Le modifiche di cui al titolo,riguardanti la regolamentazione del lavoro a tempo parziale,risultano c disposte dal comma 20 dell'art.1 della legge di riforma n.92/12,precisando che le stesse ,entrando in vigore dal 18 luglio corrente,apportano variazioni ai commi 7 e 9 dell'art.3 del dec.legvo n.61/2000
Infatti ,rispetto al comma 7 è da evidenziare che nello stesso ,dopo il il numero 3,è stato aggiunto il numero 3 bis,mentre per quanto concerne il comma 9 , in fine dello stesso viene inserito un nuovo periodo
Pertanto si riporta il testo delle disposizioni citate contenenti le corrispondenti variazioni intervenute rispetto a quello originario della norma ,che sono evidenziate in grassetto :
Art. 3. Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche
Comma 7.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, e parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire , nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3 bis) condizioni e modalita' che consentomo al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite stabilite ai sensi del presente comma.
Comma 9
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto dilavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ,ai sensi del comma 7 ,al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art.12 bis(^) del presente decreto ovvero in quelle di cui all'art.10(^^ ),primo comma ,della legge n.300/70 ,è riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso
(^) Art. 12-bis Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.))
(^^)Art. 10. (Lavoratori studenti) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potra' richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Nessun commento:
Posta un commento