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Cassa integrazione: un breve quadro d'insieme dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) interviene sul funzionamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto introducendo importanti variazioni al dlgs 148/2015.

In questo articolo riassumeremo le principali modifiche argomentandole brevemente anche in relazione ai documenti di prassi sino ad oggi susseguitisi.

Lavoratori beneficiari (art 1 comma 191 lettera a e 192 l. 234/2021)
Dal 1 gennaio 2022 possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di qualunque tipologia.

Anzianità di effettivo lavoro per accesso ai trattamenti (art 1 comma 191 lettera b l. 234/2021)
Il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva presso la quale operano passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni, che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario.
Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale, come anche confermato al punto 1.2 della Circolare INPS 18/2022.

Importi del trattamento di integrazione salariale (art 1 comma 194 l. 234/2021)
Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, si ha l’eliminazione del duplice massimale per fasce retributive, prevedendone uno solo (quello più alto) che per il 2021 è stato quantificato in € 1.199,72.

Regime premiale sul contributo addizionale (art 1 comma 195 lettera b l. 234/2021)
Viene prevista una riduzione della contribuzione addizionale per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta:

• al 6% invece di 9% ( fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
• al 9% invece di 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

Rimane invariato il contributo al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Disposizione confermata al punto 2.1 della circolare INPS 18/2022.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni (art. 1 comma 196 l. 234/2021)
Nella Circolare 18/2022 al punto 1.4 l'INPS ribadisce che le prestazioni sono ordinariamente anticipate dal datore di lavoro e recuperate a conguaglio alla fine di ogni periodo paga. Viene di fatti confermata la previsione ex art. 7 dlgs 148/2015 in cui il pagamento diretto della CIGO può essere richiesto dall'azienda e autorizzato dalla sede dell'INPS territorialmente competente  in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa; diversamente per la CIGS in cui l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero del Lavoro.
In caso di ammissione al pagamento diretto i termini decadenziali per l'invio all'INPS dei dati per la liquidazione è fissato entro la fine del secondo mese successivo a quello di inizio cassa integrazione, ovvero entro 60 gg dalla ricezione dell'autorizzazione se successiva al predetto termine.

Modifiche alla cassa integrazione ordinaria
La Legge 234/2021 non introduce alcuna modifica sostanziale al capo II del dlgs 148/2015 se non la possibilità di concludere la procedura di consultazione sindacale (art. 14 dlgs 148/2015) in via telematica, come da disposizioni modificate dall'art. 23 lettera d) del DL 4/2022 (Sostegni ter).

Rimangono quindi  invariate 
  • le causali di accesso (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, situazioni temporanee di mercato) di cui alla Circolare INPS numero 139 del 01-08-2016;
  • campo di applicazione (art. 10 dlgs 148/2015)
  • durata (massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane)
  • domanda (presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, entro la fine del mese successivo se EONE)
  • Informativa sindacale (preventiva) da inviare alle OO.SS, richiesta di consultazione ed esame congiunto a richiesta delle parti, procedura da concludersi entro 25gg dalla richiesta di esame congiunto (10gg se richiesta da aziende fino a 50 dipe). In caso di EONE  e per riduzioni di orario oltre 16 ore settimanali, la richiesta di consultazione sindacale va inviata entro 3 gg dall'invio dell'informativa e in ogni caso la procedura deve concludersi non oltre i 5 gg successivi alla richiesta stessa. 
  1. In merito alla vicenda della preventiva comunicazione alle OO.SS. /(art. 14 dlgs 148/2015) è intervenuta l'INPS con il Messaggio 606 del 08/02/2022 richiamando ad una "sostanzialità" del corretto assolvimento della procedura ai fini di una positiva evasione della domanda di trattamento. Nello specifico l'INPS conferma la necessità di allegare l'informativa preventiva alle OO.SS. dispensando il datore di lavoro solo nei casi in cui la medesima venga sostituita da un accordo sindacale (rif. Messaggio INPS 3777/2019)
Modifiche alla cassa integrazione straordinaria (art 1 comma 197 l. 234/2021)
La disciplina della cassa integrazione straordinaria subisce una radicale modifica sotto il profilo della platea delle aziende destinatarie, eliminando come requisito quello dell'appartenenza a specifici settori produttivi.
Di fatti dal 1 gennaio 2022 i trattamenti di CIGS si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano che nel semestre precedente l’istanza abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. 
Quindi la disciplina della CIGS investirà, oltre le aziende con più di 15 dipe destinatarie della CIGO, anche quelle destinatarie del FIS costituendo una vera e propria "innovazione" nell'inclusione di tante aziende commerciali che precedentemente erano vincolate ad un limite dimensionale ben più alto (50 dipe).
L'inclusione per i soggetti precedentemente esclusi vorrà di conseguenza dire un adeguamento anche  relativi obblighi contributivi per il finanziamento del trattamento.

