Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Indennità di disoccupazione e lavoro a chiamata



Un soggetto percettore di indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall'Inps continua a preservare il diritto alla percezione del sussidio qualora assunto on contratto di lavoro intermittente/a chiamata a tempo determinato?


Il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione continua a maturare solo in caso di assunzione con contratto a chiamata che non preveda la corresponsione della cosiddetta indennità di disponibilità, ovvero l'indennizzo del lavoratore a mantenersi a disposizione del datore di lavoro in modo esclusivo e prioritario al momento della richiesta della prestazione lavorativa.
Un soggetto quindi titolare di un'indennità di disoccupazione ordinaria che venga assunto con contratto a chiamata a tempo determinato, senza obbligo di disponibilità al momento della chiamata, matura il seguente status:

  1. Continua a maturare l'anzianità di iscrizione alle liste di mobilità presso il Centro per l'Impiego, in virtù della saltuarietà e dell'apposizione del termine alla richiesta di prestazione lavorativa;
  2. L'indennità di disoccupazione ordinaria continua ad essere erogata purché le giornate di prestazione lavorativa non siano maggiori di 5 a settimana;
  3. L'indennità di disoccupazione verrà economicamente riproporzionata sulla base delle giornate/ore lavorative, decurtando quindi dall'indennità, secondo i parametri di calcolo previsti, le somme percepite a titolo di retribuzione;
  4. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare, entro massimo la fine del mese di competenza, alla sede Inps territorialmente competente le giornate in cui ha prestato servizio, ovvero è stato chiamato a lavoro. Tale comunicazione dev'essere redatta come autocertificazione in cui va anche esplicitato il numero identificativo di pratica relativo all'accettazione della domanda di disoccupazione, accompagnata da una copia del documento d'identità.
Bruno Dott. Olivieri

251 commenti:

1 – 200 di 251   Nuovi›   Più recenti»
raffa ha detto...

Buongiorno Dott. Olivieri, Le chiedo se questa nota (non leggo alcuna data) sia stata pubblicata con le modifiche previste dalla riforma Fornero, oppure sia antecedente.
La ringrazio anticipatamente
Raffaella Scagliarini

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Raffaella, la nota fa riferimento al contratto a chiamata anche in funzione delle neo disposizioni ex L. 92/2012 sul lavoro intermittente che sono intervenute da un punto di vista lavoristico e non previdenziale.
Possibili cambiamenti potrebbero esserci dal prossimo 2013 con l'A.S.P.I.

美希 ha detto...

buongiorno Dott. Olivieri scusi se le chiedo in maniera più pragmatica. se ho lavorato 53 settimane di cui 35 con contratto a chiamata a tempo determinato finito il contratto su che termini s baserà la mia disoccupazione?

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Buongiorno a Lei, a quali termini si riferisce? se fa riferimento ai termini economici il calcolo è di pertinenza dell'istituto INPS che provvederà a calcolare l'indennità sul principio della retribuzione media giornaliera (RMA) dei tre mesi precedenti il licenziamento.

美希 ha detto...

della media dei giorni lavorati? perchè nel mio caso per esempio negli ultimi due mesi non ho lavorato poi una settimana e di nuovo nulla.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dott. Olivieri, vorrei avere dei chiarimenti sul punto 2:

- quando si parla di 5 gg si intende compreso il quinto giorno o escluso?
- c'è differenza se i 5 gironi sono consecutivi o spezzati da un riposo?
- se non si superano i 5 gg ma si superano le 40h/sett. cosa accade?-
- cosa accade se si superano i 5 gg? l'indennità viene sospesa solo per la settimana in cui si è lavorato per più di 5 giorni o cessa definitivamente?

La ringrazio in anticipo per la disponibilità. Saluti e tanti auguri

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Buongiorno, con 5 si fa riferimento esattamente al numero di giornate in cui la prestazione è stata effettuata.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, non importa quante ore abbia lavorato in queste 5 giornate ma che ci sia stata prestazione lavorativa retribuita in quelle giornate.
I cinque giorni naturalmente fanno riferimento a prestazione continuativa, quindi ad un periodo univoco nell'arco di un mese.
Se i 5 giorni si superano l'INPS non erogherà il trattamento di disoccupazione per quelle giornate.
Il tutto è meglio e più approfonditamente spiegato in questa circolare del Ministero del lavoro.

Saluti.

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

ecco la circolare (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3E398796-FD77-4C88-8325-035084DC1C4D/0/48.pdf)

Anonimo ha detto...

La ringrazio per avermi dedicato un po' del suo tempo e mi perdoni se ne approfitto ma ho bisogno di farle un esempio reale della mia situazione.
Ho un contratto a chiamata senza obbligo di risposta dal 22/12/12 al 13/01/13 fin'ora ho lavorato solo per un max di 4 gg a settimana ma ieri mi è stato chiesto di lavorare da sabato 05/01 a giovedì 10/01 senza interruzioni. Se il conteggio viene effettuato settimanalmente non dovrei aver problemi perchè sono 2 (sabato e domenica) + 4 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì). Se invece il conteggio viene effettuato tenedo presente che sono 6 giorni consecutivi, anche se a cavallo di 2 settimane, dovrebbero sospendermela. Giusto?

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Per le giornate lavorative l'indennità di disoccupazione non verrà erogata!! Importante fare comunicazione all'INPS che lei presta attività lavorativa in modo da dichiarare la situazione di non spettanza dell'indennità per quelle giornate; altrimenti verrebbe accertata e richiesta in sede di invio della denuncia mensile EMENS che l'azienda effettua per i propri dipendenti.

Anonimo ha detto...

Salve Dott. Olivieri,
innanzitutto le faccio i miei complimenti per il bellissimo sito, interessante e molto approfondito!
Leggendo la circolare e i vari commenti credo di aver capito i termini principali di questo tipo di contratto, anche se ho ancora un dubbio sull'obbligo di risposta alla chiamata: nel mio caso, sto per firmare un contratto a chiamata a tempo determinato che durerà pochissimo, e sto attualmente percependo l'indennità di disoccupazione. Secondo lei, mi conviene firmare con o senza obbligo di risposta alla chiamata a questo punto? Se ho capito bene, solo il contratto che non prevede la corresponsione dell'indennità di disponibilità non mi farà decadere l'indennità di disoccupazione?
Grazie per l'attenzione
Laura

Olivieri Dott. Bruno www.studiocommercialeolivieri.info ha detto...

Buonasera Laura, La ringrazio innanzitutto per la gentilezza nell'aver offerto una valutazione positiva al nostro portale.
Se Lei firma un contratto a chiamata con indennizzo della disponibilità, non percepirà l'indennità per lo stato di disoccupazione per l'intera durata del contratto, indipendentemente se presterà o meno servizio lavorativo, in quanto a prescindere percepirà delle somme con prestazione lavorativa (retribuzione) o senza (indennità di disponibilità).
Nel caso invece firmasse un contratto a chiamata senza obbligo di risposta e relativa indennità, il trattamento di disoccupazione verrà sospeso qualora la prestazione lavorativa avrà una durata superiore a 5 giornate consecutive nell'arco della durata del contratto. Raccomandiamo comunque di comunicare sempre all'INPS la chiamata da parte del suo datore di lavoro, anche qualora non fosse necessario, al semplice fine di rendere chiara e indiscutibile la Sua volontà di agevolare l'INPS nell'individuare il caso di dovuta sospensione del trattamento di disoccupazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti.

Anonimo ha detto...

Buona sera Dott. Olivieri,
proprio oggi ho telefonato al numero verde dell'INPS per avere informazioni a riguardo. Ho avuto4 risposte diverse.
La mia domanda è stata: " qual'è la forma contrattuale o una qualsiasi altra modalità che consente ad una persona che percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria di lavorare saltuariamente e di mantenere l'indennizzo?
1 risposta: non esiste. O prende l'indennità o lavora
2 risposta: può provare con il contratto a chiamata senza obbligo di risposta ma rischia che alla terza comunicazione le blocchino l'indennizzo
3 risposta: può fare sia un contratto a chiamata, comunicando i giorni a fine mese che le verranno quindi scalati dalla disoccupazione, sia i buoni lavoro.
4 risposta: può ricorrere solo ai buoni lavoro per un massimo di 2000 € nell'anno solare. Se facesse il contratto a chiamata senza obbligo di risposta, anche se dovesse durare 15 giorni e lei lavorasse solo 3 giorni, l'indennizzo verrebbe interrotto per i 15 giorni.
Lei mi conferma una delle 4 risposte?
Grazie

Anonimo ha detto...

Scusate,una domanda.
io ho lavorato per 6 anni come impiegata,poi l'azienda mi ha licenziata dal 31.01.2012 ( rid presonale )
dal 08.02.2012 fino al 10.10.2012 ho preso la disoccupazione ordinaria.
da poco ho scoperto di essere incinta,quasi 3 mesi.
siccome un'azienda mi vorebbe assumere solo per 2 settimane ( gennaio 2013 ), ho capito che a questo punto io appena finito il contratto posso richiedere la disoccupazione ( avendo ancora le 52 settimane di contributi )
, basta un contratto ( part-time o full- time ) a termine ( da almeno 1 settimana ) ed, avendo ancora i requisiti ( le 52 settimane di contributi versati negli ultimi 2 anni ) si può rifare la domanda per la disoccupazione ( e durante la disoccupazione anche la domanda per l'indennità di maternità, che è di 5 mesi 2 + 3 ).
La domanda si deve fare appena finito il contratto ( entro 8 gg ) però il pagamento parte dal mese di febbraio.
Ma che tipo di contratto serve per poter riprendere la disoccupazine (x a 2 volta )? E che l'azienda che mi vuole assumere parla di un contratto a chiamata da circa 1 settimana o addirittura dice che si possono fare anche dei voucher, e che comunque una volta scaduto il contratto ( ricordo a chiamata ) posso rifare la domanada. A me sembra strano , penso che serve un contratto a termine ( part time o full time ) da 1 settimana, 2 settimane , 1 mese.... non un contratto per un lavoro a chiamata che comunque non è nemmeno subordinato ( penso ) o dei voucher.
Vi prego aiutatemi perchè ho poco tempo ( prima della scadenza delle 52 settimane ) e non vorrei firmare un contratto che non mi aiuta.
Grazie mille

Anonimo ha detto...

Scusate,una domanda.
io ho lavorato per 6 anni come impiegata,poi l'azienda mi ha licenziata dal 31.01.2012 ( rid presonale )
dal 08.02.2012 fino al 10.10.2012 ho preso la disoccupazione ordinaria.
da poco ho scoperto di essere incinta,quasi 3 mesi.
siccome un'azienda mi vorebbe assumere solo per 2 settimane ( gennaio 2013 ), ho capito che a questo punto io appena finito il contratto posso richiedere la disoccupazione ( avendo ancora le 52 settimane di contributi )
, basta un contratto ( part-time o full- time ) a termine ( da almeno 1 settimana ) ed, avendo ancora i requisiti ( le 52 settimane di contributi versati negli ultimi 2 anni ) si può rifare la domanda per la disoccupazione ( e durante la disoccupazione anche la domanda per l'indennità di maternità, che è di 5 mesi 2 + 3 ).
La domanda si deve fare appena finito il contratto ( entro 8 gg ) però il pagamento parte dal mese di febbraio.
Ma che tipo di contratto serve per poter riprendere la disoccupazine (x a 2 volta )? E che l'azienda che mi vuole assumere parla di un contratto a chiamata da circa 1 settimana o addirittura dice che si possono fare anche dei voucher, e che comunque una volta scaduto il contratto ( ricordo a chiamata ) posso rifare la domanada. A me sembra strano , penso che serve un contratto a termine ( part time o full time ) da 1 settimana, 2 settimane , 1 mese.... non un contratto per un lavoro a chiamata che comunque non è nemmeno subordinato ( penso ) o dei voucher.
Vi prego aiutatemi perchè ho poco tempo ( prima della scadenza delle 52 settimane ) e non vorrei firmare un contratto che non mi aiuta.
Grazie mille

Anonimo ha detto...

Buongiorno, vorrei porre una domanda. Io sono stato licenziato a Settembre 2012 (lavoravo come impiegato da 6 anni in un'azienda)e la mia disoccupazione scade a Maggio quindi. Se ora lavorassi per un mese con contratto a chiamata (con obbligo di risposta e lavorando più di 5 giorni consecutivi)e quindi bloccassi la disoccupazione, avrei diritto a ripartire con altri 8 mesi di disoccupazione una volta finito il contratto a chiamata? Ma soprattutto, che importo mi spetterebbe per i nuovi 8 mesi di disoccupazione? (come i primi 8 mesi, in base al mio lavoro da impiegato??)
Grazie.

Anonimo ha detto...

Ma l indennità. Di disoccupazione genera le marche? Ovvero se mi mandano 4 anni alla pensione e da questo mese per 12 parte la disoccupazione, questi 12 mesi maturando contributi? Grazie

Anonimo ha detto...

buongiorno,una domanda xquanto riguarda disocupazione?nono perciito il mio stipendi di disocupazione come mai?primo mese e poi basta,

Anonimo ha detto...

buona sera dottore non mi è chiaro e vorrei sapere se non bisogna superare i 5 gg a settimana o 5 gg di lavoro al mese per avere sempre diritto alla disoccupazione?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 03/04/2013, il riferimento alle 5gg è indipendente dal riferimento settimanale o mensile, semplicemente il rapporto di lavoro non deve avere una durata complessiva totale superiore ai 5gg.

Anonimo ha detto...

Buona sera Dottore, volevo un informazione:
al momento ho un contratto a chiamata con scadenza il 1° maggio dopo il quale partirà un contratto a tempo determinato per 5 mesi. Le giornate lavorate con il contratto a chiamata verranno poi conteggiate nel calcolo della dicoccupazione ordinaria?
Le assenze influiscono sul calcolo della discoccupazione ordinaria?
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno, la preghiamo di contattarci a mezzo mail per fornirLe gratuitamente adeguata risposta al quesito.
L'Informalavoro.

BricioleFantasia ha detto...

Partendo dal l'iniziale domanda sul mantenimento dello stato di disoccupazione con un contratto a chiamata senza indennità di chiamata, volevo sapere , cosa cambierà dal 1 luglio 2013 e se adesso in giugno stipulassi un contratto a chiamata cosa succederebbe al mio stato di disoccupazione presso il centro del l'impiego e cosa succederebbe all'indennita che percepisco dall'inps? Grazie cordiali saluti

L'Informalavoro ha detto...

