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Voucher in vendita dal tabaccaio o in modalità cartacea e telematica all'Inps

Riepilogo e tabelle delle procedure, attivazione anche presso i Consulenti del lavoro.

E’ partita la vendita dei buoni lavoro presso i tabaccai, al fine di renderne capillare la diffusione sul territorio e consentire una maggiore fruibilità del lavoro accessorio.

Un nuovo canale per l’uso di questo strumento di pagamento che oggi consente di gestire in maniera semplificata il lavoro occasionale con moltissimi soggetti (ad esempio cassaintegrati, pensionati, casalinghe, studenti, ecc.), garantendogli la copertura previdenziale ed assicurativa.

Caratteristiche

Saltuarietà ed occasionalità, sono queste le due principali caratteristiche che contraddistinguono il lavoro remunerabile con i voucher introdotto già dal 2003. Dopo i recenti interventi normativi la platea dei destinatari si è allargata su due fronti: comprendendo quasi tutti i settori di attività e coinvolgendo anche nuovi soggetti che possono prestare lavoro accessorio, oggi più numerosi rispetto al passato.

Ci sono svariati casi di applicazione del lavoro con i voucher ed il committente può essere un privato cittadino o un’impresa, un ente pubblico o un’impresa familiare, un agricoltore o una famiglia.

Così ad esempio per gli occasionali lavori di giardinaggio o nei lavori domestici di breve durata (ad es. sostituzione della colf in ferie, o ripetizioni in materie scolastiche), anche i privati cittadini possono usufruire di questa formula di pagamento che, pur prevedendo le tutele previdenziali e infortunistiche per il lavoratore, non necessità di particolari adempimenti.

Il fondamento sul quale si basa il lavoro accessorio è la saltuarietà, intesa come attività discontinua e non abituale.

Attualmente i possibili sistemi d’approvvigionamento dei buoni, già collaudati ed in uso da un paio d’anni, sono due: l’acquisto cartaceo all’Inps e la procedura telematica. A queste si è aggiunta, dal 17 maggio, la vendita in alcune tabaccherie autorizzate FIT.
Le due modalità cartecee prevedono anche un adempimento aggiuntivo legato alla mancata intestazione dei buoni all’atto di acquisto.

ELENCO TABACCHERIE AUTORIZZATE ALL'EMISSIONE /PAGAMENTO DEI BUONI LAVORO

Procedure

Sedi INPS
In caso di acquisto dei voucher cartacei l’operazione può avvenire presso le sedi Inps esibendo ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
In tal caso il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio del rapporto, tramite contact center Inps/Inail (n.803.164) o via fax al numero 800.657657 o procedura DNA telematica su sito www.inail.it sezione “punto cliente”.
Il modello DNA è quindi l’unico documento ufficiale che prova della corretta instaurazione del rapporto.
Attenzione però: se la comunicazione preventiva avviene tramite telefono (contact center) il committente non avrà alcun documento che la provi.
Il committente prima di consegnare al prestatore i buoni, corrispettivo della prestazione resa, provvede a intestarli, con proprio codice fiscale, codice fiscale del prestatore destinatario, data della prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Tabaccherie
Recandosi dal tabaccaio, invece, il committente acquista i buoni identificati da un codice e, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve effettuare una comunicazione di “inizio prestazione” all’Inps contenente: codice fiscale, tipo di committente/attività, dati del prestatore, luogo di lavoro, data inizio e fine della prestazione. Questa informazione può essere resa tramite chiamata al Contact center n. 803164, collegamento al sito Inps, o recandosi di persona presso una sede Inps.

