Cassazione: il datore ha l’obbligo di rispetto della legge sui licenziamenti collettivi
Payroll
8 apr 2011
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L' INTERMEDIAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003
L' INTERMEDIAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003
di Bruno Dott. Olivieri
Con la Legge Biagi è stata rafforzata la funzione di mediazione tra domanda e offerta di lavoro grazie alle nuove disposizioni che regolamentano tutti quei soggetti identificati come intermediari del mercato del lavoro.
Una nota di primaria importanza viene data alla Agenzie del Lavoro. Con esse si identificano tutti quei soggetti, pubblici e privati, abilitati dallo Stato all’esercizio di specifiche attività quali:
Ø SOMMINISTRAZIONE LAVORO (fornitura di manodopera alle aziende che la richiedono);
Ø INTERMEDIAZIONE ( attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro comprensiva della raccolta dei curricula dei potenziali soggetti indirizzati al mercato del lavoro, della preselezione e costituzione di una banca dati);
Ø RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE (sulla base di una specifica esigenza del committente);
Ø SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE.
Sono soggetti legittimati a svolgere una delle suddette attività solo quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003.
Possono inoltre svolgere tale attività di intermediazione senza ricorrere alle procedure di autorizzazione le UNIVERSITA’ PUBBLICHE E PRIVATE e le FONDAZIONI UNIVERSITARIE con obiettivi di alta formazione senza fini di lavoro; altresì sono autorizzati :
- COMUNI;
- SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI;
- ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO O LAVORATORI;
- ORDINE NAZ. DEI CONSULENTI DEL LAVORO ( con il divieto per il singolo consulente abilitato di svolgere l’attività di intermediazione).
Con il decentramento delle funzioni relative alla gestione territoriale dei servizi per il lavoro, sono le Regioni oggi a riconoscere , attraverso il provvedimento di ACCREDITAMENTO, l’idoneità a erogare servizi al lavoro, negli ambiti regionali, attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il sistema di accreditamento nasce con l’obiettivo di garantire la salvaguardia del principio legato alla libertà di scelta dell’operatore di riferimento e della creazione di una rete omogenea di soggetti qualificati a fornire suddetti servizi ai datori di lavoro o ai lavoratori.
L’art. 15 del D.Lgs 276/2003 ribadisce l’obbligo, in capo ai soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi per l’impiego , a dare una serie di comunicazioni dei dati posseduti mediante il collegamento in rete per il loro conferimento alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti accreditati assicureranno così al lavoratore il diritto di comunicare a chi di dovere i propri dati debbano essere comunicati , attraverso delega, sottostando alle regole per la tutela della privacy.
In caso di comunicazione tramite soggetto delegato (consulente ad esempio) bisogna indicare il numero di accreditamento al fine di meglio identificare il soggetto che ha operato la transazione.
Al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione e ad effettuare l’attività di vigilanza e controllo circa il corretto esercizio della mediazione stessa è il DIRETTORE GENERALE PER L’IMPIEGO del Ministero del Lavoro che svolge le sopra indicate funzioni anche per mezzo delle Direzioni provinciali del Lavoro territorialmente competenti.
In caso di violazione il soggetto ispettore provvede a protestare le stesse in capo al soggetto interessato diffidandolo al rientro entro i parametri imposti, pena la cancellazione dal registro degli autorizzati.
Il Legislatore prende inoltre alcune posizioni per tutelare i lavoratori da comportamenti discriminatori dei soggetti delegati alla selezione e intermediazione vietando loro qualsiasi trattamento dei dati in base a valutazioni soggettive o sulla base di convinzioni personali.