Stante alle nuove disposizioni ex L 92/2012 (Riforma Fornero) lo stato di disoccupazione cessa nel momento in cui il soggetto effettua prestazione lavorativa di qualsiasi natura e indipendentemente dal reddito prodotto.
Attualmente non sono state evidenziate specifiche dall'INPS caso per caso. Sicuramente, nel caso sia in corso l'indennizzo del trattamento ASPI, sono previste deroghe alla disposizione di cui sopra ma per maggiore sicurezza consiglieremmo di richiedere delucidazioni alla sede INPS della Provincia di residenza

Anonimo ha detto...

Salve, ho un problema con l’Inps che mi fa sta facendo disperare… Le racconto. A giugno 2013 ho terminato un impiego presso un’Amministrazione Comunale come Istruttore Amministrativo Cat. C. a tempo determinato. Ho lavorato esattamente 5 mesi dal 1 febbraio 2013 al 31 giugno 2013. Il 5 di luglio ho presentato immediatamente domanda di MiniAspi tramite il patronato. Il 30 luglio ho saputo che la mia domanda era stata rigettata in quanto risultavo ASSUNTA presso un’agenzia di PROMOTER per la quale tra l’altro non ho mai lavorato (si tratta del classico contratto a chiamata o job on call). Perciò mi si consiglia di fare un ricorso cosa che ho immediatamente fatto (il 5 agosto 2013) specificando di non aver mai lavorato per questa agenzia. L’addetto allo sportello Inps mi ha assicurato che era un episodio che spesso capitava riguardo ai job on call e mi ha tranquillizzata che il ricorso sarebbe andato a buon fine….Due giorni fa invece scopro che l’ lnps mi ha nuovamente rigettato la domanda il 30 agosto con la stessa motivazione! Sono rimasta basita. L’operatore allo sportello (ovviamente non lo stesso) mi ha consigliato di aspettare la lettera dell’Inps ed eventualmente ripresentarmi…ho qualche possibilità di ottenere la MiniAspi o mi consigliate di rinunciare? Concludo dicendo che il patronato Ugl non riesce ad aiutarmi perchè non è mai, a quanto dicono, capitato un caso simile e mi hanno consigliato di parlare con un responsabile dell'Inps...ma è possibile che mi sia rifiutata la disoccupazione per aver firmato un contratto a chiamata senza averne ricevuta nemmeno una? (altro che 5 giorni continuativi). La ringrazio anticipamente per una sua cortese risposta....Maria Giovanna.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 09/09/2013, abbiamo provveduto a inviare risposta a mezzo mail all'indirizzo indicatoci.

anna maria ha detto...

Buonasera,
vorrei porre agli esperti una domanda che si collega al tema in questione..
Ho un contratto a chiamata a tempo determinato senza indennità di disponibilità.So già che fino alla fine del 2103 le giornate di lavoro arriveranno a quota 65.
Ho diritto o no, ad una indennità di disoccupazione?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anna Maria, lei parla di trattamento di disoccupazione richiesto in concomitanza del rapporto o al termine del rapporto a chiamata? Ci contatti per mail al nostro indirizzo linformalavoro@gmail.com

Anonimo ha detto...

Buon giorno! Vorrei chiedere informazione....io ho lavorato un anno e 4 mesi con contratto a chiamata,sono rimasta incinta e ho dovuto prendere la maternità a rischio dal 4 mese di gravidanza,poi normalmente la maternità obbligatoria. Sono andata dal patronato per chiedere un consiglio come posso fare adesso,ma non ho avuto una risposta valida...mio datore di lavoro mi ha fatto capire che devo andare via(ha spiegato che hanno un altra ragazza)...vorrei sapere se ho diritto di maternità facoltativa? E disoccupazione? Come devo comportarmi? Nessuno non mi sa dare la risposta valida..? facendo la domanda per maternità facoltativa da patronato,INPS ha rifiuto con spiegazione che non ho diritto...senza nessuna lettera di rifiuto ...grazie per aiuto!

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera, ci invii un messaggio a linformalavoro@gmail.com e provvederemo a fornire parere al Suo quesito.
Grazie.

Anna ha detto...

Buongiorno, vorrei sapere come fare per richiedere la disoccupazione anche avendo già aperto un contratto a chiamata che dura da settembre 2008 a cui però in seguito ad una gravidanza non ho più dato disponibilità e quindi di fatto non collaboro più con l'azienda da un anno e mezzo. In aprile del 2013 ho consegnato loro una lettera di dimissioni che però non ho mai potuto consegnare all'ufficio competente per problemi di orario di lavoro che non coincidevano con l'apertura del suddetto. Non c'è nessun modo per poter ricevere comunque l'indennizzo? grazie

Burt ha detto...

Buona sera,

mi chiamo Alberto Raminelli, vivo e lavoro a Milano come insegnante di lingua italiana a stranieri in una scuola privata simile, per intenderci, a un British Institute, a un Wall Stree Institute. Il 27 settembre u.s. è scaduto il mio contratto a tempo determinato, motivo per il quale ho inoltrato domanda di disoccupazione ASPI, della quale attendo l’esito.
Il mio datore di lavoro mi ha prospettato però la possibilità che, anche in questo periodo – per intenderci ottobre, novembre, dicembre – potrebbe esserci la necessità di tenere qualche lezione individuale durante la settimana. Io so che, se il mio datore di lavoro predispone un contratto a chiamata che non prevede la corresponsione di indennità di disponibilità, non perderei il diritto a percepire l’ASPI. Al contrario, se il datore volesse propormi un contratto che prevedesse la corresponsione dell’indennità di disponibilità e, quindi, da parte mia l’obbligo di disponibilità, perderei il diritto all’ASPI.
E’ questo punto che sorgono i miei dubbi perché non riesco bene a calare nella mia realtà l’idea di contratto a chiamata e il concetto di obbligo di disponibilità. In quali casi il datore di lavoro potrebbe propormi un contratto a chiamata?
Faccio quale ipotesi:
1) Ipotizziamo che lunedì prossimo il mio datore di lavoro mi chiami e mi proponga di fare 10 lezioni a partire dal lunedì successivo per due settimane dall’1.30 alle 15, tutti giorni. Questa situazione rientrerebbe nella fattispecie del contratto a chiamata? Si potrebbe fare un contratto a chiamata?

In caso affermativo, essendo giorni e ore già prefissate, e quindi da me conosciuti, sarei tenuto all’obbligo di disponibilità?

2) Il datore di lavoro può propormi una sorta di contratto di chiamata “aperto” nel caso in cui ci sia necessità di fare delle lezioni? In un caso come questo, potrebbe chiedermi l’obbligo di disponibilità?

Mi scuso per l’eventuale confusione, ma la materia, per un profano, è un po’ complicata.

Grazie infinite,

Alberto Raminelli

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Alberto, la prima cosa importante da verificare è il possesso dei requisiti per poter sottoscrivere un contratto a chiamata.
Il contratto di lavoro intermittente è sottoscrivibile nelle SOLO nelle situazioni determinate dalla contrattazione collettiva nazionale (nel vostro caso dovreste far riferimento al CCNL applicato) e nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni oppure di età superiore a 55 anni.
Oltre questo requisito ve n'è un altro di tipo quantitativo introdotto dal DL 76/2013 che prevede che le prestazioni non possano protrarsi per un numero di ore superiore a 400 nell'arco del triennio.
La pattuizione dell'obbligo di risposta alla chiamata, se inserita nel contratto, può essere indennizzata con apposita indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è una somma che viene percepita a prescindere dalle prestazioni per il solo fatto di rendersi disponibile alla chiamata del datore di lavoro.

In caso avesse necessità di ulteriori chiarimenti rimaniamo a disposizione a linformalavoro@gmail.com

Anonimo ha detto...

Buon giorno vorrei sapere se lavorando 8 giorni di cui solo 29ore al mese (solo sabato e domenica)devo dichiarare i giorni o le ore a l'inps(prendo la disoccupazione aspi)

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera, Lei non dovrà dichiarare nulla in quanto l'INPS provvederà a sospendere l'erogazione dell'indennità per quelle giornate in cui effettuerà prestazione lavorativa percependo quindi una retribuzione.
La sospensione avverrà in base alla comunicazione preventiva della chiamata che il suo datore di lavoro dovrà obbligatoriamente effettuare antecedentemente all'inizio della prestazione lavorativa.

Luciano ha detto...

Buongiorno.Mi chiamo Luciano.
Prendo Aspi dal 8.09.2013-09.05.2014.Ho cominciato un altro lavoro da 20.12.2013-20.04.2014.Mi rimangono 4.5 messi di Aspi da aprilie-agosto.In aqosto vorrei andare a lavorare al mare,con contracto a chiamata..Quante giorni posso lavorare consecutivi per non perdere La Aspi.L'ho so che l'Aspi viene sospesa per rapporti di lavoro superiori a 5 giorni consecutivi e inferiori a sei mesi.E posibile lavorare 2 giorni a fine settimana,e nello steso mese prendere issocupazione?
Che tipo di contratto a chiama devo fare per lavorare 2 giorni/fine settimana e prendere Aspi nell;o stesso mese?Grazie..

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dott. Olivieri, avrei bisogno di aiuto chiedendole di esplicitare la circolare che ha postato il 04 gennaio 2013 (il link non è più attivo) e se è tutt'ora valida.
La ringrazio di cuore per le sue risposte sempre così esaurienti e professionali.
Cordiali Saluti.

L'Informalavoro ha detto...

@Anonimo del 07/01/2013
Buonasera, potrebbe inviarci almeno l'argomento in questione a cui fa riferimento la circolare che ci richiede? Purtroppo sarebbe troppo generico così cercare nella nostra banca dati.
Attendiamo risposta a linformalavoro@gmail.com chiedendoLe di inoltrare anche il testo del messaggio cui rispondiamo.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Luciano (anonimo del 24/12/2013), Il lavoratore intermittente senza l'obbligo di risposta (senza indennità di disponibilità), indipendentemente dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato), può aver diritto, per i periodi di mancato lavoro, alla disoccupazione, indennizzabile con le relative indennità, ordinaria o con requisiti ridotti (INPS, msg. 6577/2010).

Unknown ha detto...

Buonasera Dott Olivieri avrei bisogno di un chiarimento. Percepisco la disoccupazione da gennaio e ora mi trovo con un offerta lavorativa dove mi farebbero un contratto a chiamata per tre giorni sett il mercoledì sabato e domenica. In questo modo se ho capito bene la disoccupazione non si interrompe visto che nn superò i 5 gg consecutivi giusto? Nell eventualità dovessi avere in secondo contratto a chiamata che cm giornata di lavoro ha la domenica il discorso della disoccupazione sarebbe sempre lo stesso? Cioè nn supero i 5 gg ma ho due contratto a chiamata...oppure nn si possono avere due contratti? La ringrazio per l'attenzione a presto .

L'Informalavoro ha detto...

@Mariagrazia Simotti:
Buonasera, nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro a chiamata senza indennità di disponibilità, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio indipendentemente dal numero delle giornate consecutive di prestazione, comunque per un periodo massimo di sei mesi e sulla base delle comunicazioni obbligatorie di chiamata e della comunicazione dei giorni di prestazione emessa dal lavoratore all'ente ; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa, fermo restando che il soggetto abbia preservato tutti i requisiti per la permanenza dello stato di disoccupazione.
Nulla cambia nel caso di due contratti a chiamata della medesima fattispecie di cui sopra.

Anonimo ha detto...

Buonasera dott Olivieri..avrei bisogno del tuo aiuto..lavoro in un bar pasticceria da circa un anno e mezzo..data di assunzione risale al 24/10/2012..ho un contratto a chiamata senza obbligo di risposta..l'ultima data di scadenza sarà 30/04/2014..ho scoperto di essere incinta..mi sono informata da l'INPS che la maternità non riuscirò a prenderla.. ma volevo sapere se posso godere della disoccupazione.facendo i calcoli se tutto va BN arrivo a 68 e più sett di lavoro!!ho diritto alla disoccupazione?? se si come posso fare..entro quanto tempo posso fare la domanda??grazie per l'attenzione attendo una risp al più presto perche e' urgente..grazie

Unknown ha detto...

Salve, approfitto della sua disponibilità per avere delucidazioni sul mio caso personale.
Ho sempre lavorato a tempo pieno come educatrice professionale, fino al 31 gennaio 2014. Nei due mesi seguenti (febbraio e marzo) ho lavorato saltuariamente a chiamata nelle scuole. A fine marzo ho fatto domanda per l'indennità di disoccupazione, che mi è stata approvata. Ora una cooperativa mi ha offerto un lavoro part-time che mi terrà impegnata 20 ore settimanali fino al 5 giugno (fine delle scuole), per poi riprendere a settembre con 18 ore settimanali. Ci sarebbe "un buco" nei mesi estivi nei quali la cooperativa è stata molto vaga sulle ore lavorative da propormi. A questo punto io pensavo in un contratto che terminasse il 5 giugno, per poter riprendere ad ottenere il sussidio nei mesi estivi. Invece mi hanno proposto un contratto fino a dicembre, che quindi non ho firmato, non potendo permettermi di non percepire nulla nei mesi estivi. Ora dovranno farmi sapere se è possibile cambiare la data di cessazione del contratto.
La mia domanda è questa: non avendo firmato il contratto, per ora, l'INPS continuerà a darmi il sussidio? Glielo chiedo poichè la cooperativa mi ha detto di aver già mandato il contratto al Centro per l'impiego (nonostante io non l'avessi ancora letto nè firmato).
Sperando di essermi spiegata con chiarezza, la ringrazio molto.
Mara

Unknown ha detto...

Gentile Dott. Olivieri,vorrei porle una domanda,i primi di febbraio 2014 ho iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione,dopo appena un mese ho firmato un contratto ad intermittenza e per questo motivo l'indennità mi è stata "sospesa" il motivo secondo l'impiegata dell'INPS è che il contratto ha una data di inizio e una di termine e quindi non a chiamata...Mi sorge un dubbio, se si fosse sbagliata? e se avessi perso ad oggi 3 mesi di disoccupazione alla quale avrei avuto invece diritto? potrei eventualmente rivalermi? il fatto è che con questo contratto io riesco a raccimolare appena 100 al mese e le assicuro che io mangio tutti i giorni e anche i miei figli e pensare che per un errore abbia perso un sussidio al quale ho diritto sarebbe davvero frustrante. La ringrazio
Anna Maria Peraino








L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Annamaria.
A quanto detto dall'Inps Lei sarebbe titolare di un rapporto a tempo determinato standard che, secondo le disposizioni in termini di erogazione dell'indennità di disoccupazione ASpI, determina la sospensione di quest'ultima.
Se Lei invece è certa (come anche potrebbe essere desumibile dalla quantità di prestazione lavorativa resa) che il Suo sia un rapporto intermittente a tempo determinato senza indennità di disponibilità, per cui, quindi, la sospensione dell'erogazione dell'indennità sarebbe prevista solo in caso di chiamata ovvero di effettiva prestazione lavorativa, dovrebbe avere conferma di ciò richiedendo al datore di lavoro la copia della Comunicazione Obbligatoria di Assunzione UNILAV in cui sono riportati tutti i riferimenti inerenti la qualificazione e durata del rapporto di lavoro. I dati riportati su questo modello sono gli stessi che vengono comunicati anche all'INPS e INAIL.
Con Comunicazione alla mano sarebbe possibile vedere dove emerge il problema!
In alternativa all'azienda può recarsi personalmente al Centro per l'Impiego di competenza e richiedere le informazioni inerenti questo rapporto di lavoro.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e fornirLe parere una volta in possesso di tale documentazione.
Ci potrà contattare a linformalavoro@gmail.com

Unknown ha detto...

