italia" ovvero un documento contenente importanti disposizioni di sostegno a famiglie e imprese che si trovano a dover fronteggiare gli effetti sull'apparato economico che l'emergenza Covid-19 sta generando a livello nazionale.

Il testo presentato dal CDM, pubblicato in testo definitivo in Gazzetta Ufficiale D.L. 18/2020 del 17/03/2020,  è una "prima" risposta alla crisi “Coronavirus” avendo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte attribuito al testo l'appellativo di "decreto di marzo" proprio ad anticipare nuove futuri misure di sostegno per i successivi mesi.

Il decreto interviene su quattro fronti principali tra cui il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la tutela del lavoro e del reddito.
In questo primo articolo ci occuperemo nello specifico di alcune delle principali misure a sostegno della liquidità di Imprese e Professionisti che il decreto "Cura Italia" ha previsto al Titolo IV riguardanti la sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi.

Più che di sospensione trattasi di un vero e proprio "allargamento" della proroga delle scadenze fiscali e contributive (versamenti e adempimenti) già precedentemente disciplinato all'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per il solo settore turistico-alberghiero e che il nuovo decreto riprende dall'art. 60 all'art. 62 (ex art. da 57 a 59 del precedente testo in bozza) per estenderlo a livello nazionale.

TERMINI RINVIO VERSAMENTI FISCALI 
(ritenute fiscali, previdenziali, assicurative, IVA) 

Attività turistiche e alcuni settori "maggiormente colpiti" di cui all'elenco art. 61 (ex art. 57)(soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub)
  • i versamenti in scadenza dal 02/03/2020 al 30/04/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
Associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche
  •  i versamenti in scadenza dal 02/03/2020 al 31/05/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;
Contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro art. 62 (ex art.58)
  • i versamenti in scadenza dal 08/03/2020 al 31/03/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

Tutti gli altri contribuenti che non rientrano nelle categorie sopra indicate o con ricavi superiori a 2 milioni di euro
  • i versamenti in scadenza al 16/03/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 20 marzo 2020.


TERMINI RINVIO ADEMPIMENTI FISCALI 

Gli adempimenti fiscali (dichiarazioni e comunicazioni) in scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020 potranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30/06/2020; ricordiamo di seguito i principali:
  • Certificazioni Uniche 2020 (ritenute 2019) scadenza prorogata dal 02/03/2020 al 31/03/2020;
  • Dichiarazione IVA 2020 scadenza prorogata dal 30/04/2020 al 30/06/2020;
  • LIQ.PER 1 trimestre 2020  scadenza prorogata dal 01/06/2020 al 30/06/2020.

Articolo a cura di
Bruno Olivieri, Consulente del Lavoro in Pescara
Giordano Pettinella, Consulente del Lavoro in Pescara
Mauro Giancaterino, Consulente del Lavoro in Pescara

4 commenti:

Unknown ha detto...

Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.


Per le CU resta il termine di presentazione al 31/03/2020

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Buonasera Anonimo del 17/03/2020.
La scadenza delle CU è riportata in fondo all'articolo.
Per quanto riguarda la proroga degli adempimenti si parla di "quelli intercorrenti tra 08/03/2020 e il 31/05/2020" e di cui abbiamo riportato solo i principali ricadenti in questo specifico intervallo temporale.
Saluti

Anonimo ha detto...

Grazie per il suo prezioso contributo. Secondo lei anche nelle zone protette vale la sospensione dei pagamenti delle rate inps dei piani in corso?

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Buongiorno Anonimo del 17 marzo 2020.
In data 17/03/2020 è stato pubblicato in G.U. il testo definitivo del decreto Cura Italia che dall'art. 60 all'art. 62 disciplina quanto riportato in tema di sospensione dei versamenti.
Tuttavia siamo ancora in attesa della Circolare INPS che presumiamo, parimenti a quanto disposto dalla precedente n. 37/2020 inerente le ex zone rosse e aziende turistiche, disporrà la medesima sospensione dei versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto.