Di seguito si riporta quanto deciso dal CICAS nella riunione tenuta presso la sede di Pescara della Giunta della Regione Abruzzo in data 18.10.2010.

 

Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore

(C.I.C.A.S.)

             

VERBALE RIUNIONE

18/10/2012

 

Il giorno 18, del mese di Ottobre, dell'anno 2012, con inizio alle ore 11.00, presso la sede della Giunta Regionale, sita in Pescara, Viale Bovio n. 425, piano terra, sala gialla, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota n. 827/Segr. del 04.10.2012, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.)per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

  1. monitoraggio      azione/verifica della spesa;
  2. ulteriori      misure ammortizzatori in deroga;
  3. varie ed eventuali.

I PUNTO O.D.G.

– Monitoraggio azione/verifica della spesa -

In data 12/10/2012 risulta   ha sottoscritto l'accordo con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attribuisce alla Regione Abruzzo ulteriori 12  milioni di euro (dodicimilioni) da utilizzare a copertura degli interventi di AA.SS. in deroga per l'anno 2012.

Tali risorse consentiranno, per l'ultimo trimestre 2012, l'attuazione dell'Accordo Quadro sulle misure anticrisi sottoscritto il 28.3.2012 e s.m.i. per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. Gli interventi di cassa e mobilità in deroga costituiscono un valido strumento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi o espulsi dal posto di lavoro e, con le Politiche Attive poste in essere dalla Direzione Lavoro, sono un concreto strumento di contrasto alle numerose crisi industriali/occupazionali che investono il nostro territorio.

Si  rappresenta che al 30 settembre  2012, gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga hanno interessato circa 8.700 lavoratori nell'intero territorio regionale come di seguito specificato:

C.I.G. in deroga

- Regione Abruzzo: circa 6.000 lavoratori;

- Area Sisma: circa 700 lavoratori

Mobilità in deroga

- Regione Abruzzo: circa 1.500 lavoratori

- Area Sisma: circa 500 lavoratori

Con una spesa totale stimata ad oggi rilevata di circa € 37.000.000,00.

In conseguenza della spesa sostenuta le risorse residue da utilizzare per gli ammortizzatori sociali in deroga, per l'anno 2012, possono essere stimate in:

- Regione Abruzzo: € 23.000.000,00

Dal  rasppresentante della Direzione Regionale I.N.P.S.,e dal rappresentante   di Italia Lavoro vengono esposti    al C.I.C.A.S. i risultati del monitoraggio sulle azioni poste in essere e sulle risorse finanziarie spese/impegnate.

Si  ribadisce che, così come dall'accordo Stato-Regioni del 20.04.2011,  il 40% delle risorse utilizzate per gli ammortizzatori in deroga è imputato sul PO FSE e che l'ammissibilità di tale spesa è subordinata alla possibilità di certificare corrispondenti importi di politiche attive.

Da un esame delle attività poste in essere dalle Province relativamente al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" approvato con D.G.R. 1034 del 29/12/2010, si rileva che nell'ultimo semestre vi è stato un evidente avanzamento della spesa. Ad oggi risultano sottoscritti oltre 5000 PAI ed assegnate doti per un importo di circa 7,5 milioni di euro.

In considerazione di ciò,   al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal C.I.C.A.S., occorre continuare a garantire l'erogazione delle indennità di cassa integrazione e mobilità in deroga, nonché  scongiurare anche l'eventuale disimpegno delle risorse FSE assegnate,   gli  Assessori al Lavoro delle quattro Province   proseguiranno  nell'attività di implementazione del "Patto" affinché siano realizzate le attività di Politiche Attive necessarie per la certificazione del 40% delle risorse di sostegno al reddito imputate al FSE.

Si  ritiene  dal Cicas di proseguire con le misure di sostegno al reddito collegate a valide azioni di politiche attive del lavoro, necessarie al sostegno dell'occupazione e favorire la  ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi.

II PUNTO O.D.G.

- ulteriori misure ammortizzatori in deroga  -

Il Presidente, introduce, quindi,  gli argomenti posti al secondo punto dell'ordine del giorno, ossia: "ulteriori misure ammortizzatori in deroga".

Si richiama l'Accordo Quadro del 28/03/2012 e s.m.e i. dell'11/04/2012 e del 27/06/2012, che di questo si intendono parte integrante ribadendo le misure di CIG e MOBILITÀ in  DEROGA, giusto quanto disposto dal comma 21, dell'art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2012.

All'unanimità  risulta stabilito  quanto segue: 

 

  1. 1.     Il presente accordo integra l'accordo quadro del 28/03/2012 e s.m. e i. dell'11/04/2012 e del 27/06/2012;

 

MOBILITA' IN DEROGA

area sisma 

Il Presidente porta all'attenzione del Comitato quanto rappresentato dalle OO.SS. e dalla Provincia de L'Aquila in merito ai requisiti di accesso alla mobilità in deroga nell'area sisma, con la proposta di prevedere, oltre il requisito della residenza, anche la sede operativa dell'azienda che procede al licenziamento.

