Pure le auto aziendaòli concesse in uso ai dipendenti sono destinsate ad essere prese di mira dal disegno  di legge di stabilita' ,approvato di recente dal Consiglio dei Ministri.

Si richiamano  in proposito i commi 72 e 73 dell'art.4 della riforma del lavoro ,disposta con la legge n.92/12 ,secondo cui:

72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento»  e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le  parole:  «nella  misura  del  90  per
cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  del  70  per
cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

Dette dispposizioni in pratica avevano previstoi che a far data dal prossino esercizio ,vale a fire dal 2013,il costo di acquisizione e gestione  dio specificio asutomezzi aziendaòli dovervano essere dedotti nella misura del 27,5% ,in sostittuzione di quella del 40%,mentre per gli automezzi in uso promiscuo ,la deducibilita' sarebbe scesa dal 90 al 70 %

Non risultavano interessate alle modifiche i veicoli a dfeducibilita' integrale e quelli dei raèppresenti ed agenti di commercio ,riospetto a cui la deducibilita' restava all'80%.,nel limite di euro 25.822,84 ,al posto di quelllo pasri aeuro 18.075,09 previsto per le imprese ed i progfessionisti .

Le modigfiche introdotte dalla legge di riforma del lavoro non hanno effetti ai fini dell'Iva .

Premessso quanto sopra ,è da tenere conto che con la legge di stabilita' viene inserioto una ulteriore restrizione ,in quanto sin stabilisce che, dall'1.1.2013. la deducibilita' dei costi per le autovettiure aziendali ,ma non pter quelli delle auto asd uso promiscuo,passano dal 27,5 al 20 %