Gentile Dott.Olivieri,la ringrazio per disponibiltà e per la professionalità che mette a disposizione. Oggi ho finalmente risolto la questione,era come pensavo io , l'addetta allo sportello inps si era effettivamente sbagliata,tanto che ben due suoi colleghi mi hanno confermato e scalato i giorni lavorati dalla disoccupazione riattivandola. Non mi sono messa a polemizzare riguardo all'errore, anche se troppa leggerezza da parte di certi dipendenti è davvero vergognosa.Ad ogni modo presto mi pagheranno i 3 mesi sospesi scalandomi i giorni relativi al contratto intermittente. La ringrazio per l'attenzione e la gentilezza ,le sue sono state le uniche informazioni chiare trovate sul web.
Anna Maria

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Annamaria.
Siamo contenti che abbia potuto risolvere il problema.
Avendo un contratto di lavoro a chiamata, non poteva essere altrimenti per le giornate in cui non ha percepito retribuzione.
Per qualsiasi altra necessità rimaniamo a disposizione.

Auguriamo una buona giornata.

Stephy ha detto...

Buongiorno, avrei un quesito da porvi: ho in essere un contratto intermittente a chiamata a tempo indeterminato, ma senza obbligo di risposta e da un mese circa sto percependo l'indennità Aspi. A tal proposito vorrei chiedervi come debba comportarmi in caso di chiamata da parte del datore con il quale ho questo contratto. Se ad esempio vengo contattata per due giorni di lavoro, devo necessariamente contattare io l'Inps per la comunicazione, o ci pensa il datore? Poi, le giornate che andrei a lavorare "sospendono" le corrispettive giornate di Aspi, o le vanno proprio a "sostituire"? In parole povere, il compenso mi viene scalato dall'indennità, come avviene con le collaborazioni occasionali con ritenuta d'acconto?
Grazie mille.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno, nel caso prospettato, per le giornate in cui vi è la chiamata del datore di lavoro, comunicata dallo stesso per mezzo dell'apposito modello UNI-Intermittenti, quindi l'erogazione di una retribuzione per la prestazione lavorativa svolta, non spetta al lavoratore l'indennità ASpI.
L'indennità per queste giornate viene sospesa e riprende ad essere erogata successivamente per il residuo spettante.
Consigliamo di rendere comunicazione all'INPS delle giornate in cui ha lavorato per evitare che l'indennità Le venga comunque erroneamente corrisposta e, successivamente, recuperata.

Stephy ha detto...

Grazie mille per la cortese risposta. Ne approfitto per porle un altro quesito: durante il periodo in cui stavo aspettando il responso dall'Inps sull'accettazione o meno della mia domanda Aspi, ho effettuato due giornate di lavoro tramite collaborazione occasionale con ritenuta d'acconto. Sono tenuta ugualmente ad informare l'Inps della cosa, nonostante in quel periodo non sapevo ancora se avrei ricevuto l'indennità? E nel caso di comunicazione, mi verrà scalato l'80% del compenso ricevuto per le due giornate di attività durante il prossimo mese oppure come conguaglio all'ottavo mese di Aspi? Questo 80% viene sottratto dall'intero importo Aspi o dalla media giornaliera?
Vi ringrazio molto.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Stephy, di seguito riportiamo le istruzioni INPS in merito che costituiscono una chiara risposta alle Sue domande:
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
A disposizione per eventuali chiarimenti a linformalavoro@gmail.com

Antonio ha detto...

Buongiorno,
Vorrei domandare una curiosità; ho un contratto a chiamata ma il datore di lavoro non mi chiama a lavorare, continua a chiedermi di rinnovare il contratto. Ho qualche vantaggio a continuare a rinnovare il contratto oppure i vantaggi sono solo suoi; oppure non c'è vantaggio né per l'uno né per l'altro; questa è gente strana non sono proprio normali hanno nella loro indole di fare cose diverse dagli altri pur di apparire. Non mi stupirei che non ci fosse alcun riscontro. Grazie anticipatamente

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Antonio, ai fini del collocamento, la titolarità di un rapporto di lavoro (qualunque esso sia) non consente al soggetto titolare dello stesso di poter richiedere la certificazione dello stato di disoccupazione eventualmente necessario per la domanda di eventuali prestazioni a sostegno del reddito, seppur il rapporto in questione non produce effettivamente reddito e quindi ufficialmente è come se disoccupato lo fosse (ma solo ai fini economici.
Per quanto attiene altri aspetti contributivi e fiscali, vi sarà rilevanza solo al moneto della chiamata del lavoratore (da comunicarsi anticipatamente da parte del datore di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittenti), quindi della richiesta di prestazione lavorativa ed erogazione della relativa retribuzione.
Tutto quanto sopra premesso, ipotizzando che comunque siano rispettati i vincoli oggettivi e soggettivi per la possibilità di ricorrere al contratto a chiamata anche alla luce delle disposizioni in materia previste dal CCNL di riferimento, certamente il datore di lavoro ha il vantaggio di avere la sua professionalità a disposizione. Forse sarebbe opportuno chiarire con l'azienda l'utilità di mantenere aperto questo rapporto a chiamata.

Anonimo ha detto...

Salve, vorrei sapere come posso fare domanda di disoccupazione, avendo superato i 68 giorni dalla scadenza del contratto lavorativo.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno, la domanda potrà nuovamente essere presentata alla cessazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
vorrei un'informazione. Ho un contratto intermittente senza obbligo di risposta a tempo determinato dal 7 giugno 2014 al 30 settembre 2014. Ad oggi sono all'11 settimana di gravidanza ma avendo dei problemi devo stare a riposo e ho il relativo certificato dell' asl. Sto percependo da aprile l'aspi e ogni fine mese comunico i giorni lavorati all'inps. La mia domanda è se posso fare domanda di maternità a rischio.
Grazie anticipatamente

Anonimo ha detto...

Gent.mo dott Olivieri
desideravo porle alcune domande.
È vero che con un contratto a chiamata e percependo un assegno di disoccupazione, questo si riduce in virtù delle giornate comunicate all'INPS?
E come ci si può licenziare da una ditta con la quale è stati stipulato questo contratto senza il rischio di perdere questo assegno? Ciò perché le spese sostenute per andare a lavorare stanno superando i guadagni stessi.
Grazie infinitamente.
Massimo

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 12/07/2014.
L'INPS sospende l'erogazione dell'indennità nelle giornate in cui il lavoratore effettua attività lavorativa come risultante dalle comunicazioni di chiamate cui è obbligato il datore di lavoro.
Per quanto attiene il secondo quesito, le dimissioni o comunque il recesso per decisione volontaria del lavoratore (recesso consensuale o per giusta causa/giustificato motivo soggettivo) costituiscono elementi di esclusione dal diritto a ricevere il trattamento.
Il Suo caso è particolare in quanto Lei stava già percependo l'indennizzo indipendentemente dal rapporto a chiamata in questione, quindi anche un recesso volontario dallo stesso non dovrebbe poter modificare il diritto a riceverlo ugualmente.
Consigliamo però, vista la particolarità del caso, di chiedere direttamente all'INPS stessa un conferma.
Altrimenti chieda all'azienda di recedere lei dal contratto di lavoro con un licenziamento.

Valentino ha detto...

Buongiorno vorrei porle il mio problema praticamente mi è stata rifiutata l'aspi perchè l'inps esige presentazione contratto intermittente ma io lavoro come personale extra nel settore alberghiero come faccio se non ho questo tipo di contratto?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Valentino, sulla base degli elementi forniti, non riusciamo a fornire un parere in quanto non comprendiamo cosa Lei voglia intendere che l'INPS ha rifiutato la domanda di accesso al trattamento ASpI in quanto richiedono la presentazione del contratto intermittente.
Invitiamo a fornire maggiori dettagli scrivendo a linformalavoro@gmail.com

giacomo ha detto...

salve dottore,
le vorrei farle una domanda... partiamo dal presupposto che ho gia usufruito della mini aspi nel 2014... poichè il mio contratto non è stato rinnovato a gennaio... ho iniziato a prendere la mini aspi a fine febbraio.. ma poi dal 3 aprile al 3 maggio sono stato ripreso dalla stessa azienda con cui avevo gia avuto un rapporto di lavoro. dopo di che fino al 30 giugno sono stato fermo a casa per poi riprendere a lavorare fino a fine settembre... da qui facendo i miei conteggi rientro nelle 52 settimane.."con esattezza 64" sono stato convocato per giovedi per un contratto di 21 giorni...."ossia 3 settimane lavorate.." la mia domanda è la seguente:

poichè il posto di lavoro è distante oltre 35km.. è lavorando solo per cosi poco tempo..senza avere una certezza di proroghe... con il fatto che ho inoltrato la domanda per l'aspi... se rifiuto "giustamente non ritrovo vantaggiosa l'offerta.." perdo la mia eventuale disoccupazione?? oppure devo comportarmi diversamente??

Spero che ha nitida la mia situazione da darmi un consiglio in merito...

Grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Giacomo, supponiamo che che il rapporto di lavoro che dovrà intraprendere non sia a tempo indeterminato e comunque non abbia durata superiore a 6 mesi o non produca un reddito annuo superiore a 8000 euro; in una delle suddette condizioni il diritto all'ASpI decade.
In caso contrario per le giornate in cui effettuerà prestazione lavorativa l'ASpI verrà sospesa, appunto per massimo sei mesi, per riprende ad essere erogata al termine del rapporto e sempre che permangano i requisiti.

giacomo ha detto...

in Pratica si parla sempre di un contratto a Termine... ne ho finito uno di 3 mesi... part time.. mi hanno fermato 10 giorni è me ne hanno riproposto un altro part time per un mese... perciò non so che fare...

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Giacomo, in riferimento a a quanto riportatoci, l'INPS sospenderà l'indennità per il periodo di durata del rapporto a tempo determinato, sempre che siano mantenuti i parametri reddituali per la conservazione dello stato di disoccupazione.

Fabrizio ha detto...

Buonasera dottore, le formulo la seguente domanda che ha carattere d'urgenza , sono Fabrizio e mi trovo in mobilità ordinaria (l223/91) fino al 26 luglio 2015. Mi è stato proposto un contratto a chiamata per la mansione di autista di autobus fino a giugno 2015. Posso accettare oppure perdo la mobilità, quali sono le cose che devo comunicare al'inps? Ho letto che se il contratto è senza indennità di disponibilità allora per i giorni che lavoro vengo pagato dalla ditta che mi assume e per i restanti mi viene pagata la mobilità? E' corretto tutto cio? come fa l'inps a sapere i giorni che lavoro glielo devo comunicare io?

grazie mille

Fabrizio Ferrante ha detto...

Buonasera dottore, le formulo la seguente domanda che ha carattere d'urgenza , sono Fabrizio e mi trovo in mobilità ordinaria (l223/91) fino al 26 luglio 2015. Mi è stato proposto un contratto a chiamata per la mansione di autista di autobus fino a giugno 2015. Posso accettare oppure perdo la mobilità, quali sono le cose che devo comunicare al'inps? Ho letto che se il contratto è senza indennità di disponibilità allora per i giorni che lavoro vengo pagato dalla ditta che mi assume e per i restanti mi viene pagata la mobilità? E' corretto tutto cio? come fa l'inps a sapere i giorni che lavoro glielo devo comunicare io?

grazie mille

Fabrizio ha detto...

Buonasera dottore, le formulo la seguente domanda che ha carattere d'urgenza , sono Fabrizio e mi trovo in mobilità ordinaria (l223/91) fino al 26 luglio 2015. Mi è stato proposto un contratto a chiamata per la mansione di autista di autobus fino a giugno 2015. Posso accettare oppure perdo la mobilità, quali sono le cose che devo comunicare al'inps? Ho letto che se il contratto è senza indennità di disponibilità allora per i giorni che lavoro vengo pagato dalla ditta che mi assume e per i restanti mi viene pagata la mobilità? E' corretto tutto cio? come fa l'inps a sapere i giorni che lavoro glielo devo comunicare io?

grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Fabrizio, come per anche per il trattamento di disoccupazione, in riferimento a una nuova occupazione, l'indennità viene sospesa (quindi non decade il diritto a percepirla) quando non si modificano i requisiti per continuare a maturare l'anzianità di iscrizione alle liste di mobilità e quindi la conservazione di iscrizione a predette liste.
La conservazione viene ammessa, in relazione a rapporti di lavoro di tipo subordinato, appunto con assunzione con contratto a tempo determinato che non produca un reddito annuo superiore a 8000 euro o che non abbia una durata superiore a dei limiti prestabiliti o con contratto a chiamata senza indennità di disponibilità.
In questo caso l'INPS provvederà a sospendere (per un massimo di sei mesi) l'indennità per le giornate retribuite per poi riprendere l'erogazione dell'indennizzo al termine delle prestazioni lavorative.
Le giornate di sospensione vengono identificate dall'Ente per mezzo delle Comunicazioni Obbligatorie e, nel caso di contratto a chiamata, per mezzo delle comunicazione di chiamata che sono divenute obbligatorie ex L. 92/2012 (UNI Intermittenti).
Per maggiore certezza sulla sospensione una comunicazione diretta alla sede INPS di competenza potrebbe essere consigliabile.

Loanmi ha detto...

Buona sera. La ringrazio per creare questo blog. Delle volte è difficile trovare delle risposte esatte o veloci a dubbi riguardo al lavoro. Di solito tocca fare delle file lunghissime.
Detto ciò le porgo la mia domanda.
Dovrei cominciare a percepire l'ASPI ma mi hanno offerto un lavoro a chiamate (4 ore al giorno da lunedì al venerdì) mi pagherano con dei voucher.
Se accettarsi... perdo l'indennità di disoccupazione?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Loanmi, premesso che LAVORO A CHIAMATA è una cosa (trattasi di lavoro subordinato) e lavoro retribuito con voucher è tutt'altro ovvero LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (non di tipo subordinato), nel primo caso non si perde il diritto a percepire l'indennità ma viene semplicemente sospesa (per un massimo di sei mesi) per le giornate in cui verrà retribuita.
In caso di lavoro accessorio questo non incide sullo stato di disoccupazione e sul trattamento ASpI fino al limite di 3000 euro.

massimo ha detto...

