Il CDM nella riunione del 26 scorso ha approvato lo schema di provvedimento di cui alla  legge 12o / 2011  ,secondo cui    nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei membri debba appartenere "al genere meno rappresentato" e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto. Come noto, sulle società quotate è già stato adottato dalla Consob l'apposito regolamento (Cfr. delibera Consob n. 18098/2012).

L'articolo 3 della legge estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei relativi termini e modalità di applicazione.

L'approvazione del regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge da parte del Consiglio dei ministri consente di disciplinare in maniera uniforme, per tutte le società interessate, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri statuti per assicurare l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si considera raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un terzo dei componenti eletti.

In ragione del criterio di omogeneità con le società quotate, si stabilisce che l'obbligo di presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del regolamento e per tre mandati consecutivi.

Per assicurare la gradualità dell'applicazione del principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota apri ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti.