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GLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E L'ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE A SEGUITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003

(di Dott. Bruno Olivieri - del 2011-03-10)

L'entrata in vigore della Legge Biagi comporta cambiamenti anche sul piano della disciplina delle assunzioni soprattutto in termini di agevolazioni e di ristrutturazione dell'apparato normativo per i soggetti interessati a tale istituto.
La prima annotazione da effettuare è che con il D.Lgs 276/2003 si procede all'annullamento dell'ONERE DI RISERVA, ovvero dell'obbligo che ha il datore di lavoro con >10 dipendenti a riservare il 12% delle assunzioni effettuate ai lavoratori appartenenti alle categorie deboli.
Resta un caposaldo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, l' ASSUNZIONE DIRETTA di tutti i lavoratori e per qualsiasi tipo di rapporto; costituisce eccezione a tale disposizione del D.Lgs 181/2000 :

- obbligo di assunzione mediante concorso pubblico;
- assunzione di lavoratori extra-comunitari e disabili;
- assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero.

AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI - L’assunzione di determinate tipologie di lavoratori può comportare interessanti agevolazioni economiche per i datori di lavoro. Esistono, infatti, varie iniziative volte a supportare finanziariamente l’ingresso, il reinserimento o la stabilizzazione nel mondo del lavoro di particolari tipologie di lavoratori. Si tratta di specifici interventi di politica del lavoro che prevedono alleggerimenti del costo del lavoro legati all’assunzione di lavoratori appartenenti a specifiche categorie. Questi interventi si possono sostanziare tramite la riduzione (o l’azzeramento) degli oneri contributivi oppure tramite l’erogazione diretta di un contributo.
AGEVOLAZIONI PER GIOVANI E DISOCCUPATI - Per agevolare queste categorie di lavoratori, il Legislatore ha stabilito dei provvedimenti volti ad incentivare l'assunzione degli stessi con forme contrattuali particolare e agevolazioni fiscali per i datori di lavoro.
In termini di OCCUPAZIONE GIOVANILE i principali provvedimenti adottati sono stati oltre che di natura propriamente contrattuale, anche di natura economica in senso stretto attraverso disposizioni di legge quali quelle che hanno disciplinato lo sviluppo di imprese giovanili (L. 236/2003) e i contributi per imprenditoria giovanile (D. Lgs 185/2000).
Per quanto riguarda l'incentivazione all'assunzione dei DISOCCUPATI un importante intervento è stato promosso grazie all'occupazione di tali soggetti in quelli che sono definiti “lavori socialmente utili” (D. Lgs 299/94). Si definiscono come tali tutte quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e forniture di servizi di utilità collettiva mediante appunto l'utilizzo di lavoratori in mobilità o cassa integrazione. La gestione di tali attività è derogata alle Regioni che agiscono sotto convenzione del Ministero del Lavoro; il Legislatore ha però gradualmente cercato di ridurre l'ambito di applicazione avviando una manovra di stabilizzazione di coloro che erano già impiegati in tali ambiti e diminuendo le attività a cui i lavoratori possono essere impiegati.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ASSUNZIONI - Il Legislatore ha introdotto anche per i datori di lavoro e lavoratori delle agevolazioni al fine di incrementare la propensione all'assunzione e la regolarizzazione di lavoratori appartenenti ad ambiti specifici.
E' stato previsto un CREDITO D'IMPOSTA per nuove assunzioni disciplinato alle Legge 388/200, art. 7 ed erogato a tutti quei datori di lavoro cha hanno incrementato il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Sono poi stati promossi INCENTIVI FISCALI per assunzioni al settore della ricerca scientifica. Essi sono concessi allorchè le nuove assunzioni realizzano un incremento occupazionale rispetto al precedente periodo d'imposta. Possono beneficiare di tali incentivi piccole e medie imprese, imprese artigiane, consorzi o società consortili formate da imprese che hanno come obiettivo commerciale la promozione e lo sviluppo tecnologico.
La quantificazione dell'agevolazione è stata fissata secondo i seguenti parametri:

- Euro 7.746,85 per ciascuna assunzione full-time anche a tempo determinato per almeno 2 anni di soggetto in possesso di titolo di dottorato di ricerca o laureato in settore di ricerca con un tetto max annuale di Euro 30.987,41;
- Fino al 60% degli importi per attività di ricerca ad Università o consorzi e centri di ricerca fino ad un tetto max di Euro 129.114,20;
- Fino al 60% degli importi per le aziende che erogano borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca fino ad un tetto max di Euro 25.822,84.
Competente alla concessione e controllo per il rispetto dei parametri di concessione degli incentivi è il Ministero dell'Università e della Ricerca.
E' stato poi istituito il Programma d'Azione al Re-Impiego (PARI) gestito dal Ministero del lavoro ed della Previdenza sociale che dispone una serie di accordi a livello regionale al fine di pianificare un intervento in ciascun territorio sulla base dei fondi stanziati. I destinatari di tale programma sono:

- Donne in rinserimento nel mercato del lavoro;
- Over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro:
- Lavoratori socialmente utili:
- Lavoratori in mobilità o cassa integrazione
Ai fini dell'attuazione del programma risultano interessati più enti quali INPS, MINISTERO DEL LAVORO, CENTRI PER IMPIEGO, REGIONI E PROVINCIE.
I benefici di tale programma investono sia lavoratori (sussidi) che datori di lavoro (incentivi) in relazione a percorsi di:

- FORMAZIONE : erogazione di un contributo di Euro 1.000,00 al lavoratore per attività formative c/o enti accreditati e all'azienda per assunzione ai fini di adattamento al lavoro:
- BONUS ASSUNZIONE: L'azienda che assume un lavoratore percettore di qualche sussidio per lo stato di disoccupazione riceve un bonus pari ad Euro 5.000,00;
- SOSTEGNO AL REDDITO: Si tratta di un incentivo erogato per lo status di disoccupazione di un individuo nella misura massima di Euro 4.500,00. Tale incentivo potrà essere erogato al lavoratore (450 euro al mese per 10 mesi) purchè non sia percettore di indennità di disoccupazione e che comunque abbia lo status di disoccupato; qualora tale soggetto venisse assunto a tempo indeterminato o determinato > 12 mesi e di conseguenza perdesse lo status di disoccupato, il datore di lavoro rileverà al suo posto l'incentivo per la quota residua di cui lo stesso lavoratore non ne ha usufruito.

(di Dott. Bruno Olivieri - del 2011-03-10)

Newsletter Lavoro n. 455 del 10 marzo 2011

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

 

www.dplmodena.it  

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 455 del 10 marzo 2011

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                           

>     Governo: i termini dei procedimenti amministrativi non superiori a 90 giorni del Ministero del lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale attua l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

per accedere alle notizie  _              

>     DPL Modena: iniziative di supporto ai familiari delle vittime di infortuni nei luoghi di lavoro

La Direzione provinciale del lavoro di Modena ha siglato, con Prefettura-UTG di Modena, la Provincia di Modena, l'Inail, l'azienda USL di Modena e e l'azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, un protocollo d'intesa per le iniziative di supporto ai familiari delle vittime di infortuni nei luoghi di lavoro.

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>    Min.Lavoro: azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro

E' stato siglato dal Ministro del lavoro e da tutte le parti sociali, un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, con l'obiettivo primario di sostenere la crescita dell'occupazione femminile.

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>    Min.Lavoro: le caratteristiche della tessera di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2011 con le modificazioni ed integrazioni delle caratteristiche della tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro.

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>     INPGI: chiarimenti sulle procedure di accertamento delle inadempienze in materia previdenziale

L'Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), ha fornito alcuni chiarimenti in merito al contrasto al lavoro sommerso ed alle procedure di accertamento delle inadempienze in materia previdenziale contenute nella legge 4 novembre 2010 n. 183.

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>    Funzione Pubblica: indicazioni circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce ulteriori indicazioni circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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>     Min.Lavoro: portale Italiano del Lavoro Dignitoso

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha lanciato il Portale Italiano del Lavoro Dignitoso, un nuovo strumento di informazione e divulgazione su temi di primaria importanza come la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale d'impresa.

per accedere alle notizie  _              

>     Parlamento: il lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito ed i part–time

L'art. 1 della legge n. 10/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 225/2010 è intervenuta su due istituti introdotti in via sperimentale nel lavoro accessorio. Si tratta delle ipotesi contenute nell'ultimo periodo del comma 1 e nel comma 1-bis del D.L.vo n. 276/2003.

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>     Parlamento: esonero dal servizio per i dipendenti pubblici

L'art. 2, comma 54, della legge n. 10/2011 è intervenuta sull'art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, con domanda di esonero (con esclusione del personale scolastico) da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

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   Gli interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva               

>      Mancato godimento ROL, obbligazione contributiva e regime sanzionatorio

>      Attività intramoenia e obblighi contributivi

>      Contributi a casse di assistenza sanitaria, esclusione base imponibile

>      Lavoratori dello spettacolo con contratto di collaborazione e contribuzione

>      Obbligo contributivo lavoratori a progetto non residenti in Italia

>      Benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità

>      Mobilità studi professionali individuali

>      Doppia attività lavorativa di un agrotecnico e regime previdenziale

>      Lavoro part-time in edilizia - superamento limiti - rilascio del DURC

>      Adesione Fondi interprofessionali e applicazione del contratto collettivo

>      Scambio di manodopera tra coltivatori diretti e coloni-mezzadri

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   Gli approfondimenti della DPL di Modena                              

>      DURC: la pagina dedicata al Documento Unico di Regolarità Contributiva

Visto l'importanza dell'argomento, abbiamo dedicato una pagina al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). All'interno potrete trovare tutta la normativa, la prassi amministrativa, la giurisprudenza e gli articoli di approfondimento. La pagina, presente nella sezione a destra della home-page, sarà aggiornata a cura del dr. Lippolis.

