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I nuovi termini di prescrizione sulle contribuzioni obbligatorie INPS dopo le sospensioni previste dal Decreto Cura Italia e Mille Proroghe

Per effetto delle disposizioni contenute nel DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e nel DL 183/2020 (Mille Proroghe) il Legislatore ha disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.

Nello specifico il DL 18/2020 aveva inizialmente previsto la sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, ovvero per 129 giorni che, pertanto dovevano considerarsi ininfluenti ai fini della prescrizione dei termini di accertamento sulle contribuzioni obbligatorie.

Il periodo è successivamente stato esteso con il DL Mille Proroghe 2020 per ulteriori 182 giorni dal 31 dicembre 2020 a 30 giugno 2021.

Sostanzialmente questa sospensione dei termini di prescrizione come impatta sulla notifica di tutti quegli atti la cui prescrizione si sarebbe consumata nel periodo di "congelamento"?

A fornire ulteriori chiarimenti interviene l'INPS con la Circolare 126 del 10/08/2021 in cui fornisce una pratica analisi delle specifiche casistiche di slittamento della "naturale prescrizione" conseguente all’applicazione della sospensione dei predetti termini prescrizionali per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

  1. Prescrizione naturale ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020: In ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, si fa integrale rinvio ai contenuti della circolare INPS n. 64/2020, con uno slittamento di 129 giorni;
  2. Prescrizione naturale ricadente nel periodo dopo il 30 giugno 2020: L’atto interruttivo sarà notificato entro i nuovi termini con i 129 giorni di slittamento. Qualora il nuovo termine ricadrà nel periodo dal 31 dicembre 2020 si dovrà tener conto anche degli effetti delle disposizioni ex del D.L. 183/2020, ovvero un allungamento di ulteriori 182 giorni;
  3. Prescrizione naturale ricadente nel periodo dopo il 31 dicembre 2020: L’atto interruttivo sarà notificato entro i nuovi termini con i 129+182 giorni di slittamento per un totale di 311 giorni.



Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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