Buongiorno sig. Giacomo
approfitto della sua disponibilità per esporre il mio problema:
In data 30/09/14 è scaduto il mio contratto di lavoro,la mia ditta mi ha proposto di allungare il contratto di un altro mese,con un contratto a chiamata.dicendomi che nel frattempo avrei potuto in ogni caso efftuare la domanda di disoccupazione AspI. cosi ho fatto ho seguito tutta la prasi .iscrizione al collocamento e domanda on line. ci tengo a precisare che nel mese di ottobre non ho svolto neanche un giorno di lavoro. oggi sono stato contattato dal INPS e mi hanno comunicato che la domanda è stata respinta con la motivazione che quando ho presentato la domanda Aspi ero comunque sotto contratto ( anche a chiamata) e quindi non avevo diritto a percepire l' indennità. vorrei un suo parere in merito la ringrazio.
saluti Massimo

Anonimo ha detto...

Buongiorno ho contrato a chemata con 32 ore al mese determinato e un altro con 8 ore a setimana indeterminato sono incinta e vorei domandare se ho dirito di maternita e quanto prenderei grazie mille

Unknown ha detto...

Salve
Ho presentato all'INPS richiesta di percepire la mini-aspi, ma saltuariamente vengo chiamato a lavoro con contratto a tempo determinato tramite agenzia interinale, prefetto che tali contratti non superano mai la durata di 5 giorni, le chiedo se posso andare a lavorare? E se basta una mia autocertificazione inviata all'INPS dove scrivo i giorni in cui ho lavorato, oppure oltre a me deve fare la comunicazione anche la suddetta agenzia interinale? Nella mia dichiarazione devo anche scrivere il reddito che ne scaturisce da tale rapporto di lavoro?
La ringrazio per il tempo dedicato mi

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Giuseppe, il limite delle 5 giornate di esonero dalla comunicazione di eventuale prestazione lavorativa esisteva con il primo trattamento di disoccupazione. Con l'introduzione dell'AspI ex L. 92/2012, tale indennità viene sospesa per ciascuna giornata in cui il lavoratore effettua prestazione lavorativa (ovviamente a patto che si rispettino i limiti temporali ed economici per il mantenimento dello stato di disoccupazione). Per quanto attiene alla comunicazione, l'INPS ha reso noto che la stessa non è più necessaria in quanto l'Ente Previdenziale verrà a conoscenza delle giornate retribuite sulla base delle denunce obbligatorie del datore di lavoro. Eventualmente una comunicazione prudenziale non è sbagliata!

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dottore,
Ho firmato un contratto a chiamata indeterminato a novembre 2014, a gennaio 2015 ho deciso di fare richiesta di disoccupazione (in quanto le chiamate di lavoro erano state una al mese)e ho dato le dimissioni. Oggi il caf mi ha comunicato che, avendo dato le dimissioni, non posso percepire la disoccupazione. È giusto? Anchr per questo tipo di contratto le dimissioni vincolano la disoccupazione?

grazie 1000

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 25/02/2015.
L'informazione data è esatta in quanto un requisito essenziale per il diritto all'ASpI è proprio che lo stato di disoccupazione si verifichi per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Unica eccezione sono le dimissioni avvenute per una giusta causa, per le fattispecie contemplate dall'INPS come ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni.

valentino ha detto...

Forse mi sono spiegato male io ho lavorato dal 2012 fino 2013 ho lavorato nove mesi in regola . Poi mi anno licenziato ho fatto la domanda mini aspi lo presa tre volte ! Poi sono andato in una agenzia funebre che ho il contratto a chiamata ma la mini aspi non mi e più arrivata e non so il perche

Unknown ha detto...

Buon giorno Dott. Olivieri,mi chiamo Domenico ,ho fatto domanda per l'ASpI il 04/11/2014 la quale mi è stata accettata.
Il 14/11/2015 sono stato assunto con un contratto ad intermittenza senza indennità di disponibilità a tempo indeterminato per 2 giorni settimanali (sabato e Domenica).
L'INPS dopo avermi pagato 6 giorni di disoccupazione a interrotto i pagamenti chiedendomi di comunicarle i giorni lavorativi
per poter effettuare i calcoli necessari.
Ora le chiederei gentilmente due chiarimenti :
1° i giorni dei mesi che non ho lavorato mi verranno corrisposti mensilmente o a fine rapporto di lavoro ?
2° se questo mio rapporto di lavoro superasse i 6 mesi perderei il diritto a percepire la disoccupazione ?
Grazie

Unknown ha detto...

Salve mi chiamo Dora,il mio rapporto di lavoro e' cessato il 31.12.2015 da li nonostante lui mi abbia proposto un contratto a chiamata (mai firmato) io non ho ancora lavorato. Posso ad oggi richiedere la dissociazione, richiedendo anche i mesi di gennaio e febbraio 2015?grazie

Unknown ha detto...

Salve mi chiamo Dora,al 31.12.2015 il mio rapporto di lavoro e' cessato e nonostante il mio datore di lavoro mi abbia proposto un contratto a chiamata (mai firmato) ad oggi non sono statali chiamata.Posso richiedere la disoccupazione anche dei mesi di gennaio e febbraio 2015? E ' sopprattutto posso ancora farlo nonostante siano passati 2 mesi e mezzo?grazie

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
Sono disoccupata da 1 anno,non percepisco disoccupazione perché ho lavorato in svizzera per 3mesi.
Mi hanno offerto un lavoro a chiamata solo il weekend per ora..
Se per un ipotetica fine rapporto,io posso chiedere una mini disoccupazione??
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 13/03/2015, la concessione del trattamento ASpI (dal 1 Maggio 2015 NASPI) anche con requisiti ridotti è soggetto al soddisfacimento di requisiti, oltre che relativi allo stato di disoccupazione, anche all'anzianità contributiva maturata.
Per una verifica in merito la invitiamo a rivolgersi a un patronato per accertare o meno il possesso dei requisiti.

Anonimo ha detto...

buongiorno mi chiamo chiara volevo farle una domanda io lavoro in una ditta da circa 4 anni con contratti a chiamata da poco l'azienza mi ha assunto x breve facendomi un contratto di 8 mesi finito il contratto sono rioassata con l'agenzia qui di a chiamata la mia domanda è questa volevo fare domanda di disoccupazione si puo lavorare più di 5 giorni a settimana??o si puo lavorare solo 5giorni al mese??cosa comporta??i giorni che si lavorano vanno detti all'inp?se metti caso ne lavorassi 4 o max 5 quanti giorni te li pagano??grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 31/03/2015. Da quanto riportato chiariamo anzitutto che la compatibilità tra rapporto a chiamata e sospensione (on decadenza) dall'indennizzo è possibile quando il rapporto venga avviato successivamente all'accettazione della domanda di trattamento ASpI in funzione del soddisfacimento del requisito di disoccupazione verificato al momento della richiesta. Nle caso proposto potrebbe, invece, verificarsi un rifiuto da parte dell'Ente Previdenziale in quanto oggettivamente Lei è titolare di rapporto di lavoro, quindi non disoccupato.
Tutto quanto sopra premesso, in cas di accettazione della domanda, il limite delle 5 giornate nomn esiste più con l'ASpI che prevede, in caso di rapporto a chiamata senza indennità di disponibilità, una sospensione del pagamento per le giornate coperte da retribuzione.

Unknown ha detto...

Buongiorno mi po aiutare io celo un contratto a chiamata senza obligo di rispondere a chiamata x 6 messi voglio sapere se celo diritto a maternita e come funziona ? Grazie

Unknown ha detto...

Buongiorno mi po aiutare io celo un contratto a chiamata a 6 messi senza obligo di rispindere a chiamata celo diritto a maternita e come funziona ? Grazie

Unknown ha detto...

La prego di risponde alla mia domanda


Anonimo ha detto...

se prendo la disoccupazione e lavoro con voucher dicciamo 3 oer al giorno e NO tutti giorni,perdo la disoccupazione?grazie...

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
io ho richiesto la mini aspi ad agosto 2014 dopo pochi mesi di disoccupazione ho trovato un lavoro di 8 mesi, una volta finito il contratto avrò diritto di effettuare una nuova domanda di disoccupazione oppure deve intercorrere un tempo limite?

Grazie e buona giornata

S.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 02/05/2015.
L'INPS prevede il c.d. anno mobile tra una prestazione e una successiva, ovvero, pur in presenza dei requisiti, non è possibile erogare indennizzo se non è trascorso almeno un anno dalla precedente prestazione.

Anonimo ha detto...

Salve,
ho la possibilitá di lavorare in un'azienda con retribuzione a voucher di € 500 a mese (orario lavorativo 40 ore settimanali).

Devo fare comunicazione a Inps (visto che sto corrispondendo indennitá di disoccupazione) per tale lavoro?

Sono stata a un patronato e il consulente mi ha detto che il lavoro con voucher non incide sullo stato di disoccupato, pertanto non e da segnalare. Non mi ha menzionato la norma riguardante le 5 giornate lavorative. Mi puó indicare il riferimento esplicito alla norma di legge quale è? Vorrei poterla leggere.
La ringrazio.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 8/05/2015.
Come giustamente detto dal Suo Consulente, c'è compatibilità tra la percezione dell'indennità ASpI e lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio senza alcuna sospensione della prima.
Infatti l'INPS precisa che Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali).
Quanto riportato da Lei in merito alle 5 giornate era un limite antecedente al 01/01/2012 ovvero prima dell'entrata in vigore dell'ASpI che prevedeva una sospensione dell'indennizzo per il lavoratore qualora lo stesso si rioccupasse per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi di effettivo lavoro.
Con l'ASpI detto limite è stato eliminato nei limiti di un rapporto che permettesse di mantenere lo stato di disoccupazione.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
sono sempre l'Anonimo dell'8/05.

Un'ultima domanda: la frase "attivitá lavorativa di natura meramente occasionale" mi fa sorgere un dubbio. Nel mio caso sarebbero 40 ore anche se retribuite come lavoro accessorio.

Ha qualche influenza? Da quello che ho capito no, ma volevo l'ultima conferma.

La ringrazio per la pronta risposta, resto in attesa di ulteriori delucidazioni.

L'Informalavoro ha detto...

Ovviamente la logica porterebbe a pensare che una prestazione di 40 ore settimanali retribuite con voucher non sia del tutto "limpida".
Tuttavia, nei limiti economici per il lavoro accessorio, l'attività ispettiva nulla può eccepire in merito alla natura del rapporto, pertanto la risposta alla Sua domanda è no, nei limiti di cui sopra!

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dottore,
le scrivo perchè sono in attesa di ricevere indennitá (che salvo imprevisti mi dovrebbe spettare) ma sto anche programmando per l'estate di trasferirmi all'estero.

In realtá pensavo di fare un viaggio di un mese senza cercare troppo attivamente il lavoro, e solo successivamente trasferirmi un paio di mesi alla ricerca di un
impiego.
Ho letto nella mia domanda che è necessario comunicare all'Inps eventuale espatrio alla ricerca di lavoro. Per il primo mese sono tenuta a farlo?

Seconda domanda: pare che a seguito di tre mesi trascorsi all'estero senza aver trovato occupazione venga interrotto l'accredito dell'indennitá. Puó confermarlo?

Ultima domanda: Se dovessi trovare un lavoro all'estero posso comunicarlo via mail all'inps? In caso venissi assunta per un contratto di un mese, perderei del tutto l'indennitá oppure si interromperebbe solo per il periodo del contratto a termine?

La ringrazio.

Unknown ha detto...

Buongiorno, volevo sapere se si crea un problema nel caso in cui io abbia dimenticato di riferire all'inps che ho lavorato il giorno 5/04/2015 (il giorno di Pasqua).... percepisco L'ASPI....

Anonimo ha detto...

Salve,

ad oggi è ancora obbligatorio l'uso del modulo Aspi-Com SR137 per comunicare le giornate extra di lavoro effettuato che hanno effetto sul pagamento della indennità?

Oppure la procedura è diventata automatica?

Le giornate di lavoro extra non sono con voucher ma con classica busta paga da 1 giorno stile Adecco, Manpower etc...

Grazie

Gaetano

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 15/05/2015, dalle istruzioni INPS lo stesso Ente Previdenziale, nei casi in cui reddito prodotto, durata e tipologia contrattuale per il rapporto instaurato durante il trattamento di disoccupazione siano tali da far mantenere lo stato di disoccupazione e quindi ottenere la sospensione dell'indennizzo per le sole giornate retribuite, potrebbe venire a conoscenza delle giornate lavorate e retribuite attraverso le comunicazioni obbligatorie ( oltre che UNI-INTERMITTENTI) e le denunce UNIEMENS.
Tuttavia è raccomandabile segnalare le giornate all'INPS onde evitare di percepire somme che poi dovranno essere restituite.

Anonimo ha detto...

Buongiorno dottore,
una domanda: dovrei corrispondere indennitá Aspi se la domanda va a buon fine.

E' probabile che venga peró assunta per tirocinio tramite GiovaniSí. In tal caso il mio diritto a percepire Aspi decadrebbe, anche se si tratta di percepire 500€ al mese?

La ringrazio,
Chiara

L'Informalavoro ha detto...

Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro e quindi, generalmente, è sempre compatibile con lo stato di disoccupazione.

Anonimo ha detto...

Secondo voi, se a tre mesi dalla scadenza di un determinato di due anni, richiedo un aspettativa di tre mesi per problemi di salute, e alla fine di questa aspettativa che coincide con la fine del cotratto, questo non vi viene rinnovato e all'INPS l'azienda comunica "Fine Contratto" ho diritto alla ASPI?

Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 23/05/2015.
Premettendo che a decorrere dal 1/05/2015 l'Aspi ha ceduto il posto alla NASPI, la risposta alla Sua domanda risiede nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Per quanto attiene il requisito oggettivo relativo allo stato di disoccupazione, se il rapporto termina per "fine contratto" potrà fornire la propria disponibilità all'iscrizione alle liste di disoccupazione.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo relativo all'anzianità contributiva hanno diritto alla NASPI i lavoratori che
1) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
2) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Verificati i requisiti di cui sopra si ha diritto all'indennizzo.

Anonimo ha detto...

Salve,

sono in attesa ormai da quasi tre mesi del responso sulla aspi "sospesa in attesa di istruttoria".

Se nel frattempo trovassi un lavoro come sostituzione maternità della durata di 3 mesi, devo comunicare qualcosa all'INPS oppure no dato che la domanda non è ancora stata accettata?

Se per assurdo la domanda venisse accettata proprio alla fine di questo periodo lavorativo di 3 mesi, cosa succede?

Grazie

Etta ha detto...

