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Edilizia e gestione della manodopera. Come e cosa sta cambiando nel settore edile.

Il settore edile è da sempre stato attenzionato dal legislatore in quanto "naturalmente" sede di circostanze e comportamenti forieri di fenomeni elusivi della normativa, specialmente quelli riguardante la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La "sorveglianza straordinaria" che è stata recentemente destinata al comparto edile ha quindi la preliminare finalità di far leva sul tema della verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza con l'obiettivo di limitare gli infortuni sul lavoro ma soprattutto di contrastare il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera " a basso costo".

Con l'emanazione delle disposizioni agevolative ex D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), il tema della sorveglianza del settore edile viene "massicciamente" rimesso sul tavolo, vista l'accelerazione che il settore ha subito con una crescita esponenziale delle richieste di interventi e, di conseguenza, anche della manodopera.

La sorveglianza ispettiva, i protocolli d'intesa, le disposizioni normative e la contrattazione collettiva hanno simultaneamente agito nel dar vita ad una vero e proprio "rinnovamento" del settore, esigendo un adeguamento non tanto (e solo) sotto un punto di vista meramente operativo, quanto più sotto un profilo di cultura ed etica aziendale, partendo quindi dall'innesto di "nuove radici" per strutturare una rinnovata operatività del settore. 

Una finalità davvero lodevole ma probabilmente, a parere dello scrivente, con il rischio di essere strozzata da una utopica esigenza di "accelerare" le tappe del rinnovamento che, invece, richiederebbe semplicemente della "genuina" programmazione, una "maggiore" cooperazione, una "più efficace" diffusione.

Proviamo di seguito a mettere insieme i pezzi di questo "puzzle" di un processo di cambiamento e rinnovamento che sta interessando il settore.

Protocollo di intesa INL-CNCE, 11 marzo 2021

Il suddetto protocollo d'intesa nasce come rafforzamento della funzione di vigilanza del settore edile con obiettivi di regolarità, la lotta all'evasione, la lotta al dumping contrattuale.

Il protocollo sancisce una "collaborazione" tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE) che miri al perseguimento degli obiettivi suddetti mediante la diffusione di buone prassi e procedure in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori che risultano strategiche per l'evoluzione del settore e lo sviluppo e la crescita competitiva dello stesso, coinvolgendo gli altri enti paritetici nazionali (Formedil e CNCPT) e territoriali di settore.

L'interscambio di informazioni, conoscenze e la messa a sistema di un una comunicazione continua tra gli Ispettorati territoriali e le Casse Edili/Edilcasse del settore è il punto di partenza che costituirà supporto anche nell'avvio della verifica di congruità della manodopera di cui al DM 143/2021.

Nota INL n. 6023 del 27 agosto 2021 
L'INL fornisce indicazioni operative in merito alla campagna di "vigilanza speciale" nel settore edile con specifici accertamenti che riguardano:
  1. le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anti-contagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione; 
  2. la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sotto-inquadramenti dei lavoratori;
  3. la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione;
  4. la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del d.lgs. n. 81/2008) e delle macchine (d.lgs. n. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita (installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento).
Durc di congruità della manodopera
Con il DM n. 143 del 25 giugno 2021,  in applicazione dell’art. 8, comma 10 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, viene data attuazione al sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, anche nel settore privato.
In attuazione alle finalità di cui al protocollo d'intesa tra INL e CNCE, l'attestazione della congruità della manodopera in edilizia si identifica come quello strumento che mira al miglioramento delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sui cantieri e di contrasto al lavoro sommerso attraverso un controllo e contrasto al dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, creando un danno alla regolare concorrenza tra le imprese.

Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA)
Con Messaggio 428/2022 l'INPS rende nota e disponibile una specifica procedura che, per finalità, si incastra perfettamente nel quadro di "legalità e correttezza" nell'esecuzione delle opere e servizi nell'ambito degli appalti, di contrasto al dumping contrattuale e al lavoro sommerso.
Sostanzialmente il Monitoraggio della Congruità Occupazionale negli Appalti avviene attraverso un’attività di data crossing tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori.
L'obiettivo che si intende perseguire è quello di mettere a disposizione del committente/appaltante un ulteriore strumento, oltre quello "legale" della responsabilità solidale, che lo renda ulteriormente "parte attiva" nel monitoraggio di una "corretta esecuzione dell'appalto" attraverso il pieno rispetto della normativa vigente in materia lavoristica e previdenziale, a vantaggio di una c.d. "concorrenza leale" tra tutte le aziende operanti in un determinato mercato.
Con l'applicativo suddetto il committente potrà, quindi, conoscere e monitorare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali da parte dei soggetti affidatari permettendogli, per tutta la durata del contratto, la verifica degli impegni assunti dagli appaltatori/subappaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.