Il C.I.C.A.S. all'unanimità condivide, riconoscendo la retroattività di tale disposizione alla data del 01 gennaio 2012.

C.I.G. IN DEROGA

area sisma e fuori sisma 

Il Comitato ribadisce che continuano a trovare applicazione le disposizioni di C.I.G. IN DEROGA di cui:

  • alla lett. c) del punto 3 e 4      del verbale C.I.C.A.S. del       28.03.2012 (35 settimane),
  • alle lett. a) e b) del punto 2      e 3 del verbale C.I.C.A.S. del       27.06.2012, in cui si dispone :

 a)   Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall'01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;

b)   Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. a) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. a), del verbale C.I.C.A.S.  del 28/03/2012;

  1. 2.     Interventi – intero territorio regionale con esclusione area sisma

 

MOBILITA' IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi,  fatta espressa eccezione per i  lavoratori di cui al punto 3 (AREA SISMA).

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. k) ed l) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

a)   Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;

b)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

c)    Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno  il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

d)   Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

e)    Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 2 lettera "f"  del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;

f)    Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 2 lettera "g" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;

g)   Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91, e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.

 

  1. 3.     Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009

 

MOBILITA' IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nell'area sisma o, residenti in Abruzzo e licenziati da datori di lavoro con sedi operative in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, di cui ai Decreti n. 3 del 16.04.2009 e n. 11 del 17.07.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario delegato di cui al DPCM del 6.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "2".

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. m) ed n) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

a)   Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01.10.2012 ed il 31.12.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

b)   Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere c) ed  d) del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012 nei confronti dei quali entro il 31.12.2012, venga a scadere la mobilità in deroga,  sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

c)    Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012,  della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

d)   Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

e)    Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

f)    Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

g)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;

h)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012,  della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;

i)     Proroga,  fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 3 lett. k) del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.

III PUNTO O.D.G.

Il Presidente introduce l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno:

- "Varie ed Eventuali"-

III.1) Percorso integrato finalizzato all'utilizzo dei lavoratori percettori di indennità di mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte d'Appello dell'Aquila. Progetto Sperimentale.

L'Assessore porta a conoscenza del C.I.C.A.S. che la Corte d'Appello dell'Aquila e la Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello, unitamente ai lavoratori in mobilità utilizzati di cui al Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e le Province abruzzesi, nel rappresentare i positivi risultati conseguiti con il percorso integrato posto in essere, hanno avanzato istanza di prosecuzione del progetto anche per l'anno 2013.

Il Comitato prende atto dei positivi risultati raggiunti  ed esprime parere favorevole alla prosecuzione del percorso sino al 31.12.2013, disponendo favorevolmente anche in merito alla proroga della mobilità in deroga da disciplinare in sede di Conferenza dei Servizi.

III.2)Questura

 

Il Presidente porta a conoscenza del Comitato l'istanza pervenuta dalla Questura di Pescara in data 15 ottobre 2012 con la quale si rappresenta la volontà di addivenire alla stipula di un Protocollo d'Intesa analogo a quello già in atto tra la Regione Abruzzo, le Province  e gli Uffici Giudiziari, al fine di raggiungere, nello spirito di collaborazione tra enti, il duplice obiettivo di supportare le attività istituzionali delle Questure d'Abruzzo e, al contempo, consentire ai lavoratori in mobilità di acquisire ulteriore professionalità spendibile per un reinserimento nel mercato del lavoro. Nelle more dell'attivazione del percorso integrato, chiede la proroga della mobilità in deroga in favore di numero due lavoratori utilizzati ex art 7, l. 468/99, con un progetto posto in essere dalla Provincia di Pescara.

Il Comitato prende atto di quanto sopra e, considerate le necessità dell'ufficio ed i positivi risvolti formativi per i lavoratori interessati, all'unanimità, nelle more dell'attivazione del percorso integrato per gli uffici delle Questure e delle Prefetture, esprime parere favorevole alla proroga della mobilità in deroga, per i lavoratori inseriti nel Progetto posto in essere dalla Provincia di Pescara, da disciplinare in sede di Conferenza dei Servizi.

III.3) Richiesta Cig in deroga della Mazzoni Pietro Spa /Prov. L'Aquila

La Provincia dell'Aquila ha sottoposto al Cicas l'istanza della società in oggetto che ha già fruito di CIG in deroga della durata di 35 settimane con scadenza 31 agosto 2012 e ha chiesto la proroga dell'ammortizzatore sino a dicembre 2012 per consentire il mantenimento del posto di lavoro a n. 7 lavoratori in attesa della riassegnazione degli appalti da parte della Telecom, prevista per fine anno.