Salve
Lavorando con un contratto di 18 ore settimanali per almeno 16 settimane ho diritto all indennità di disoccupazione? Con tale contratto una settimana viene calcolata per intero?

Anonimo ha detto...

Salve Dottore, sarei anchio interessato ad avere una risposta in merito alle domande fatte da Anonimo in data 11/05/15. Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 31/05/2015.
Le domande effettuate in questa sede possono essere richiesta di breve chiarimenti all'argomento trattato.
In ogni caso rispondiamo a quanto richiesto.
Prima di tutto va verificato se il Paese in questione sia Intra UE o no.
Ipotizzando che lo sia, se il soggetto in questione vi si stabilisce per un periodo fino a 3 mesi va effettuata una procedura di richiesta di "trasferimento" per l'erogazione dell'indennità. Se superiore va effettuata una richiesta di estensione.

Riportiamo il seguente link cui accedere per visualizzare ne dettaglio la procedura.
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-benefits/index_it.htm

Anonimo ha detto...

Ormai sono 3 mesi che la aspi è ferma a "istruttoria prima istanza" ed ho già mandato 10 email e 1 sollecito dall'INPS stessa. Non so più che pensare...

Anonimo ha detto...

Salve, secondo voi un cotratto stage a 400 euro al mese per 6 mesi, invalida la disoccupazione aspi in corso?

Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera anonimo del 12/06/2015.
Generalmente i redditi prodotti da tirocini formativi e stages sono compatibili con il trattamento in oggetto e non determina decadenza o sospensione.


Pina ha detto...

Buonasera, una domanda sempre in relazione alla disoccupazione Mini aspi. Sono assunta con un contratto a chiamata senza indennizzo dal settembre 2011. La mia attività lavorativa si svolge con costanza per circa 16 GG al mese. Posso presentare richiesta di mini aspi per recuperare le giornate non lavorate? Se si, quando? Ossia, la domanda bisogna presentarla entro il 31 marzo come la vecchia disoccupazione con requisiti ridotti oppure? Aspetto con ansia una risposta perché non vorrei aver perso occasione di percepire indennità sostitutiva dall'entrata in vigore della mini aspi. L'INPS, a mia richiesta, mi rispose che non ne avevo diritto. Ringraziò anticipatamente.

Anonimo ha detto...

Buonasera

Anonimo ha detto...

Buongiorno, solo due domande:

1) Vi risulta che la aspi viene intesa come pagamento giornaliero per 300 giorni? Ad esempio 34 euro x 300 giorni (10 mesi); quella cifra è ovviamente da intendersi lorda?

2) Il pagamento avviene per tutti nella stessa data del mese oppure è variabile? Ad esempio quando lo stato della aspi è su "pagamento effettuato il 20/06 con decorrenza 20/03 (2015) quando viene accreditato il pagamento?

Grazie

Anonimo ha detto...

Salve, che voi sappiate in quante trance viene corrisposto il pagamento? So di aver diritto a 10 mesi di aspi (300 giorni) per una domanda fatta a marzo di quest'anno e accolta pochi giorni fa. Nella sezione fascicolo previdenziale alla voce pagamenti vedo la suddetta:

INDENNITA ASPI DI N. 81 GIORNI DA 26/03/2015 A 15/06/2015 E. 2.076,30 INDENNITA +2.696,49 IRPEF - 620,19

Quindi dei 300 giorni i primi 81 sono stato liquidati (immagino anche per recuperare l'attesa).

I prossimi pagamenti secondo voi quando avverranno?

Il tempo di accredito sono i classici 3/4 giorni lavorativi?

Grazie

Anonimo ha detto...

Se qualcuno di voi è esperto mi illumini Vi prego. ...dunque dal 25 giugno la mia titolare mi ha messo sotto contratto, un contratto a chiamata fino a fine settembre....Ma io questo contratto non l ho né visto né firmato.....so solo della sua esistenza... quindi non avendo firmato niente se mi capitasse di meglio per le mani io sarei libera cone un friguello giusto????

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 30/06/2015.
In merito all'avvio del rapporto di lavoro il contratto individuale regola la disciplina dello stesso in riferimento alla normativa vigente nel libro V del Codice Civile e di quanto previsto dal CCNL.
Tuttavia l'avvio o meno del rapporto non è dettato solo dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ma dall'avvenuta comunicazione dell'avvio del rapporto all'INPS, INAIL e Centro per l'Impiego, assolta per mezzo delle comunicazioni obbligatorie UNILAV da effettuarsi almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione.
Quindi consigliamo di verificare al Centro per l'Impiego se tale comunicazione è avvenuta.
In caso di esito negativo (oltre che configurarsi una grave illegittimità da arte del datore di lavoro) il rapporto di lavoro si riterrebbe mai avviato e quindi Lei libera da ogni vincolo con il datore di lavoro.

Anonimo ha detto...

Solo una curiosità, mi è arrivata la lettera dall'inps dove mi viene comunicato che la domanda è stata accolta. La media mensile, basata sulle retribuzioni imponibili percepite nei due anni precedenti, sul quale viene calcolata la disoccupazione, è pari a 1604 euro.

Come mai sto percependo 770 euro netti (23% irpef)? Non era il 75% della retribuzione media?

Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Il 75% fino al massimale. Per la differenza tra il massimale e le 1.604,00 euro è il 25% della stessa differenza!

Anonimo ha detto...

Sto percependo la aspi da poco e durerà per un periodo di 10 mesi. Se dovessi firmare un contratto stagionale a 4 mesi, con conseguente sospensione dell'indennità, questi 4 mesi sono persi o l'indennità di sposta in avanti di 4 mesi? ES: dovrebbe finire a maggio 2016 invece che gennaio 2016?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 5/07/2015.
Come indicato, la sospensione comporta lo slittamento della fine del diritto all'indennizzo.

Anonimo ha detto...

Per prestazioni occasionali non accessorie ma con ritenute di acconto ma inferiori ai 5000 euro annui va comunque inviata la naspi com? Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 29/07/2015, la comunicazione va certamente inviata in quanto la prestazione, seppur occasionale, costituisce un reddito di lavoro autonomo non abituale a tutti gli effetti e pertanto, come gli altri redditi autonomi, va dichiarato in proiezione del volume d'affari presunto al fine di permettere all'INPS di applicare la riduzione forfettaria dell'indennizzo.
A riguardo può trovare conferma e dettagli di quanto sopra nella Circolare INPS che trova a questo link http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare+numero+94+del+12-05-2015.htm

Anonimo ha detto...

Gentile dottore,
sono in attesa che l'INPS accetti la richiesta della NASPI, a seguito dell'interruzione del contratto come insegnante precaria Miur.
Le chiedo, posso accettare giornate di lavoro presso un ristorante senza perdere la NASPI? Se si, quale formula sarebbe più indicata? Contratto a chiamata?
La ringrazio e la saluto cordialmente.
Maria Viola.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 05/08/2015, l'indennizzo viene sospeso senza procurare la decadenza dallo stesso allorché permane lo stato di disoccupazione ovvero in assenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, rapporto a chiamata con indennità di disponibilità, rapporto a tempo determinato con reddito prodotto nell'anno solare superiore a 8.000 euro, redditi di lavoro autonomo e assimilati superiori a 4.500 euro nell'anno solare.

Anonimo ha detto...

Salve dottore ..sarò breve e complimenti .volevo chiederle .io ho percepito solo per tre mesi la disoccupazione poi ho trovato lavoro con contratto a tempo indeterminato e lo bloccata con comunicazione all inps .ora sono stato licenziato dopo 2 mesi circa di lavoto pervhe l attività credo vogliamo chiuderla ..sono andato all inps per sapere ecc ecc e devo tornare perché un impiegato nom mi ha saputo dure nulla in merito se lo persa prrche svevo il contratto a tempo indeterminato e forse avrò problemi ..cnq in settimana spero di aver più fortuna e parlare con un dirigente .volevo dirle. .versnebte forse ho problemi a ti attivarla ?mi mancherebbero 7 mesi di erogazione .grazie e certo di una sua soddisfacente risposta la saluto ed ancora complimenti per il servizio che ci dà

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 07/08/2015.
Il rapporto a tempo indeterminato risulta incompatibile con l'indennizzo della disoccupazione in quanto fa venir meno il requisito primario che è quello dello stato di disoccupazione.
Nonostante la Sua comunicazione all'INPS la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato ha comportato la decadenza dal diritto all'indennità.
A seguito della decadenza, seppur sussistano al momento della cessazione del rapporto i requisiti per richiedere un nuovo indennizzo, tuttavia l'INPS ha posto delle limitazioni con il c.d. ANNO MOBILE, ovvero la nuova richiesta non potrà essere avviata se non sia trascorso almeno un anno dal termine dell'ultimo periodo indennizzabile.

Le nostre informazioni sono generiche e per il Suo caso consigliamo comunque di richiedere il parere di un funzionario della sede INPS della Sua Provincia.

Margherita ha detto...

Buonasera Dottore, grazie per aver creato questo blog e spero che Lei possa rispondere anche alla mia domanda:)
Sono una insegnante che per 5 anni ha lavorato in una scuola privata, che mi lasciava ogni estate senza lavoro per 4 mesi. Dopo aver chiesto il cambio del mio cococo in un contratto più decente, visto che erano molto sodisfatti sempre, hanno rifiutato e io ho cominciato a cercare altro. ho trovato un altro lavoro e ci ho lavorato per 9 mesi(2 contratti cocopro). Adesso sono senza lavoro di nuovo da 3 settimane, perche il nuovo datore di lavoro vuole sempre trovare un altro da sfruttare a progetto.Ultimi anni ho fatto 2 volte la richiesta indennità, e una volta sono stata rifiutata senza spiegazione e l'ultima mi hanno detto che la scuola non ha presentato la dichiarazione UNILAV. Per questo all'ultimo datore di lavoro(quando ho cominciato a lavorare) ho chiesto di farmela e lui l'ha fatta, e l'ha stampata. Mi interessa se adesso presento la domanda per DIS COLL,(per la quale mi sembra che io abbia tutti i requisiti), devo verificare se l'ultimo datore ha fatto dichiarazione UNILAV di cessazione rapporto, visto che non l'ho chiesta e non sono sicura che lui lo farebbe senza chiederglielo.
O basta la dichiarazione di inizio contratto che ha già fatto, e il contratto che è scaduto? Spero Lei mi possa aiutare, La ringrazio infinitamente e cordialmente saluto.
Margherita

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Margherita, la verifica che il lavoratore che richieda il trattamento di disoccupazione sia disoccupato, è il requisito principale che l'INPS verifica.
Lo stato di disoccupazione viene certificato dal Centro per l'Impiego che viene in possesso delle informazioni riguardanti l'attività lavorativa del lavoratore attraverso le c.d. Comunicazioni Obbligatorie di inizio e risoluzione rapporto.
Anche le collaborazioni a progetto rientrano tra quei rapporti che prevedono obbligo di trasmissione UNILAV di instaurazione del rapporto di lavoro. Per quanto attiene il termine lo stesso viene solitamente riportato come dato da inserire e può essere prorogato o anticipato (e in quest'ultimo caso va inviato UNILAV di risoluzione).
Per verificare che il CPI sia conoscenza del termine della Sua collaborazione a progetto basterà semplicemente richiedere loro una certificazione dello stato di disoccupazione e un estratto dei suoi ultimi rapporti lavorativi da cui potrà verificare tutte le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, vorrei chiarita la seguente mia situazione. Sono un collaboratore scolastico, ho lavorato fino ad aprile di quest'anno con contratto a tempo determinato e il 7/5/2015 ho presentato domanda di disoccupazione. In attesa di risposta dall'INPS, a maggio ho lavorato sempre a scuola per supplenze brevi, superiori a 5 giorni. Ho comunicato regolarmente tali giorni di occupazione all'INPS tramite patronato. A luglio l'INPS mi ha comunicato di avere accolto la domanda di mini-aspi e mi è arrivato l'assegno di indennità del periodo precedente alla rioccupazione. Ma adesso continua ad arrivarmi l'indennità anche per il periodo successivo. La mia domanda è: perché continua ad arrivare nonostante abbia superato i 5 giorni di occupazione? e poi, se l'INPS avesse fatto errore, dovrò restituire i soldi? Cosa devo fare?
Aggiungo che il 6/7/2015 ho presentato la domanda NASPI (ancora in fase istruttoria), pensando di aver perso la prima disoccupazione.
Grazie dell'attenzione

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 29/08/2015.
Ha giustamente inviato comunicazione all'INPS che avrebbe dovuto sospendere l'indennizzo per le sole giornate coperte da retribuzione (stante il mantenimento dello stato di disoccupazione).
In merito a quanto riportato consigliamo di rivolgersi alla sede INPS di competenze della Sua provincia al fine di esporre il fatto per evitare di ricevere una richiesta di rimborso dal parte dell'Ente Previdenziale.

Anonimo ha detto...

Buon pomeriggio dottore.
Avrei bisogno di un'informazione.
Sono entrata in disoccupazione il mese scorso... Oggi mi hanno proposto presso l'azienda in cui lavoravo prima un contratto a chiamata. Volevo capire se è compatibile con la disoccupazione e se invece mi conviene farmi pagare a voucher visto che mi pare di aver capito che con i voucher non serve comunicare nulla all'inps.
Grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 5 settembre 2015.
La differenza tra il lavoro accessorio e il lavoro a chiamata risiede nella natura della prestazione e del rapporto che intercorre tra le parti.
Il lavoro accessorio è un rapporto che prevede come elemento peculiare la "sporadicità" della prestazione resa nei confronti del committente, contrariamente al rapporto di tipo intermittente che, nelle more della propria peculiarità di attivazione al momento della chiamata, costituisce invece un rapporto di tipo subordinato a tutti gli effetti e con le caratteristiche che investono i lavoratori che prestano la propria opera secondo i c.d. indici di subordinazione e i principi ex art. 2094 c.c.

La decisione dell'azienda in questione di ricondurre la tipologia di prestazione a Lei richiesta nei canoni del lavoro accessorio piuttosto che del lavoro a chiamata dovrebbe, secondo un oggettivo parere dettato da quanto in premessa, far riferimento alle modalità con cui essa viene richiesta e in base a una serie di fattori specifici della prestazione che andrà ad effettuare.

In ogni caso, volendo rispondere al Suo quesito, nel decorso dell'indennizzo NASPI , il ricorso al lavoro accessorio non determina, nelle more dei limiti economici come da ultime modifiche ex D.Lgs 81/2015, alterazione dello stato di disoccupazione e pertanto non comporta la sospensione dell'indennizzo oltre che non prevede obbligo di comunicazione all'INPS (che conosce i riferimenti in relazione all'attivazione dei buoni lavoro).
Invece, in relazione a un rapporto di tipo intermittente senza indennità di disponibilità, le giornate coperte da retribuzione, che dovranno essere comunicate all'INPS, prevederanno una sospensione dell'indennizzo che poi riprenderà alla fine del periodo retribuito.

marleo78 ha detto...