>      Pari opportunità e mercato del lavoro. Attualità e prospettive di riforma (Bellopede)

>      Edilizia: verifiche ispettive sui part-time (Anastasio)

>      Il lavoro occasionale accessorio dopo gli interpelli del Ministero del Lavoro (Camera)

>      Maxisanzione per lavoro sommerso e successione delle leggi nel tempo (Pala)

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Detassazione degli straordinari

Novità per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, soprattutto per quanto riguarda la detassazione degli straordinari sul lavoro. Nel prossimo 730 sarà, infatti, possibile recuperare le maggiori imposte versate su straordinario e lavoro notturno del 2008-2009.

Basterà che il datore di lavoro certifichi le somme su cui calcolare il recupero in occasione della compilazione del Cud 2011. La restituzione dello sgravio contributivo al lavoratore può essere detassato nella misura del 10%, a patto che il lavoratore abbia i requisiti per accedere a questo beneficio.

Il lavoratore interessato presentando la dichiarazione (modello 730/2011 o Unico 2011) potrà recuperare in unica soluzione i crediti riferiti all'anno 2008 e 2009. In queste modifiche, il datore di lavoro, invece di stampare in carta libera una dichiarazione, compilerà il Cud 2011, dove saranno previsti specifici campi distinti per anno in cui va certificato il ricalcolo.

In questo modo l'azienda anziché certificare le somme entro il 30 settembre prossimo, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa, avrà più tempo per individuare le somme che potenzialmente possono beneficiare della detassazione del 10%.

Le indicazioni dell'agenzia delle Entrate aprono, dunque, la strada all'applicazione del regime di imposta più favorevole anche alle prestazioni per lavoro straordinario. Gli importi inseriti nella certificazione del prossimo anno confluiranno quasi certamente anche nel modello 770.

Per ottenere la detssazione prevista sarà importante seguire alcuni specifici passaggi, dalla definizione del legame con la produttività, perché la circolare 47/E, firmata dall'agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro, ha chiarito che lo straordinario svolto nel 2009 e nel 2010 è agevolabile solo se legato ad aumenti di produttività, compilare la dichiarazioni 2011 e, per il recupero, il datore di lavoro deve indicare nel Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e nel 2009 per il miglioramento della produttività e tassabili con l'imposta sostitutiva.

Comporto e indicazione dei giorni

Con sentenza n. 1953 del 27 gennaio 2011, la Cassazione ha affermato che non vi può essere equiparazione tra il licenziamento disciplinare ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto quest'ultimo è un recesso per giustificato motivo oggettivo e non una vera e propria contestazione disciplinare. Nella lettera, non è necessaria la descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale né, tantomeno, l'indicazione dei singoli giorni di assenza ma una più generica indicazione del periodo di comporto.

DPL Modena

Lavoro delle categorie protette

Il lavoro per le categorie protette è disciplinato dalla legge n. 68/1999. I lavoratori che rientrano nelle categorie protette hanno più di 15 anni d’età e non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile.

Il lavoro delle categorie protette è riconosciuto a:

- invalidi civili con invalidità superiore al 45%,
- invalidi del lavoro con invalidità INAIL superiore al 33% ,
- non vedenti con assoluta cecità o con una mancanza visiva compresa tra i 9 e i 10 decimi in entrambi gli occhi,
- sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata,
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio: con minorazioni attribuite dalla prima all’ottava categoria prevista dalle norme sulle pensioni di guerra, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- vittime del terrorismo, vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, - invalidi del personale militare e della protezione civile.

Le aziende possono assumere i lavoratori delle categorie protette in due modi; attraverso la “chiamata nominativa” oppure con la “chiamata numerica”. Nel primo caso l’offerta di lavoro categoria protetta è proposta direttamente del datore, nella chiamata numerica invece l’impresa presenterà domanda al centro per l’impiego che si occuperà dell’assunzione seguendo l’ordine di graduatoria.

In base al numero di dipendenti dell’azienda, il datore di lavoro potrà assumere una determinata percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette. L’art. 3 e l’art. 7 della legge 68/1999 fissano tali percentuali.