La medesima società ha già fruito di CIGS per cessazione attività e di 12 mesi di Cig in deroga  (accordi del 4/3/2011 e del 14/9/2011) nel 2011.

Con nota del 14/10/2011 ha richiesto apertura della procedura di mobilità conclusasi con un mancato accordo. In sede di esame congiunto le parti hanno concordato di far ricorso ad un ulteriore periodo di 35 settimane di Cig in deroga ai sensi del verbale Cicas del 21/12/2011 decorrenti dal 1 gennaio 2012 al 31 agosto 2012.

In data 31/12/2011 sono state collocate in mobilità 6 unità di cui 4 a L'Aquila e 2 a Avezzano.

Alla data del 31 agosto sono stati percettori di Cig in deroga n. 7 lavoratori dell'Aquila.

Il CICAS, prende atto dell'istanza prodotta dall'azienda che opera in area interessata dal sisma del 06/04/2009, della istruttoria favorevole della Provincia dell'Aquila, delle concrete possibilità di ripresa dell'attività di committenza con Telecom Spa, in favore della società Mazzoni Spa a far data da gennaio 2013, del fatto che l'azienda non ha la possibilità di utilizzare strumenti ordinari di ammortizzatore sociale che possano garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e che l'unico strumento utilizzabile resta la cassa integrazione in deroga.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire il mantenimento dei  livelli occupazionali e favorire la ripresa delle attività, il Comitato, autorizza un ulteriore periodo di cassa in deroga dal 1 settembre 2012 sino al 31 dicembre 2012, senza soluzione di continuità con il precedente periodo fruito, in favore di 7 lavoratori della Mazzoni Pietro Spa cantiere dell'Aquila.

III.4)Richiesta Cig in deroga della società A. Menozzi & R. De Rosa

Il Presidente rappresenta al Comitato l'istanza pervenuta da A. Menozzi & R. De Rosa con sede legale in Montesilvano (PE) e unità produttiva in Atri (TE), dalla quale si rileva che la società ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà della durata complessiva di mesi 12 a decorrere dal 1/1/2012 e che con nota del 1/6/2012 il MLPS ha rigettato l'istanza perché il contratto di solidarietà aveva raggiunto la durata massima prevista dall'art. 7 commi 1 e 4 del D.L. n. 536/1987.

Considerato che l'azienda non può utilizzare ulteriori strumenti ordinari di ammortizzatore sociale e che, per il periodo richiesto dal 1/01/2012 al 30/06/2012 ha utilizzato lo strumento del contratto di solidarietà, per tale periodo, chiede il riconoscimento del trattamento della cassa integrazione in deroga per n. 38 lavoratori interessati da Cigs/Contratto di solidarietà di cui all'istanza prodotta al MLPS.

Il Comitato, al fine di garantire il mantenimento dei  livelli occupazionali e favorire la prosecuzione delle attività, autorizza la cassa in deroga dal 01 /01/2012 sino al 30/06/2012, in favore di 38 lavoratori interessati da Cigs/Contratto di solidarietà di cui all'istanza prodotta al MLPS.

III.5) Richiesta Cig in deroga Provincia e Ambiente Spa

Il Presidente rappresenta al Comitato la richiesta della società Provincia e Ambiente Spa in merito al riconoscimento della Cig in deroga per un periodo di 17 settimane dal 11/06/2012 al 06/10/2012.

Dall'istanza si rileva che per detto periodo l'azienda non può utilizzare gli strumenti ordinari di ammortizzatori sociali, e che la Cig in deroga, così come richiesta, è necessaria per superare la contingente situazione di crisi nonché utile alla fruizione di un nuovo periodo di Cigo.

Il Comitato, visto quanto sopra, considerato che l'azienda ha diritto all'utilizzo di massimo 35 settimane di Cassa in deroga, che ha utilizzato detto istituto per n. 25 settimane, tutto ciò premesso autorizza la Cig in deroga dal 11/06/2012 al  06/10/2012 per n. 23 lavoratori.

III. 6) Lavoratori  over 55

 Su specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali il Comitato riconosce la mobilità in deroga sino alla data del 31/12/2012 in favore dei lavoratori over 55, nei confronti dei quali, persistendo lo stato di disoccupazione è venuta a cessare la mobilità in deroga di cui al punto 2) lett "n." del verbale Cicas del 21/12/2011 e punto III.1 del verbale Cicas del 27/06/2012.

 III.7) Disponibilità Finanziarie

Resta confermato e si ribadisce che l'erogazione dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell'odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

Ove non diversamente stabilito  le disposizioni del presente verbale si applicano con effetto retroattivo a far data dal 1/10/2012.