Nota INL n. 1231 del 23 febbraio 2022
La presente, dal titolo "110 in sicurezza", conferma per tutto il 2022 un'intensificazione della campagna ispettiva nel settore edile, vista l'intensificazione dell'attività rilevatasi grazie all'incentivazione fiscale operata dal Decreto Rilancio.

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021, si dispone la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità di cui alla nota citata (...). Gli obiettivi verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d’intervento – anche attraverso un’accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili.

Legge di Bilancio 2022, Decreto "Frodi", Decreto "Ucraina", Decreto "Aiuti" e conversione in Legge del Decreto Sostegni -ter
In relazione alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio (34/2020), il Legislatore è intervenuto (ripetutamente) al fine di disciplinare il corretto, ma soprattutto legittimo, godimento diretto delle detrazioni e/o delle cessioni dei cediti sulle opere incentivabili.
Le modifiche apportate al DL 34/2020 hanno interessato i testi normativi a partire dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), passando per le successive disposizioni di cui al DL 13/2022 (Decreto Frodi) sino alla conversione in Legge del DL 4/2022 (Sostegni ter).
In questa breve "rassegna" focalizziamo la nostra attenzione sulle disposizioni che più da vicino riguardano l'argomento oggetto della trattazione.
L'art. 4 del DL 13/2022, confluito nell'art. 28-quater del DL 4/2022 (Sostegni -ter), modifica l'art. 1 della Legge 234/2021 inserendo il comma 43-bis che disciplina una nuova e specifica "clausola" per la legittima fruizione delle agevolazioni fiscale legate alle previsioni di cui al Decreto Rilancio ed estese anche al godimento di previgenti forme agevolative nelle opere di riammodernamento, efficientamento energetico e ristrutturazione immobili, con effetto dallo scorso 27 maggio 2022 :

43-bis. 
Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. 
I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. 
L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

La disposizione di cui sopra prevede sostanzialmente che, in relazione agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 oppure ai lavori edili avviati successivamente a tale data (seppur atto affidamento antecedente), l'impresa affidataria e qualificata come "datrice di lavoro" che che esegue "opere" di importo superiore a 70.000 euro, è tenuta a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

La recente Circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022 ribadisce che in riferimento al "valore dell'opera", tale previsione si riferisce alle opere intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Si evince chiaramente come il novellato art. 43-bis della L. 234/2021 sia un importante tassello del "puzzle" del cambiamento del settore edile che si incastra perfettamente alle richiamate previsioni legislative, vedi quelle di cui al DM del 25 giugno 2021, n. 143 per la verifica della congruità della manodopera in edilizia ma più in generale la tutela e la salvaguardia della sicurezza e "legalità" nel settore edile.

Rinnovo contrattazione collettiva nazionale di settore
Per ultimo, ma non per importanza, parliamo del ruolo rivestito dalla contrattazione collettiva nazionale di settore in questo "programma di rinnovamento" ribadito in premessa agli accordi di rinnovo del comparto industriale e artigiano, in termini di maggiore "virtuosismo" delle imprese e maggiore "regolarità" e "qualità" del lavoro.
Nel testo dell'accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Industria, vigente dallo scorso 1 marzo 2022, le Parti Sociali lasciano ampio spazio ai temi della sicurezza e della formazione rimandando alle previsioni di rafforzamento della formazione di cui all'allegato 2 (Protocollo formazione e sicurezza) ed a quelle di incentivazione di cui ai contenuti dell'allegato 3 (Patto di Cantiere), nonché di agevolazione operativa con la previsione di cui all'allegato 6 (trasferta regionale) con l'accentramento presso la propria CE di provenienza degli adempimenti legati alle prestazioni dei lavoratori in trasferta.




Articolo di Bruno Olivieri
(Consulente del Lavoro in Pescara)

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