Indicazioni sulla detassazione per incrementi di produttività
Payroll
Sospensione newsletter Sicurezza e Prevenzione Aprile-Maggio 2011
Gentili lettori, la newsletter "Sicurezza e Prevenzione" realizzata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con la redazione di Radiocor del gruppo Sole 24 Ore nei mesi di aprile e maggio sarà sospesa in ottemperanza al silenzio di comunicazione previsto in occasione delle elezioni amministrative del il 15 -16 maggio p.v. Il prossimo numero della newsletter vi attende a giugno 2011! |
Newsletter Lavoro n. 459 del 7 aprile 2011
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
NEWSLETTER LAVORO
n. 459 del 7 aprile 2011
newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro
Le Novità in materia di Lavoro
> INPS: proroga del termine di trasmissione delle dichiarazioni dei titolari di prestazioni assistenziali
L'INPS comunica che il termine del 31 marzo 2011 per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali rispettivamente per l'accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero – titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo d'invalidità civile -, di mancato svolgimento di attività lavorativa – titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali - e della residenza effettiva in Italia - assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi d'invalidità civile - è prorogato al 30 giugno 2011.
> Governo: proroghe a termini in scadenza per il Ministero del Lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il DPCM 25 marzo 2011 con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
> Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
> INPDAP: proroga, al 31 dicembre 2015, del termine per l'esercizio dell'opzione per il TFR
L'INPDAP comunica la proroga, al 31 dicembre 2015, del termine per l'esercizio dell'opzione per il TFR.
> Min.Lavoro: Fondo per le vittime dell'amianto
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 riguardante il Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Le sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro
> Pagamento del TFR dal Fondo di garanzia INPS
Gli approfondimenti della DPL di Modena
> Contenuti del POS: va valutato anche il rischio stress lavoro-correlato? (Grandi)
> Contratti d'appalto: il Vademecum del Ministero del Lavoro (Lippolis)
Gli Interpelli della D.G. per l'Attività Ispettiva
> Indennità e contribuzione per astensione congedo parentale straordinario
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6 apr 2011
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OPERAZIONI INTRA-UE: DOPPIA IVA SENZA “PATENTE” VIES
Lavoro a chiamata e indennità di disoccupazione, non sempre compatibili
Dipende dall’obbligo del lavoratore di risposta alla chiamata.
Messaggio 25 marzo 2011, n. 7401
Lavoro intermittente e disoccupazione
- nell’ipotesi di lavoratore che ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la l. 223/91. In caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. 8, commi 6 e 7, l. 223/91);
- nell’ipotesi di lavoratore che non ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trovano applicazione, per analogia legis, le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione. Ciò in quanto, in tale evenienza, "il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro" (circ. 41 del 13 marzo 2006). Per tale motivo, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l’indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.
Studio Matteucci - Consulenza del Lavoro in Roma
Una realtà all'avanguardia dell'aggiornamento in materia gius-lavoristica costituisce il caposaldo di una elevata professionalità e capacità di saper fornire sempre le risposte giuste al momento giusto, di costituirsi guida per la realtà imprenditoriale in continua evoluzione
(Olivieri Bruno)
Lo Studio Matteucci è una risposta concreta alle esigenze imprenditoriali in costante cambiamento.
E' specializzato nell'amministrazione del personale e consulenza del lavoro per piccole-medie e grandi imprese, gruppi di imprese, studio professionali, consorzi, cooperative ed enti no profit. Negli anni ha approfondito con molto interesse tematiche particolari riguardanti settori complessi, come quello dello Spettacolo, il settore edile, il settore agricolo ed il settore delle associazioni sportive.
Assiste i datori di lavoro in tutte le questioni inerenti i rapporti con il personale subordinato e parasubordinato, autonomi e figure atipiche, a partire dalla selezione delle risorse e costituzione dei rapporti di lavoro, passando attraverso la gestione degli stessi nei risvolti disciplinari ed espulsivi, l'assistenza nell'avvio e gestione dei rapporti con le OO.SS. per le procedure di solidarietà difensiva, mobilità e cassa integrazione, licenziamenti collettivi, la cura diretta durante le fasi ispettive, per concludere con la gestione del contenzioso amministrativo del lavoro e/o l'assistenza come C.T.P. nelle cause di lavoro.
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4 apr 2011
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