Quindi, dal 1 gennaio 2022, le aziende obbligate al versamento del contributi di finanziamento al FIS, superata la soglia dimensionale dei 15 dipe, dovranno aggiungere il contributo CIGS dello 0,90%. Per le sole aziende di "nuova inclusione" il suddetto contributo è ridotto allo 0,27% per l'anno 2022.

In merito agli aspetti caratterizzanti del trattamento straordinario ricordiamo che
  • le causali di accesso (riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, contratto di solidarietà ) rimangono stanzialmente invariate se non per le modifiche apportate al contratto di solidarietà (comma 199 l. 234/2021) e per l'ampliamento della causale di riorganizzazione riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione” (accordo di transizione comma 200 l. 234/2021);
  • durata, per ciascuna UP, è diversificata in relazione alla causale:
  1. per la causale di riorganizzazione aziendale durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  2. per la causale di crisi aziendale durata massima di 12 mesi, anche continuativi;
  3. per la causale di contratto di solidarietà durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
  • Informativa sindacale (preventiva) da inviare alle OO.SS, richiesta di esame congiunto e consultazione da inviare entro 3gg dall'informativa, sia alle OO.SS che Regione/Ministero del Lavoro, procedura di consultazione da concludersi entro 25gg dalla richiesta di esame congiunto (10gg se richiesta da aziende fino a 50 dipe).
  • domanda (presentata entro il termine di 7 giorni dalla data di chiusura della procedura sindacale o della data dell'accordo).
Modifiche ai Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti (art 1 comma 204 l. 234/2021)
Rimanendo al principio di estensione universalistica degli ammortizzatori sociali a tutte le categorie di lavoratori, le modifiche riguardano anche i fondi di solidarietà prevedendo l'eliminazione di tetti dimensionali di sbarramento di accesso alle prestazioni.
Quindi dal 1 gennaio 2022, ed entro il 31/12/22, i fondi di solidarietà già costituiti si adegueranno per ammettere ai trattamenti i datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. In mancanza di adeguamento da parte del fondo, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale con il trasferimento dei contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Rimangono invariate le caratteristiche disciplinate dal dlgs 148/2015 relativamente alla disciplina dell'assegno di integrazione salariale:
  • le causali di accesso che sono di tipo ordinario e straordinario così classificate in relazione agli eventi e circostanze già sopra inquadrate;
  • campo di applicazione (settoriali)
  • durata differenziata in base alla dimensione aziendale:
  1. massimo 13 settimane per azie che occupano mediamente fino a 5 dipe, indipendentemente dalla causale di intervento;
  2. massimo 26 settimane per azie che occupano mediamente fino a 15 dipe, indipendentemente dalla causale di intervento;
  3. differenziata in base alla causale per le azie che occupano mediamente oltre 15 dipe
  • domanda (presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa programmata e non oltre 15 giorni dopo dall'inizio della stessa, entro la fine del mese successivo se EONE)
  • Informativa sindacale (preventiva) da inviare alle OO.SS, richiesta di consultazione ed esame congiunto a richiesta delle parti, procedura da concludersi entro 25gg dalla richiesta di esame congiunto (10gg se richiesta da aziende fino a 50 dipe). In caso di EONE  e per riduzioni di orario oltre 16 ore settimanali, la richiesta di consultazione sindacale va inviata entro 3 gg dall'invio dell'informativa e in ogni caso la procedura deve concludersi non oltre i 5 gg successivi alla richiesta stessa. 
Modifiche ai Fondo di integrazione salariale FIS (art 1 comma 207 l. 234/2021)
Ancorata alle modifiche dei fondi di solidarietà bilaterale vi è la modifica anche al FIS che, residualmente, viene chiamato ad erogare l'assegno di integrazione salariale alle aziende non rientranti nel campo di applicazione di nessun'altra delle tutele previste in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Quindi a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente (almeno 5 fino al 31/12/21 e almeno 3 se rientranti nel campo delle c.d. attività professionali).
Con l'allargamento della platea dei beneficiari sono riviste anche le fasce e le aliquote ordinarie di finanziamento che dal 1 gennaio 2022 saranno come di seguito:
  • fino a 5 dipendenti: 0,50%
  • da 6 a 15 dipendenti: 0,80%
  • più di 15 dipendenti: FIS 0,80% + CIGS 0.90%
e che per il solo anno 2022 sono così ridotte
  • fino a 5 dipendenti: 0,15%
  • da 6 a 15 dipendenti: 0,55%
  • più di 15 dipendenti: 0,69% + CIGS 0.27%
  • più di 50 dipendenti (imprese commerciali, comprese logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator): 0,24% (CIGS ordinaria al 0.90% in quanto già precedentemente prevista).




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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