Online
In caso di utilizzo della procedura telematica, l’obbligo d’informazione viene assolto al momento della richiesta on line dei buoni in quanto, al contrario di quelli cartacei, questi contengono già: anagrafica del lavoratore e codice fiscale, data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, luogo di svolgimento della prestazione, numero di buoni per ogni lavoratore. Il pagamento si può effettuare con modello F24, con bollettino di c/c postale oppure on line sul sito INPS (con carta di credito o prepagata).
La registrazione di prestatori, se effettuata tramite accesso al sito, richiede un’attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che contatta i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni.
Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi alle Poste, che provvederà (entro circa 25 giorni) ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card con la quale il prestatore di lavoro potrà incassare il valore dei buoni.
I buoni hanno validità di 5 anni e, in caso di inutilizzo, possono essere rimborsati tramite apposita richiesta come indicato sulle recenti istruzioni Inps (msg n.12082/10).


Delega al Consulente del lavoro
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/79, il Consulente del lavoro è legittimato a curare direttamente tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per conto del datore di lavoro.
Il sistema di accreditamento con il DUI o con il Pin (posseduto come intermediario) consente ai Consulenti del lavoro l’accesso diretto al fine di iscrivere committente e prestatore di lavoro per l’utilizzo dei voucher.
Segnaliamo che allo stato attuale è possibile l’utilizzo della procedura per i clienti già in delega per l’invio dei modelli DM – EMENS, ma è anche possibile richiedere i voucher telematicamente, per committenti che non occupano dipendenti (privi di posizione Inps attiva) con un preventivo passaggio d’invio delega all’INPS.
E’ consigliabile gestire una reportistica amministrativa al fine di monitorare la consegna dei voucher ai prestatori e rilevarne la giacenza a fine anno per una corretta esposizione in bilancio nel caso si tratti di azienda.



Giovani studenti i principali fruitori

I giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, (quelle estive vanno dal 1° giugno al 30 settembre) compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (lo stato di studente ed il corso frequentato sono autocertificabili) possono svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.
In merito alla corretta individuazione del limite dei 25 anni di età si è espressa la DR Inps del Friuli Venezia Giulia con la Faq n.17: “….sono esclusi gli studenti a partire dal compimento del 26° anno in poi (25 anni e 364 giorni)....”
Per l’impiego dei minori è richiesto il certificato medico di idoneità al lavoro e l’iscrizione degli stessi può essere effettuata solo presso le sedi Inps presentando la dichiarazione di disponibilità controfirmata dal genitore, inoltre, non possono ricevere Inps card, ma saranno pagati con bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.




Lavoro autonomo o lavoro subordinato?

L’utilizzo del voucher per remunerare il lavoro accessorio prescinde dalla connotazione della prestazione, che può essere resa indifferentemente in forma autonoma quanto subordinata, purché connotata dal carattere di occasionalità. La qualificazione sotto il profilo giuridico del singolo rapporto concretamente realizzato non dipende, infatti, dal modello contrattuale prefigurato dall'ordinamento o dal rispetto di predeterminati limiti oggettivi di tipo quantitativo, ma va verificato in termini qualitativi sul piano dei fatti in funzione della presenza o meno del requisito della subordinazione.
Il lavoro accessorio si differenzia, quindi, da tutte le altre tipologie di attività (subordinata, parasubordinata e autonoma) in quanto nato in forma sperimentale al fine di gestire correttamente facendole spesso emergere dal lavoro sommerso alcune tipologie di attività che altrimenti sarebbero rimaste prive di tutele. Si tratta, quindi, di una prestazione con modalità di gestione e pagamento estremamente flessibile.




Le numerose semplificazioni

L’utilizzo esclude qualsiasi sospetto di lavoro irregolare. La contribuzione previdenziale ed assistenziale ridotta va alla gestione separata e l’INPS, in caso di utilizzo di percettori di indennità di sostegno al reddito, procederà con i conguagli sulla contribuzione figurativa connessa al versamento delle integrazioni salariali.
E’prevista la copertura assicurativa INAIL, per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo. Il lavoratore ha il vantaggio di poter integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza sul suo stato di occupato o inoccupato, avendo comunque una copertura previdenziale ed assicurativa. E’ espressamente previsto che il percepito (con i limiti massimi previsti) sia legittimamente cumulabile con le prestazioni economiche erogate a sostegno del reddito.

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