L'argomento di cui al titolo risulta trattato nel sottostante  messaggio  n. 17338 del 25 ottobre 2012,con cui l'Inps ribadisce che alla cig in deroga continuano ad applicarsi le riduzioni del 10% nel caso di prima proroga ,del 30% nel caso di seconda proroga e del 40%  nel caso di  proroghe successive della cig in deroga ,sottolineando altresi' che dette riduzioni intervengono dopo 12 mesi d'intervento del trattamento previdenziale in parole a favore di ogni singolo lavoratore .

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La legge di stabilità 2012 - legge 12 novembre 2011, n.183 - conferma tra le riduzioni dei trattamenti di cassa

integrazione guadagni in deroga da applicare alle proroghe, il cui ammontare viene ridotto del 10% nel caso

di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Si

ribadisce, inoltre che i trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,

possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza - da parte dei lavoratori coinvolti - di specifici

programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione, come

da messaggio n.4592 del 14 marzo 2012.

In merito si ricorda che le disposizioni relative alla modalità di applicazione delle riduzioni da operare sui

trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga in caso di proroghe dei trattamenti stessi sono

state dettate con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 e con successivo messaggi n. 20024 del 30 luglio 2010.

In particolare nell'ambito della cassa integrazione in deroga, si conferma che l'abbattimento deve essere

applicato trascorsi 12 mesi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, dove i dodici mesi si

intendono relativamente all'orario contrattuale denunciato dall'azienda. Pertanto, l'abbattimento viene

effettuato considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo

lavoratore, nell'arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società.

Si precisa, altresì che, nell'arco temporale dei 12 mesi, oltre il quale deve essere operata la riduzione

percentuale, vanno compresi anche periodi non continuativi di fruizione del trattamento da parte del

lavoratore.

Si rammenta, infine che, con messaggio n. 2650 del 14 febbraio 2012, è stata rilasciata la funzione Controlli e

segnalazioni automatiche sui beneficiari delle prestazioni CIG a pagamento diretto al fine di conseguire una

maggiore automazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni. La

suddetta applicazione attualmente fornisce un supporto agli utenti di sede nella gestione dei pagamenti

diretti CIG, segnalando, tra l'altro la necessità di applicare gli abbattimenti alla prestazione di CIG richiesta