Si segnala  l'art.11 del  decreto legge n.174 del 10.10 2012 ,pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.237/2012 relativo all'argomernto del titolo ,il cui testo si  riporta

Art. 11 Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire   il   superamento   delle                 conseguenze del sisma del maggio 2012   1.  Al  fine   della   migliore   individuazione   dell'ambito   di applicazione del vigente articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente  la  massima  celerita' applicativa delle relative disposizioni:     a) nel decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:       1) all'articolo 1, dopo il comma 5  e'  aggiunto  il  seguente: "5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e Veneto, in qualita'  di  Commissari  Delegati,  possono  delegare  le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni  ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo  territorio  sono  da effettuarsi  gli  interventi  oggetto   della   presente   normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche  normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme,  e'  possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.";       2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:   "1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione  di  beni  e  servizi connessi agli interventi di cui al comma  1,  lettera  a),  non  sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere  d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.  Restano  fermi  i controlli  antimafia  previsti  dall'articolo  5-bis  da  effettuarsi secondo le linee guida  del  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza delle grandi opere";       3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono  comunque prioritariamente destinate a tale scopo.";       4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:   4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel  presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo  delle province interessate alla ricostruzioni  sono  istituiti  elenchi  di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non  soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di  cui  al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di  ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di  subcontratti, di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di  iscrizione  negli  elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture  -uffici  territoriali del Governo delle province interessate.";   4.2) al comma 2, dopo la  lettera  h),  e'  aggiunta  la  seguente: "h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola  Regione, con ordinanza del Presidente in  qualita'  di  Commissario  delegato, conseguentemente alle attivita'  di  monitoraggio  ed  analisi  delle attivita' di ricostruzione".       5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente: "1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano  le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";     b) le disposizioni di attuazione  del  credito  d'imposta  e  dei finanziamenti  bancari  agevolati  per  la   ricostruzione   di   cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, sono  quelle  di  cui  al  Protocollo  d'intesa   tra   il   Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti  delle  regioni  Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre  2012.  I Presidenti delle predette regioni assicurano in  sede  di  attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.   2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni  2012  e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6 giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2012, n. 122, non si  applicano  le  disposizioni  recate  dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  di  2.000 milioni di euro per l'anno 2013.".   3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1 dopo le parole: "una indennita',"  sono  inserite  le seguenti: "definita anche secondo le forme e  le  modalita'  previste per  la  concessione  degli  ammortizzatori  in   deroga   ai   sensi dell'articolo  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,";   b) al comma 2 le parole da:"di cui all'articolo 19" fino a: "n.  2" sono sostituite dalle seguenti: "da definire con il decreto di cui al comma 3,".   4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno  interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio  2012,  alle richieste di anticipazione della posizione  individuale  maturata  di cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettere  b)  e  c),  del   decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle  province  di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22  maggio 2012.   5. In considerazione della mancata sospensione degli  obblighi  dei sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio 2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16  dicembre  2012,  senza applicazione di sanzioni e interessi.  Effettuato  il  versamento,  i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro  dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.   6.  I  pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali   e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1° giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma  1, del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati entro  il  16  dicembre  2012,  senza  applicazione  di  sanzioni   e interessi.   7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6, nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1°  dicembre  2012  al  30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i requisiti per accedere  ai  contributi  di  cui  all'articolo  3  del decreto-legge 6 giugno 2012 n.  74,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento,  assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita convenzione  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma  7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato  di  cui  al  presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31 dicembre 2009, n. 196.   8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di mora, a ruolo di riscossione.   9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i  contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo comma:     a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e successive modificazioni, che attesta:   1) il possesso dei requisiti per  accedere  ai  contributi  di  cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero dell'articolo 3-bis  del  predetto  decreto-legge  n.  95  del  2012; nonche'   2) la circostanza che i danni  subiti  in  occasione  degli  eventi sismici, come comprovati dalle perizie  occorrenti  per  accedere  ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entita'  effettivamente tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della  attivita'  di impresa;   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i  versamenti  di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da  pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;   c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al  comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti  al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.   10. Gli interessi relativi ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  43-ter  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel contratto di finanziamento.   11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate  da adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8.   12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,  l'Agenzia  delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.   13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in  145  milioni  di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21,  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti  importi,  dovuti  a  variazioni  dei  tassi  di   interesse monitorati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime  risorse  di  cui  al periodo precedente.