La Legge 92/2012 (Legge Fornero) ha
stabilito che, con decorrenza dal 18
Luglio 2012, i lavoratori che vorranno dimettersi o di risolvere
consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro
dovranno confermare le dimissioni
attraverso varie procedure che possano dare contezza della data effettiva di
dimissioni e della volontà del lavoratore nel voler risolvere il rapporto di
lavoro al fine di eliminare l’ormai diffuso fenomeno delle “dimissione in
bianco”. La convalida, in definitiva,
viene considerata quale “conditio sine qua non” per rendere efficace la
risoluzione del rapporto di lavoro, che nel frattempo rimane sospesa
all’adempimento convalidativo.
I soggetti abilitati alla convalida
delle dimissioni sono:
1. Direzione territoriale del
lavoro, competente per territorio;
2. Centro per l’impiego, competente
per territorio;
3. Sottoscrizione di apposita
dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione
di cessazione del rapporto di lavoro (COT).
Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore adempia
alla convalida aspettando la consegna delle dimissioni convalidate dalla DTL o
dal CPI.
In caso di dimissioni prive di convalida sarà obbligato a
convocare, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, il lavoratore attraverso un invito scritto e recapitato presso il
domicilio del lavoratore stesso o nelle sue proprie mani. L’invito dovrà
contenere la ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione al
Centro per l’Impiego.
A questo punto il lavoratore ha 7
giorni di tempo, dalla ricezione dell’invito, per recarsi presso il proprio
datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida. Nel caso non
provveda, entro il suddetto termine, non potrà più far valere la mancata
attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la
cessazione del rapporto di lavoro.
Entro questo stesso termine di
sette giorni il lavoratore avrà anche il DIRITTO
AL RIPENSAMENTO, comunicando verbalmente o per iscritto la propria volontà di
non voler più volontariamente rescindere il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che utilizzerà
le dimissioni in bianco simulerà le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione
della sanzione sono di competenza esclusiva degli ispettori del Ministero del
lavoro.
Dott. Bruno Olivieri
Nessun commento:
Posta un commento