L'art. 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede una disposizione volta a garantire l'erogazione del Bonus Renzi (art. 13, comma 1-bis del TUIR) fino al 30/06/2020 e del Trattamento Integrativo (DL 3/2020) dal 01/07/2020 a soggetti che hanno fruito dei trattamenti sostitutivi della prestazione lavorativa persa con causale covid-19.
La disposizione è detta "clausola di salvaguardia" inserita per garantire l'erogazione anche in situazioni di "incapienza" determinata per effetto di una contrazione del reddito per la riduzione/sospensione della prestazione lavorativa.
Il funzionamento della clausola di salvaguardia prevede che il sostituto d'imposta, nel verificare la capienza per l'erogazione dei trattamenti suddetti, consideri, oltre il reddito certificato di cui ai punti 1 e 2 della CU, anche il "reddito contrattuale" ovvero il reddito che il lavoratore avrebbe ordinariamente percepito sulle ore di integrazione salariale invece alternativamente fruite.
Operativamente l'indicazione dei dati utili ai fini dell'applicabilità della clausola di salvaguardia sono quelli di cui ai punti da 478 a 480; vediamone la compilazione.
- Punto 478: viene barrato in tutte quelle situazioni in cui il percipiente è stato destinatario di prestazioni a sostegno al reddito per le circostanze che ne hanno determinato una riduzione della prestazione lavorativa contrattualemnte pattuita;
- Punto 479: il campo in questione viene compilato indicando l'ammontare delle somme lorde anticipate dal datore di lavoro a titolo di trattamento sostitutivo della prestazione lavorativa persa con causale covid-19. Parliamo ad esempio di anticipazione a conguaglio su DM10 di Assegno Ordinario FIS, Cassa Integrazione Ordinaria o di pagamento Assegno Ordinario FSBA rimborsato dal Fondo;
- Punto 480: il campo in questione, a differenza del precedente, dev'essere sempre compilato in caso sia stato barrato il punto 478. In questo viene indicata la retribuzione che il lavoratore avrebbe "ordinariamente" percepito in relazione alle ore di trattamento a sostegno del reddito con causale covid-19.
Il punto più discusso dell'elaborazione delle CU è senz'altro il punto 479 in quanto le istruzioni delle CU2021 sono state alquanto "evasive e ambigue" sulla sua compilazione. Tuttavia a guidarci sulla compilazione può venirci in aiuto il ragionamento su quello che sarà il funzionamento dei dati dei suddetti punti nei dichiarativi fiscali (Modello Unico PF e Modello 730).
Ci viene in aiuto l'allegato tecnico al Modello Unico PF 2021 che, in relazione ai dati esposti nei punti 479 e 480, ci indica che la "clausola di salvaguardia" si ritiene attivata se viene verificata il raggiungimento di un reddito "virtuale" di almeno 8.147,00 euro per effetto del reddito contrattuale sommato a quello effettivamente percepito e certifiato.
La formula indicata nell'allegato tecnico è la seguente:
(reddito imponibile fiscale punto 1 + punto 2 CU2021) + (altro reddito assogg. imposta sostitutiva) - (redditi percepiti di cui punto 479 CU2021) + (reddito contrattuale di cui punto 480 CU2021)
In base alle istruzioni dell'allegato tecnico verifichiamo che il punto 479 della CU2021 è un "di cui" sia del reddito certificato di cui ai punti 1 e 2, sia del reddito virtuale di cui al punto 480.
In tale circostanza l'esposizione del dato di cui al punto 479 diviene fondamentale per comprendere quanto del reddito di cui già al punto 1 e 2 della CU2021 sia da attribuire a prestazioni che solo "finanziariamente" sono state anticipate dal datore di lavoro e che devono essere sottratte da quelle dei suddetti punti 1 e 2 per verificare l'attivazione o meno della clausola di salvaguardia.
Nessun commento:
Posta un commento