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VERSAMENTI VOLONTARI PER LAVORATORI IN PART-TIME


I lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria in applicazione delle norme introdotte:
dall’art. 8 del D.Lgvo 16 settembre 1996, n. 564, che ha previsto la possibilità facoltà di coprire, in caso di part-time verticale o ciclico (giorni, settimane o mesi alterni), i periodi durante i quali non viene effettuata alcuna attività lavorativa;
dall’art. 3 del D.Lgvo 29 giugno 1998, n. 278 che ha esteso la facoltà anche per i casi di part-time orizzontale (tutti i giorni ad orario ridotto).
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in alternativa alla facoltà di riscatto, può essere riconosciuta solo per i periodi di contratto di lavoro a tempo parziale successivi al 31.12.1996 (Circ. 220 del 14.11.1996).

N.B.: La contribuzione volontaria ad integrazione per i periodi di attività lavorativa subordinata part-time è compatibile con contestuale contribuzione versata nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati (Circ. 54 del 7.3.2007).

I SOGGETTI INTERESSATI

Possono chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari i lavoratori:
assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
iscritti agli ex Fondi Speciali di Previdenza (trasporti, telefonici, elettrici, dazio e volo), sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
dipendenti degli Enti creditizi;
iscritti al Fondo dirigenti ex INPDAI;
dipendenti del Fondo Ferrovie dello Stato s.p.a. (Circ. 29 del 23.2.2006).
N.B.:L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa sia in costanza di attività lavorativa a tempo parziale (con un requisito contributivo ridotto) sia con i normali requisiti previsti per la generalità dei lavoratori, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

LA DOMANDA

Può essere presentata alla sede Inps, territorialmente competente per residenza, sul modello appositamente predisposto (mod. 010/M/02/PT) direttamente dal lavoratore o tramite Ente di patronato che fornisce assistenza gratuita.

Non deve essere allegata particolare documentazione comprovante l’attività lavorativa part-time in quanto tale circostanza è, di norma, rilevabile dagli archivi dell’Istituto (Circ. 29 del 23.2.2006).

Deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro 12 mesi dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato (Circ. 29 del 23.2.2006).
Se la domanda viene presentata oltre il termine previsto i periodi riferiti al lavoro part-time (scoperti di contribuzione o ad integrazione della retribuzione) potranno essere riscattati.

N.B.: Può essere concessa l'autorizzazione ai versamenti volontari per coprire tutti i periodi, caratterizzati da lavoro a part-time, successivi al 31.12.1996 se risulta perfezionato il requisito amministrativo richiesto e se la domanda è stata presentata entro il 22.9.2006 (Msg. 17249 del 14.6.2006).

I REQUISITI

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria il richiedente deve far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.
Devono essere utilizzate, per determinare il requisito contributivo le settimane utili ai fini del diritto alla pensione nel rispetto del minimale retributivo di accredito previsto dall’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Circ. 29 del 23.2.2006).

N.B.: Per le domande presentate entro il 22.9.2006 il requisito contributivo deve essere verificato alla data di presentazione della domanda, a prescindere dagli anni per i quali è stata richiesta l’autorizzazione.

L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Deve essere determinato sulla base della retribuzione media settimanale che si ottiene dividendo:
la retribuzione imponibile corrisposta nel periodo di attività lavorativa part-time per il quale è richiesta l'integrazione con contribuzione volontaria; escludendo, quindi, dal calcolo le eventuali retribuzioni percepite nello stesso anno per altra attività lavorativa a tempo pieno o part-time;
per le settimane utili ai fini della misura a pensione accreditate nel periodo di riferimento (Circ. 54 del 7.3.2007).
L'importo del contributo volontario dovuto si ottiene applicando alla retribuzione media settimanale l’aliquota contributiva IVS prevista nello stesso anno di riferimento per la gestione interessata.

L'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI

Può essere rilasciata al lavoratore per consentire la copertura:
totale o ad integrazione dei periodi in cui vi è stata attività di lavoro a tempo parziale, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione dei termini previsti (trimestre successivo alla notifica di accoglimento);
dei periodi successivi alla domanda per intervenuta cessazione dell’attività lavorativa, i versamenti dalla decorrenza assegnata devono essere effettuati con le modalità previste per la generalità dei lavoratori (arretrati in unica soluzione, trimestralmente entro l’ultimo giorno del trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

IL VERSAMENTO

La sede Inps, esaminata la domanda, invia direttamente al lavoratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento della domanda con il bollettino di c/c postale che deve essere utilizzato per effettuare il versamento.

Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica dell’accoglimento.

I versamenti effettuati in ritardo devono essere annullati e rimborsati senza interessi e la copertura del periodi riferiti al lavoro part-time potrà essere effettuata solo mediante riscatto (Circ. 29 del 23.2.2006).

GLI EFFETTI DEL VERSAMENTO

I versamenti volontari consentono la copertura:
totale del periodo, per determinare sia il diritto sia la misura della pensione se effettuati da lavoratore in part-time verticale caratterizzato, in altre parole, da giorni, settimane o mesi interamente non lavorati alternati;
ad integrazione, ai soli fini della misura della pensione se eseguito da lavoratore in part-time orizzontale caratterizzato, cioè, da settimane interamente coperte da contribuzione in quanto l’attività lavorativa è ad orario ridotto (Circ. 29 del 23.2.2006).

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