Salve dottor Olivieri. HO UNA DOMANDA PER LEI. PERCEPISCO da quasi 8 mesi la mobilità ordinaria. Ora molto probabilmente prestero' servizio presso una scuola paritaria in qualità di collaboratore scolastico per 6 ORE SETTIMANALI CONCENTRATE solo in una giornata da ottobre ad agosto con regolare busta paga e contributi La mia domanda è questa: la mobilità mi verrà sospesa solo per 6 ore settimanali oppure no?

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 10/09/2015.
Come anche per l'indennizzo della disoccupazione (Aspi e NASPI), anche per la mobilità è necessario che, al fine di non decadere dal diritto al trattamento economico, permanga lo stato di disoccupazione.
In riferimento a quanto in premessa, stante un rapporto di lavoro con fattezze tali da far permanere lo stato di disoccupazione (rapporto a termine/collaborazione parasubordinata di durata non superiore a sei mesi e che produca un reddito nell'anno solare non superiore a 8.000 euro), l'indennizzo viene sospeso, secondo le indicazioni INPS, per le sole giornate in cui ci sarà retribuzione.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se questa info è corretta. Percepisco la naspi e sto valutando di propormi per un tirocinio retribuito circa seicento euro mensili.
Stando a quanto dettomi dal call center Inps la Naspi verrebbe riproporzionata in base al compenso del tirocinio e cioè mi verrebbe erogato un importo Naspi che sommato a questi seicento euro del rimborso/tirocinio mi riporti ad avere massimo lo stesso importo Naspi originario. Per farla breve: se di Naspi prendo 800 euro con l'entrata dei 600 euro ne prenderei solo 200 euro in modo da avere a fine mese non più di 800 euro. E'corretto?
grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno.
Come correttamente Le è stato detto, il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro e quindi è sempre compatibile con lo stato di disoccupazione che costituisce il requisito principale per il trattamento in oggetto.
Certamente l'INPS non ammette che il soggetto beneficiario possa percepire per lo stesso periodo sia l'eventuale rimborso che il trattamento di disoccupazione. Pertanto, con l'invio dell'apposita comunicazione alla sede territoriale di riferimento, l'INPS provvederà a sospendere/riproporzionare (senza decadenza) all'indennizzo per il periodo in cui sarà erogato il rimborso.

Anonimo ha detto...

Salve volevo avere un chiarimento a me accaduto ho lavorato in una ditta per 8 anni ho dato le dimissioni perché pensavo di avere trovato di meglio e sono stato assunto da un'altra ditta ma dopo 1 mese ci sono stati problemi e mi hanno licenziamento adesso volevo sapere se ho diritto alla disoccupazione

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
le scrivo perchè il mio è un caso veramente particolare che non riesco a inquadrare in nessuna delle norme che conosco (e mi creda, in merito a disoccupazione sono abbastanza informata).

Percepisco ASPI da maggio 2015 con diritto di percezione di 10 mesi. Ora, mi capita di poter accettare un'offerta di tirocinio all'estero di 4 mesi. Come mi devo comportare in questo caso?

Ho letto che in caso di trasferimento all'estero l'indennitá si mantiene per max 3 mesi. Non potrei peró presentare la mia situazione come se fossi stata contrattata per un rapporto di lavoro subordinato, che è appunto inferiore a 6 mesi, per poi ricevere l'indennitá restante una volta tornata in Italia?Oppure conosce altre possibilitá di cui non sono a conoscenza?

La ringrazio in anticipo, qualsiasi informazione sará di aiuto visto che sono al buio.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 15/09/2015.
Sulla base delle esigue informazioni fornite, potremmo dire che i requisiti contributivi ci sono ma è consigliabile a un patronato o al Centro per l'impiego al fine di verificare in modo dettagliato i requisiti.

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 15/09/2015 ore 11.44
In riferimento al Suo caso confermiamo le disposizioni INPS in merito alla sospensione dell'indennizzo per periodi all'estero superiori a 3 mesi.
Nello specifico l'INPS chiarisce che tre sono i casi in cui il lavoratore non decade dall'indennizzo, anche se si reca in un Paese estero:
1) quando il lavoratore si reca in un Paese dell’UE in cerca di occupazione (l’indennità viene mantenuta per soli tre mesi);
2) quando il lavoratore si reca in un Paese dell’UE o anche in un Paese extraUE per brevi periodi opportunamente documentati;
3) quando il lavoratore si reca all’estero per il periodo relativo al mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo (limitatamente al personale pilota).

Considerando che il tirocinio è compatibile con la percezione dell'indennità, nei limiti dei 3 mesi all'estero, dichiarando alternativamente un rapporto di lavoro subordinato, la sospensione avverrebbe immediatamente e pertanto la soluzione da Lei proposta risulta non percorribile e contro le vigenti normative.

Ringraziamo per averci contattato e grati di eventuale erogazione liberale alla Nostra Associazione per sostenere in modo gratuito l'attività svolta.

Per donare può farlo cliccando quì
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=82TCZ7PCSBQAE

Anonimo ha detto...

Salve, lavoro per una azienda da 12 anni con un contratto a tempo indeterminato. Per motivi familiari ho chiesto di trasformarmi il contratto full time in part- time verticale. In pratica lavoro il lunedì , martedì, e mercoledì , per un totale di 24 ore settimanali. Volevo sapere, nel caso vengo licenziato, mi tocca la disoccupazione? A me hanno detto che non tocca al lavoratore che ha un contratto part-time verticale. Però non sono stati molto chiari, nel senso che non mi hanno detto se non mi tocca nulla o si fa un calcolo solo per i giorni che lavoro nella settimana? La ringrazio in anticipo , mi sarà sicuramente utile una sua risposta

Anonimo ha detto...

buongiorno sono stata messa in mobilità da 1 settimana e sto ancora aspettando la conferma delle liste di mobilità... vorrei solo sapere se è vero che se vengo contattata per un lavoro non posso rifiutare? sono quindi obbligata ad andare qualsiasi orario sia?

Anonimo ha detto...

Salve dottor Olivieri mi chiamo Chiara. ..fino a dicembre 2014 ho lavorato come operaio per quasi 8 anni in una azienda..a dicembre 2014 ho fatto domanda di mobilità che mi è stata regolarmente accettata infatti percepisco l' indennizzo di circa 850 euri e lo percepiro' fino a dicembre 2016.....dal mese prossimo prestero servizio presso una scuola paritaria come collaboratrice scolastica con un contratto a tempo determinato fino ad agosto 2015 (non è un contratto a chiamata ne ad intermittenza ne accessorio)lavorerò solo un giorno a settimana per un totale di 6 ore a settimana (4 giorni al mese,24 ore al mese)...la mia domanda è questa dopo previa comunicazione da parte mia all'inps mediante apposito modulo : l'indennizzo di mobilita continuerà ad essermi erogato, verrà sospeso per poi essere recuperato dopo la conclusione del rapporto oppure verrà riproporzionato in base alle giornate retribuite continuando però ad essere comunque erogato mensilmente? Grazie. ...ho chiesto all'inps e al collocamento ma niente

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 21/09/2015.
L'accoglimento della domanda NASPI è subordinata a un duplice requisito, uno di carattere oggettivo (stato di disoccupazione involontario) e uno di carattere soggettivo (ovvero contributivo).
In merito alle informazioni riportate, il rapporto di lavoro part time non prevede alcuna discriminante, eccezione fatta per il ridotto orario settimanali pattuito tra le parti, in riferimento ai diritti e doveri che intercorrono tra le parti.
Il lavoratore part time gode dei stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno anche in termini di garanzie assicurative e assistenziali (comprovabili da un'aliquota contributiva esattamente identica a quella di un lavoratore a tempo pieno).
Da quanto sopra se ne deduce che, in ragion di verifica dei requisiti in iniziale premessa, non è escluso il diritto al trattamento di disoccupazione.
L'esclusione probabilmente addotta fa riferimento all'indennizzabilità della disoccupazione mentre è in essere un rapporto di lavoro part time verticale, in riferimento alle giornate in cui non si effettua prestazione (Rif. Circola INPS del 13/04/2006 n. 55).

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Chiara.
Salvo il mantenimento dello stato di disoccupazione (sulla base del tipo di rapporto che andrà a instaurare) e la comunicazione all'INPS a cui conferma vi sarà anche UNILAV di assunzione, l'Ente Previdenziale provvederà a sospendere l'indennità per le giornate coperte da retribuzione e quindi lavorate.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 23/09/2015.
Come confermato dall'INPS nella Circolare 133/2010, al fine di poter beneficiare degli interventi di Politica Attiva del Lavoro, il lavoratore deve fornire la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e la disponibilità a mettersi a disposizione di un percorso di riqualificazione professionale.

Di seguito riportiamo integralmente il testo della Circolare in merito al trattamento di Mobilità:

6. Mobilità ordinaria e in deroga.
6.1. Per quanto riguarda i trattamenti di mobilità ordinaria, ai sensi della Legge 223/1991, il singolo richiedente, con lo stesso modello di richiesta della prestazione (Mod. DS21-COD. SR05) deve dichiarare la propria disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale.
Allo stesso regime sono soggetti i lavoratori in mobilità del sedime aero-portuale (Legge 236/1993)
6.2. Anche la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga è subordinata alla presentazione della DID contenente la disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale per la quale l’Istituto ha dato le proprie indicazioni con la circolare 75 del 26.5.2009, che riguarda tutti gli ammortizzatori in deroga.
La modulistica da utilizzare è quella già in uso per la mobilità ordinaria.

Concetto ha detto...

Buonasera, espongo brevemente il mio caso ringraziando anticipatamente per l'aiuto che vorrà darmi :)
Percepisco disoccupazione ordinaria dal 23 luglio, e ne avrò diritto per 24 mesi (provenivo da un contratto a tempo indeterminato durato più di 4 anni).
Potrei accettare un lavoro come banconista in pizzeria regolamentato da contratto a chiamata?
Da quanto ho capito, sì ma dovrei lavorare appunto non più di 5 gg consecutivi per qualsiasi ammontare di orario (non c'è tetto settimanale, quindi lavorassi solo il weekend andrebbe bene).
Quanto devo "star dietro" alla pratica? Al di là della comunicazione all'inps, quanto è meglio controllare che il mio datore di lavoro faccia tutto in regola e non mi combini casini?
O dal momento in cui io registro le presenze non ho di che preoccuparmi?
Grazie, buon lavoro



Anonimo ha detto...

quindi se un azienda mi chiama per un turno che io sono impossibilitata fare avendo un bimbo piccolo e non avendo nessuno che me lo può guardare io sono obbligata cmq? perchè senò mi viene tolta la mobilità?? e il figlio dove lo lascio se purtroppo non ho nessuno ne ho possibilità di pagare una baby sitte.. può questo essere un motivo valido di rifiuto?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Joo.

In merito al Suo caso affrontato per richiesta di altri lettori, l'indennizzo della mobilità risulta compatibile con un rapporto di lavoro a chiamata a patto che non preveda l'erogazione di un'indennità di disponibilità.

Per le giornate in cui ci sarà la chiamata, quindi presterà attività lavorativa e le sarà erogata retribuzione, l'INPS provvederà a sospendere (fino a un massimo di sei mesi) l'indennizzo.
Il limite delle 5 giornate era previsto nelle disposizioni ante Riforma Fornero, pertanto riviste e a seguito delle quali occorrerà comunque informare l'INPS al fine di interrompere l'indennizzo.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 24/09/2015.
Chiediamo, per i futuri contatti di utilizzare la mail al fine di cerare continuità e non rendere confusionarie le risposte per chi leggesse e volesse cercare una risposta al proprio caso.

Premesso ciò in risposta a quanto richiesto specifichiamo che la Dichiarazione di Disponibilità fornità non costituisce nè un contratto nè un vincolo che Lei ha sottoscritto, quindi non genera nessun dovere in merito.
Il Centro per l'Impiego semplicemente ne richiede la sottoscrizione al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e quindi la rioccupazione del lavoratore che percepisce un indennizzo che si configura quale "costo per lo Stato".

In caso di impossibilità questa potrà certamente manifestarla alla chiamata da parte del CPI per verificare che la stessa sia valida giustificazione per esonerarla da eventuale decadenza dall'indennizzo.

Anonimo ha detto...

Buongiorno
Vi scrivo in quanto al seguente problema ottengo risposte discordanti:
Dopo aver fatto la stagione come salvataggio, ho cominciato a lavorare presso un impresa funebre con contratto a chiamata a tempo indeterminato e senza alcuna indennità.
In presenza di questo contratto, posso chiedere l'indennità di disoccupazione?
In quanto non mi garantisce nulla...
Grazie mille

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 29/09/2015.
Diversamente da un normale rapporto a tempo indeterminato, quello a chiamata, nell'attributo "indeterminato" ripone solo il significato di una pattuizione della possibilità della chiamata senza un limite di tempo.
Infatti, come già precedentemente specificato sia dall'Inps che dal Legislatore, nel contratto a chiamata il rapporto di lavoro si perfeziona solo alla chiamata e quindi alla verifica del fatto concludente per cui si rendono effettivi e operativi tutti i diritti e doveri concordati tra le parti, anche quello di retribuire il lavoratore.
Alla luce di quanto sopra, qualora non vi sia una indennità di disponibilità, la compatibilità tra lavoro a chiamata a tempo indeterminato e indennità di disoccupazione potrebbe essere verificato.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, mi chiamo Elena e desideravo porLe un quesito sulla mia situazione attuale:
Sto percependo l'indennità Naspi a seguito della fine del mio ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, che mi ha portato ad avere un reddito di poco inferiore agli 8.000 euro annui (limite per mantenere la condizione di disoccupato).
Percependo ora l'indennità Naspi, sicuramente a breve supererò la soglia degli 8.000 euro, quindi mi chiedo cosa succederà: manterrò comunque lo stato di disoccupazione in quanto l'indennità non è considerata reddito cumulabile (visto che sono comunque ancora disoccupata) oppure perderò lo stato di disoccupazione e quindi appenda supererò la soglia degli 8.000 euro mi verrà bloccata anche l'erogazione dell'indennità Naspi?
E invece nel caso trovassi un nuovo lavoro inferiore ai sei mesi (che mi farebbe superare la soglia degli 8.000 euro lordi annui)? Perderei lo stato di disoccupazione e di conseguenza anche il diritto a continuare a ricevere l'indennità Naspi una volta terminato il contratto di lavoro inferiore ai sei mesi?
La ringrazio per la disponibilità.
Cordiali saluti

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Elena.
In riferimento al Suo quesito la risposta potrebbe rinvenirsi nella definizione di uno dei requisiti che il Legislatore pone a mantenimento dello stato di disoccupazione, ovvero lo svolgimento di una nuova attività lavorativa che preveda un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale (1/1 – 31/12) in corso (Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo).
Il limite economico, secondo un parere desumibile da interpretazione della normativa, fa riferimento a tutti quei redditi prodotti nell'anno solare e maturati dallo svolgimento di attività lavorative intraprese successivamente all'iscrizione alle liste di disoccupazione e sottoscrizione della DID al Centro per l'Impiego.
Il predetto limite di 8000 euro dev'essere invece rispettato in una specifica condizione richiamata dall'INPS nella Circolare 94/2015, ovvero se richiedessi la NASPI a seguito della cessazione di uno di più rapporti a tempo parziale di cui sono contemporaneamente titolare.
In questo specifico caso l'INPS chiaramente disciplina che l'indennizzo è compatibile con l'altro rapporto di lavoro che continua a rimanere in essere a patto che il reddito prodotto da quest'ultimo non superi gli 8000 euro nell'anno solare di riferimento.