Apprendistato professionalizzante e docenti abilitati

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito dell'Aninsei (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione), in merito al fatto “se i gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie ai sensi della L. n. 62/2000, possano assumere con contratti di apprendistato professionalizzante docenti, seppur nei limiti di età previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegnamento”.

La risposta in sintesi:

"...In sostanza, come suggerisce la stessa definizione normativa, l’apprendistato disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, vuole conferire una vera e propria “professionalità” alla persona che lavora, da acquisire attraverso percorsi formativi non solo di carattere teorico.
Ciò premesso, nel ricordare altresì che il contratto di apprendistato professionalizzante può essere attivato “in tutti i settori di attività” (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003), occorre ribadire alcuni principi già evidenziati da questo Ministero con altre risposte ad interpello.
Ci si riferisce, ad esempio, a quanto già chiarito nella risposta ad interpello del 5 dicembre 2005 prot. n. 2977, nella quale si è considerato ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendistato
anche con riferimento ad attività lavorative che richiedono il possesso di brevetti o abilitazioni (in particolare, nell’interpello, si ammetteva l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante con riferimento alle attività di “salvataggio sulla costa”).
Inoltre, con risposta ad interpello n. 8/2007, si è chiarito che il possesso di eventuali competenze già acquisite dalla persona non è di ostacolo alla attivazione di un percorso di apprendistato, sempre che “nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore”.
Da quanto sopra è dunque possibile considerare ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante anche in relazione al personale docente già abilitato all’insegnamento, a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione.
Tali percorsi, a titolo esemplificativo e come peraltro evidenziato dallo stesso interpellante, potrebbero dunque essere finalizzati alla acquisizione di:
- competenze in materia didattico-amministrativa (tenuta dei registri, verbalizzazioni, rapporti trimestrali preparatori per gli scrutini di periodo e di fine anno scolastico);
- competenze in materia di utilizzo dei mezzi informatici e dei software per la gestione informatica della scuola e dei rapporti con gli studenti e le loro famiglie;
- competenze nell’utilizzo dei più moderni strumenti multimediali per l’insegnamento;
- conoscenza della lingua inglese.
Tale indicazione va letta anche alla luce della recente sentenza della Suprema Corte n. 19834 del 20 settembre 2010, in cui è stato chiarito che “seppur in linea di principio deve ritenersi vigente un principio generale di compatibilità (…), è pur sempre necessario verificare in concreto, di volta in volta, l’esistenza di una serie di circostanze (il possesso di determinati diplomi di qualifica che implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche, nonché il superamento di specifiche prove di idoneità) che possono consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che chiaramente il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito”.
In tal senso, tenendo conto di alcuni elementi ricordati dai Giudici di legittimità (ad es. “conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche (…) superamento di specifiche prove di idoneità”), occorre dunque “calibrare” il singolo Piano Formativo Individuale al fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contratto di apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non è di ostacolo il possesso di un titolo di studio a condizione che esista un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e finalizzato ad uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane assunto in apprendistato.
Inoltre, al fine di evitare possibili contenziosi, è opportuno ricordare la possibilità di certificare il singolo contratto di lavoro presso le competenti Commissioni di certificazione.".

DPL Modena

INPS: contribuzione volontaria lavoratori autonomi e parasubordinati - anno 2011

INPS: contribuzione volontaria lavoratori autonomi e parasubordinati - anno 2011

L’INPS, con circolare n. 38 del 22 febbraio 2011, ha comunicato l'importo dei contributi volontari dei lavoratori autonomi e parasubordinati per il corrente anno.


Scarica la circolare in pdf

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5


Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;

EMANA


il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio
1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2011

L’INPS, con circolare n. 38 del 22 febbraio 2011, ha comunicato l'importo dei contributi volontari dei lavoratori autonomi e parasubordinati per il corrente anno.

Scarica il documento in pdf

Il lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito ed i part–time

L’art. 1 della legge n. 10/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 225/2010 è intervenuta anche su due istituti introdotti in via sperimentale nel lavoro accessorio. Si tratta delle ipotesi contenute nell’ultimo periodo del comma 1 e nel comma 1-bis del D.L.vo n. 276/2003. Entrambe (richiamate dalla tabella allegata n. 1), con scadenza, al 31 dicembre 2010 sono state prorogate fino al 31 marzo p.v., con possibilità di un’ulteriore proroga fino al successivo 31 dicembre rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “concertato” con quello dell’Economia.
Le due ipotesi sono:
Le attività di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
Le attività accessorie rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare , da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009, con sottrazione da parte dell’INPS, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, degli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione di lavoro accessorio.


DPL Modena