Anonimo ha detto...

Buongiorno dott.Olivieri, mi chiamo Marco e volevo chiederle gentilmente i seguenti chiarimenti:
Dal 10/2/2009 al 30/6/2009 sono stato disoccupato per 21 Settimane.
L’INPS ha indicato nel mio estratto conto contributivo tali settimane (21 settimane) ma non ha indicato alcuno importo.
Presumo che tali settimane siano i Contributi Figurativi accreditatomi dall’INPS.
Ora, avendo versato quasi 40 anni di contributi versati, i contributi figurativi sopra detti (21 settimane) sono valide e calcolate a tutti gli effetti sia come diritto che come misura??? Per tali Contributi Figurativi (21 settimane sopra indicate) devo fare qualche domanda di richiesta per l’accredito anche del relativo importo? Oppure no??? Come funziona?? Quant’è l’eventuale importo di contributi accreditatomi di tali 21 settimane?
Vorrei inoltre sapere (se possibile con un esempio numerico) l’eventuale importo di Contributi Figurativi Accreditati con la nuova NASPI.
La ringrazio anticipatamente per le relative risposte e le porgo
Cordiali saluti

Unknown ha detto...

Buongiorno. Sono Andreea. Sono in disoccupazione Naspi da luglio. Ora mi è stato proposto un contratto di lavoro a tempo determinato di 10 ore settimanali (5ore al giorno per 2 giorni). Dal momento in cui i giorni sono stati stabiliti lo si può chiamare contratto a chiamata? Ho ancora diritto alla Naspi o va sospesa? Grazie!

L'Informalavoro ha detto...

Gent. Andrea, seppur entrambi rapporti di lavoro subordinato e seppur la possibilità per il rapporto a chiamata di essere anche a termine, parliamo di due tipologie di rapporto di lavoro diverse per le quali la compatibilità con l'indennizzo NASPI è confermata sulla base di particolari requisiti chiariti dall'INPS nella Circolare 94/2015.

In riferimento a un rapporto di lavoro a termine, requisito imprescindibile a pena di decadenza è che il rapporto non superi anzitutto i sei mesi di durata; altro requisito è il reddito prodotto nell'anno solare da predetto rapporto, che se entro gli 8.000 permette di ottenere la riduzione dell'indennità altrimenti ne prevede la sospensione per la durata del rapporto stesso.

Per approfondimenti invitiamo a consultare la predetta circolare.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 13/10/2015.
La contribuzione figurativa è una "contribuzione fittizia", riconosciuta per particolari eventi tutelati, in riferimento alla garanzia di una copertura assicurativa e di diritto pensionistico.
Se risultano da e/c contributivo l'accredito risulta già effettuato senza bisogno di nessuna richiesta ulteriore.
In riferimento all'accredito per la Naspi le indicazioni sono fornite nel D.Lgs 22/2015, art. 12 che riporta:

Art. 12

Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di
cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a
1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1,
rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono
prese in considerazione per la determinazione della retribuzione
pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione
media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell'anzianita' contributiva relativa ai
periodi eventualmente non considerati nella determinazione della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Note all'art. 12:
Si riporta l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.".

Anonimo ha detto...

Buona sera,sono una ragazza che lavoro con un contratto intermitente da 3 anni e mezzo.Vorrei sapere se ho i diritti a disoccupazione nell tempo che non si lavora(lavoro nell settore turistico)(parlo della stagione basa).Grazie

Unknown ha detto...

Complimenti per il servizio di informazione pubblica offerto.
Espongo il mio problema :presento domanda naspi il 15/09/2015 domanda accolta e visitando consultazione domanda del sito inps compare la scritta pagamento in corso ultimo pagamento effettuato il 07/10 con deccorrenza 23/10 .ma in pagamenti nulla...inizio a contattare contact center inps ma risposte generiche fin quando mando mail a sede inps competente che mi risponde che altri uffici hanno bloccato il pagamento per accertamenti contributivi al mio datore di lavoro ma l ex arr.2116 non esclude le respinsabilita del richiedente su eventuali omissioni del datore di lavoro??nessuno all inps mi da informazioni concrete sul perche e come risolvere..cosa posso fare??grazie per la risposta ..saluti e ancora complimenti

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera ANONIMO del 24/10/2015.
Come indicato dall'INPS nella Circolare 142/2015 in merito a chiarimenti sulla compatibilità tra indennizzo NASPI e rapporto a chiamata, la risposta al Suo quesito risiede al punto 9.2 di predetta circolare che recita:

"I periodi di lavoro e di non lavoro costituiscono infatti l’articolazione della prestazione lavorativa della tipologia del contratto in argomento e pertanto i periodi di non lavoro non possono essere assimilati ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione"

"per i periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra, non è possibile accedere alla indennità di disoccupazione"

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 25/10/2015 ore 10.57
Il mancato versamento di ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro costituisce, certamente, un illecito che grava conseguenze solo sul datore di lavoro.
Infatti, nonostante l'inadempienza da parte del sostituto d'imposta, il lavoratore si vedrà comunque accreditata la contribuzione in base al principio di automatismo delle prestazioni previdenziali ex art 2116 c.c. comma 1 che cita, inoltre, quanto segue a conferma della totale tutela del lavoratore:

"Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro"

Non avendo altri dati a disposizione su cui elaborare un parere, non ci è possibile fornire altre informazioni più dettagliate o mirate al Suo caso.

Anonimo ha detto...

Buongiorno..Io ho fatto la richiesta di disocupazione ordinaria il mese di GIUGNO 2014,il mese di LUGLIO ho gia percepito circa 800 euro...pero il primo di AGOSTO un'agenzia per lavoro mi ha offerto un posto di lavoro con contratto di 7 giorni, beh io sono andato di corsa all'INPS per blocare la mia disocupatione, l'impiegata dell'ufficio mi ha lasciato una carta per conferma...Dopo i 7 giorni di contratto l'agenzia mi ha proposto una proroga di 1 mese circa, io di conseguenza sono tornato di corsa all'inps per avvisargli nuovamente...L'agenzia poi ha continuato di fare le proroghe per 1 mese un'altro mese ancoro, e poi per 6 mesi, e finalmente l'azienda a deciso di assumermi a tempo indeterminato.....Il problema è che io ho continuato a ricevere la disocupazione di circa 800 euro per altri 7 mesi,La mia domanda è (cosa devo fare adesso??? sono per caso nei guai???).

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 30/10/2015.
In riferimento a quanto riportato, Lei sembra aver regolarmente adempiuti agli obblighi di comunicazione NASPI-COM.
Il fatto che l'INPS abbia, nonostante la comunicazione, continuato a erogare l'indennizzo, finché il rapporto è rimasto nei sei mesi e in un reddito dichiarato di 8000 euro, potrebbe derivare dall'applicazione della riduzione della NASPI invece che della sospensione.
Trattasi certamente di un errore che l'indennizzo non sia stato sospeso (reddito entro gli 8000 euro con rapporto a tempo indeterminato ) o decaduto (reddito superiore a 8000 euro con rapporto a tempo indeterminato) successivamente alla Sua stabilizzazione.
Pertanto invitiamo ad informarsi in merito e in ogni caso, eventuale indennità erogata e non spettante, verrà richiesta dall'INPS sulla base dei dati effettivi dei redditi che andrà a dichiarare per il 2015.

Fabio ha detto...

Salve dott. Olivieri, ho da sottoporLe tre domande e cerco di riassumere il mio caso. Negli anni 2011-2012-2013 ho lavorato tutti i mesi. Nel 2014 non ho lavorato ma ho percepito l'ASPI 8 mesi. Nel 2015 ho lavorato da aprile a settembre. Quindi ho richiesto la NASPI e poichè sono ancora in attesa del conteggio da Inps ho ipotizzato circa 10 mesi di assegno disoccupazione (escludendo il periodo che ha dato luogo alla ASPI):
- Da quanto indicato Lei può confermare questa ipotesi sulla durata?
- In caso di una futura assunzione a t.indeterminato la naspi viene bloccata definitivamente?
- E il restante periodo di contribuzione, che ha dato seguito alla naspi e che non è stato usufruito si renderà nuovamente disponibile per un'eventuale (e spero remota) futura richiesta naspi? Grazie mille e buon lavoro!

Anonimo ha detto...

Salve volevo sottoporle una domanda ho lavorato per 6 mesi ad Expo 2015, 27 ore settimanali, ho diritto alla disoccupazione? Ora mi hanno proposto un contratto a chiamata al cinema come maschera, accettando non usufruiró piú della disoccupazione?(sempre se mi spetterebbe)
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 16/11/2015, ipotizzando che venga accettata la domanda NASPI e il relativo indennizzo, come già chiarito dall'INPS nelle Circolari rilasciate a riguardo della compatibilità del trattamento di disoccupazione con un nuovo rapporto di lavoro subordinato, nella fattispecie a chiamata, la stessa viene verificata nelle more del mantenimento dei requisiti per il mantenimento dello stato di disoccupazione commisurato alla durata e reddito prodotto da suddetto rapporto nell'anno solare.

Per un approfondimento può consultare dei nostri articoli a riguardo
http://www.linformalavoro.com/2015/09/lavoro-intermittente-e-indennita-naspi.html http://www.linformalavoro.com/2015/10/trattamento-di-disoccupazione-naspi.html



L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Fabio. Rispondiamo analiticamente alle Sue domande:

- Da quanto indicato Lei può confermare questa ipotesi sulla durata?
In merito alla durata dell'indennizzo essa è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni per chi non ha percepito alcun sostegno al reddito, che non è il Suo caso in quanto ci ha detto di aver già fruito dell'ASPI nel 2014. In relazione a quest'ultimo aspetto il calcolo dev'essere riformulato depurando dalle settimane calcolate quelle i cui è stato fruito il precedente trattamento di disoccupazione
- In caso di una futura assunzione a t.indeterminato la naspi viene bloccata definitivamente?
In caso di reddito prodotto dal nuovo rapporto a tempo indeterminato superiore a 8.000 si decade dal diritto all'indennizzo.
In caso, invece il reddito sia pari o inferiore a 8.000 euro, sulla base di un'oggettiva interpretazione delle istruzioni di cui alla circolare INPS 94/2015, l'indennità potrebbe essere ridotta purchè si effettui la corretta trasmissione della comunicazione NASPI_COM entro un mese dall'avvio del nuovo rapporto lavorativo, altrimenti, il mancato adempimento, in caso di rapporto a tempo indeterminato o comunque superiore a sei mesi, decreterà la decadenza dal diritto all'indennizzo.
- E il restante periodo di contribuzione, che ha dato seguito alla naspi e che non è stato usufruito si renderà nuovamente disponibile per un'eventuale (e spero remota) futura richiesta naspi?
Il requisito viene verificato escludendo i periodi coperti da contribuzione figurativa e di cui al punto 2.2 lett. b della Circolare INPS 94/2015, Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
Inoltre i periodi precedentemente indennizzati per prestazioni relative alla disoccupazione , come anticipato nella prima risposa, non sono computati per il calcolo della durata dell'indennizzo spettante.

Anonimo ha detto...

Salve,

a marzo 2015 ho iniziato a percepire l'aspi dopo un contratto CCNL di due anni, avevo perciò diritto a 10 mesi di sussidio. A luglio ho firmato un contratto che si è concluso il 14 novembre. In questo caso l'aspi è stata sospesa automaticamente. Questa settimana mi sono recato al centro impiego per dichiarare il nuovo stato di disoccupazione con rilascio di relativo cedolino.

Mi domando se l'inps ora riprenderà automaticamente la aspi che era sospesa o se posso/devo velocizzare in qualche modo questa operazione.

In teoria mi rimangono 5/6 mesi da usufruire ancora del sussidio.

Grazie

kaoutar ha detto...

Salve avevo un contratto intermitente con un hotel dal 01/01/2015 fino 31/01/2015 però ho lavorato con loro solo 4 mesi e a maggio ho trovato un altro lavoro con un contratto a tempo determinato dal 07/05/2015 fino 31/10/2015 e non mi hanno rinovato contratto e ho fatto la domando per la disecupazione però il contratto intermitente ancora aperto a centro impiego mi hanno dato il foglio del'inscrizione però mi hanno datto un appuntamento l'anno prossimo per un colloquio tipo un controllo per che ho ancora questo contratto aperto perché questo hotel non mi vogliano chiudere questo contratto vorrei sapere se questo contratto intermitente mi crea problemi per non prendere la disecupazione ???e quanto tempo ce vuole per la risposta della disecupazione ??? fatemi sapere grazie

Anonimo ha detto...

Buonasera dottor Oliveri, sono andato in mobilità il 5 novembre 2013, dopo dieci giorni, il 15 novembre 2013 ho trovato lavoro a tempo determinato per otto mesi, perciò ho sospeso la mobilità fino il 20 giugno 2014. In seguito ho rispreso la mobilità che termina il 30 giugno 2016. Dal 1 luglio 2016 posso fare la domanda di dissocupazione per il periodo che ho lavorato dal novembre 2013 fino a giugno 2014?
Grazie.

McLorand ha detto...

Buona sera,
il 10 marzo 2016 mi scade la disoccupazione e quindi non percepisco più alcun sostegno al reddito.
La mia domanda è questa, qual'è il tetto massimo che posso percepire con i buoni lavoro nell'anno 2016?
Posso raggiungere i 7000 euro netti entro fine 2016 o il limite resta quello della disoccupazione di 3000 euro? Dopo il 10 marzo posso superare il limite dei 3000?
Grazie e buone feste
Pietro

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Mc Lorand.
Il suddetto limite dei 3.000 euro vige in regime di compatibilità con un contemporaneo indennizzo per prestazione a sostegno del reddito.
Tale limite è da rispettare fin quando percepirà l'indennizzo INPS e in ogni modo nelle more del limite annuo di 7.000 netti e dei limiti previsti per le prestazioni a favore di ciascun committente imprenditore per euro 2.000

Gianluca ha detto...

Buongiorno, vorrei sapere con quale contratto può assumermi la stessa azienda che mi ha licenziato 3 mesi fa senza farmi perdere la naspi. ..anche parte time ovviamente. .grazie

Anonimo ha detto...

Salve,

dal sito inps vedo che la disoccupazione è in pagamento dal 7 gennaio. Nella sezione "Fascicolo Previdenziale del Cittadino" -> "Prestazioni" -> "Pagamenti" risulta l'importo di 757 EUR (INDENNITA ASPI DI N. 30 GIORNI DA 1/12/2015 A 31/12/2015)

Ad oggi 15 gennaio ancora niente sul conto corrente...è normale?

Grazie

cinzia ha detto...

Salve avrei un duplice quesito da porre: tramite caf ho inoltrato domanda per la naspi il 15 novembre 2015 ...è ormale che ancora sia in fase di elaborazione? Inoltre in questi gg mi hanno proposto u contratto di lavoro occasionale con ritenuta di acconto con un reddito previsto di euro 2400 lorde. Vorrei sapere se questo contratto incide sulla naspi e in che modo? Viene decurtata?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Cinzia.
In merito alle tempistiche dell'avvio dell'indennizzo non possiamo entrare in quanto di stretta competenza dell'INPS che la gestisce.
Per quanto riguarda il nuovo lavoro che, dalle indicazioni fornite, parrebbe di natura autonoma occasionale, lo stesso va comunicato all'INPS con modello NASPI COM al fine del riproporzionamento dell'indennizzo spettante.

Gianluca ha detto...

Buongiorno, vorrei sapere con quale contratto può assumermi la stessa azienda che mi ha licenziato 3 mesi fa senza farmi perdere la naspi. ..anche parte time ovviamente. .grazie

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
ad ottobre 2015 è terminato il contratto a tempo determinato con l'azienda dopo il quale è stata accettata la richiesta di disoccupazione di 4 mesi che sto ancora percependo (fino al 9 febbraio), ora la stessa azienda vuole fare una nuova assunzione a tempo determinato di un mese (che probabilmente verrà ulteriormente rinnovato come l'anno precedente, ma attende che il committente firmi a sua volta l'incarico per la produzione).
Devo inoltrare io la comunicazione all'inps? E cosa comporta?
Molte grazie e buon lavoro!

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Gianluca, l'INPS ha chiaramente delineato le compatibilità tra indennizzo NASPI e l'avvio di nuovi rapporti di lavoro nella circolare 94/2015 prevedendo un regime di riduzione, sospensione o decadenza dall'indennità sulla base dei requisiti reddituali e di rispetto della comunicazione dell'avvio del nuovo rapporto:
Se il reddito annuale che si presume di percepire dal nuovo rapporto è superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (da cui si evince anche la retribuzione prevista ), per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;

Se il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione la prestazione viene ridotta "di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Importante ricordare che la riduzione è ammessa purchè il soggetto richiedente effettui la NASPI-COM relativa al reddito, alternativamente, si verificherà una sospensione dell'indennità se suddetto rapporto ha una durata fino a sei mesi, decadenza se tale rapporto ha una durata superiore o a tempo indeterminato.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 21/01/2016.
Per il caso posto alla nostra attenzione, secondo quanto riportato nel punto 2.10.a.2 della Circolare INPS 94/2015, l'indennità verrà sospesa per effetto del mancato rispetto delle condizioni di riduzione.

Riportiamo il testo di riferimento della suddetta Circolare:

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Anonimo ha detto...

Buonasera, vi espongo il mio caso. ho lavorato con due cooperative contemporaneamente con due diversi contratti part time rispettivamente di 20 e 15 ore.
Il contratto è 20 ore è cessato e permane quello da 15. Mi è stato riconosciuto assegno naspi in quanto con il contratto in essere il reddito presunto non supera gli 8000 euro. Con la presente sono a chiedervi cosa succederebbe nel caso la cooperativa mi alzasse il contratto orario da 15 a 20 ore con conseguente superamento degli 8000 euro annui. Mi viene solo sospesa l'indennità o devo anche restituire quanto percepito di Naspi nei mesi in cui il mio contratto era da 15 ore?
Grazie tante

Anonimo ha detto...

Buongiorno,

Una curiosità riguardo Garanzia Giovani. il piano ha come requisito indispensabile la disoccupazione; lei sa se essere assunto con contratto a chiamata ti esclude dai relativi servizi?

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 27/01/2016.
In merito al quesito posto ci vengono in aiuto le istruzioni INPS contenute nella Circolare 94/2015.
In riferimento alla compatibilità NASPI con un rapporto di lavoro a subordinato l'Ente previdenziale riferisce che, in caso di reddito superiore agli 8.000 euro annui, la decadenza dall'indennizzo si produce qualora la durata del rapporto sia superiore a 6 mesi (o a tempo indeterminato).

Di seguito il testo della Circolare 94/2015.

2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 31/01/2016.
La risposta al Suo quesito è da rinvenirsi nella definizione di "disoccupato" ai sensi dell’art. 19 comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 181 del 2000.
Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Anonimo ha detto...

buongiorno Dott. Olivieri, La disturbo per dei chiarimenti.
Nel marzo del 2015 non mi hanno rinnovato un contratto di sei mesi e da quel mese percepisco la disoccupazione per 10 mesi che sono scaduti il 22 gennaio 2016. L'inps mi ha riferito che i giorni della disoccupazione a me spettanti erano 300 ma io in questi mesi ho lavorato a chiamata e fino a gennaio 2015 me ne hanno pagati 179. La disoccupazione aspi continuerà fino al raggiungimento dei 300 giorni? E una volta superati i 300 giorni continuando a lavorare a chiamata posso fare una nuova domanda per percepire la disoccupazione o continua in automatico?

Anonimo ha detto...

spiegò la mia situazione Fino al 31/12 avevo due contratti part time rispettivamente di 20 e 15 ore. Il contratto da 20 ore non mi è stato rinnovato e mi è stata riconosciuta Naap in quanto col contratto rimasto il reddito presuntivo nn supera 8000 euro. La mia domanda è questa: qualora la coop con cui sto lavorando 15 h settimanali a partire da aprile mi metta a tempo pieno (sospendero naspi)ed ovviamente il reddito annuo andra a supererare gli 8000 dovrò restituire quanto percepito di naspi nei mesi in cui lavoravo solo 15 ore (gennaio febbraio marzo)! Il mio stipendio è 360 euro circa + 400 naspi..se sovessi restituirli sarebbe un problema..Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 01/02/2016.
Considerando che il trattamento di disoccupazione in questione è l'ASPI (sostituito dal 1 maggio 2015 dalla NASPI) le regole che sottendono alla compatibilità con un rapporto di lavoro subordinato sono regolate dalla Circolare INPS 142/2012, a riguardo, la previgente indennità prevedeva una sospensione, per un massimo di sei mesi, e per l'intera durata del rapporto lavorativo subordinato che si fosse interposto durante l'indennizzo .
Nel Suo caso le giornate di sospensione coinciderebbero a quelle di effettiva chiamata perchè nel lavoro intermittente solo all'atto della chiamata si perfezionano diritti e doveri normativi ed economici sottesi al contratto individuale di lavoro a chiamata stipulato.
In risposta al Suo quesito, stante alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare INPS n. 142/2012 e che la sospensione non sia stata di durata superiore a sei mesi, quindi non si sia verificata la decadenza dell'indennizzo," al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa"

Voglia considerare il presente un parere del tutto indicativo che, per un'attendibilità certa al Suo quesito, ci sarebbe bisogno di verificare direttamente con l'INPS la Sua personale situazione.

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 02/02/2016.
La risposta al Suo quesito può essere rinvenuta nelle indicazioni INPS contenute nella Circolare 94/2015 che disciplina la NASPI.
In relazione alla compatibilità dell'indennizzo con un rapporto di lavoro subordinato, nell'ipotesi che il reddito superi il minimo soggetto ad imposizione fiscale (8000 euro) si rientra nei casi di cui al punto 2,10.a1 della suddetta Circolare che riporta, testualmente, quanto di seguito:

"2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa"

Quindi, in base alle suddette indicazioni, qualora il rapporto in questione fosse a tempo indeterminato (quindi superiore a sei mesi) con un reddito superiore a 8000 euro annui, decadrebbe dall'indennità e, presumibilmente, con una richiesta dell'eventuale indennizzo erogato dalla data di decadenza a quello di accertamento della suddetta situazione.

A riguardo non considera il presente parere vincolante ma solo indicativo.
Considerando l'esclusiva competenza "operativa" dell'INPS a riguardo, consigliamo in ogni caso di rivolgersi alla sede Provinciale di competenza per richiedere maggiori dettagli.

Anonimo ha detto...

Buona sera, nel caso una persona percepisse la Naspi e volesse andare a trovare lavoro all'estero e' possibile mantenere l'indennita'?
inoltre quando si deve comunicare all'inps il trasferimento?
grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 03/02/2016.
In merito alla Sua richiesta differente è la risposta a seconda che si tratti di trasferimento all'estero (in ogni caso in uno Stato UE) in cerca di nuovo lavoro oppure che, durante la percezione dell'indennità NASPI, ci si occupi con un rapporto di lavoro all'estero.

Sulla base di quanto possiamo dedurre dal Suo messaggio ci troviamo nel primo caso.

A riguardo l'INPS recepisce la normativa comunitaria che prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell'Unione europea, può continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un'occupazione.

Riportiamo di seguito quanto l'INPS dispone a riguardo.

Il diritto a mantenere il trattamento è subordinato alle condizioni ed ai termini sotto indicati:

1) la persona disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane; tuttavia le Istituzioni possono autorizzare la partenza prima di tale termine;
2) la persona disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in questo Stato.

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione ASpI/miniASpI/NASpI che si reca in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alle prestazioni per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da cui il disoccupato non è più a disposizione del Centro per l'Impiego, cioè dalla data in cui lascia l'Italia.

La persona deve, prima della partenza, comunicare al Centro per l'Impiego la data dalla quale non è più disponibile (data di partenza dall'Italia) e alla Struttura INPS territorialmente competente chiedere il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alle prestazioni, unitamente all'attestazione dei periodi di assicurazione (documento portatile U1).

Anonimo ha detto...

Buon giorno
Io ho un contratto indeterminato da 4 anni come addetto vendita. Un anno fa la mia azienda ha chiuso il negozio x restaurazione e mi ha trasferito in un altra città. Io non potevo e ho chiesto l aspettativa per un anno. A fine mese l aspettativa scade e l azienda mi ha proposto il licenziamento consessuale ( perché io non posso trasferirmi ). Volevo chiedere se posso chiedere la disucupazione con un licenziamento consessuale?
Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 05/02/2016.

L'accesso all'indennizzo NASPI viene accolto nel rispetto di un duplice requisito.
Oltre quello contributivo, in primis è richiesto che lo stato di disoccupazione sia stato causato da eventi involontari dal dipendente.
Pertanto, in caso di risoluzione consensuale del rapporto, potrebbe essere negato l'accoglimento della richiesta.

Unknown ha detto...

Buona sera.. Essendo in disoccupazione oggi mi ha chiamato un'agenzia di lavoro, e mi ha proposto un giorno di lavoro. La mia domanda e! Ma la disoccupazione decade? Grazie buona serata

L'Informalavoro ha detto...

Buonasera Giovanni.
Presupponendo che il trattamento in corso sia la NASPI, la Circolare 94/2015 INPS a riguardo prevede che in caso di avvio di nuovo rapporto di lavoro subordinato che produca un reddito annuale inferiore agli 8.000 euro l'indennità non si sospende ma si riproporziona di un importo pari all'80% del reddito che si dichiarerà di percepire dal nuovo rapporto.
La comunicazione va inoltrata entro 30gg dall'avvio del rapporto di lavoro.

Di seguito riportiamo integralmente il testo della suddetta Circolare 94/2015 per la parte di interesse:

2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dott.Olivieri.
Il lavoro accessorio (voucher), sospende o interrompe in qualche modo la percezione dell'indennità di disoccupazione così come avviene con il lavoro occasionale? Grazie

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 17/02/2016.
In riferimento alla compatibilità tra la NASPI e il lavoro accessorio, l'INPS, nella Circolare 142/2015 ha espressamente previsto al piena compatibilità nelle more dei limiti economici di euro 3.000 annui (anno civile) per i soggetti titolari di una prestazione a sostegno del reddito.
Risulta importante, anche in questo caso, la trasmissione della NASPICOM.

Unknown ha detto...

Buongiorno, e complimenti per il servizio che offre! Una curiosità, avevo 41 anni quando a causa licenziamento sono andato in mobilità ordinaria ( mi spettavano 24mesi ), dopo 17 mesi l'azienda mi assume a tempo indeterminato, immagino con i suoi sgravi a favore, la mia domanda è questa : possono licenziarmi a loro piacimento oppure l'essere stato assunto in " questo modo " agevola il lavoratore? Grazie mille per l'eventuale risposta

Michela ha detto...

Buonasera,
vorrei chiedere in termini molto semplici quale dei due contratti a chiamata, converrebbe che accettassi di più. Mi spiego. In questo momento percepisco la Naspi dopo aver lavorato circa 14 anni in hotel con livello 3 del turismo.
Mi è stato proposto un 4 livello (purtroppo) con contratto a chiamata, ma senza l'obbligo di disponibilità e risposta.
Nel caso in cui il contratto determinato finisca, la Naspi viene sospesa e nel riprenderla...l'ammontare rimarrà lo stesso di quando è stata sospesa? Oppure, sarebbe meglio chiedere con l'obbligo di disponibilità? cosa sarebbe meglio per chi percepisce la naspi ed essere un pochino tutelati?
Vi ringrazio in anticipo.
Michela

Anonimo ha detto...

Buon giorno, posso stipulare più contratti a chiamata (lavoro intermittente) con più committenti ,oppure lo posso fare solo uno con un datore di lavoro?
inoltre questi contratti a chiamata (lavoro intermittente)sono compatibili con un altro lavoro accessorio pagato con i voucher?
Posso svolgere queste attività contemporaneamente devo comunicarlo a qualcuno?
Premetto che ormai non percepisco più alcuna indennità inps.
Grazie cordiali saluti

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno, come per qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, la compatibilità tra prestazioni di lavoro intermittente è ammessa nel limite massimo dell'orario di un lavoro a tempo pieno, fatti salvi i limiti per ciascun committente previsti dalla vigente normativa ex D.Lgs 81/2015 e relativa contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

«Meno recenti ‹Vecchi   1 – 200 di 251   Nuovi› Più recenti»