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La tassazione separata nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente

Approfondimento di
Bruno Dott. Olivieri (Consulente Fiscale e Aziendale)

Le informazioni contenute in questo articolo sono generiche e non costituiscono trattazione esaustiva dell'argomento per casi specifici

La tassazione separata, sotto un profilo squisitamente fiscale, costituisce, insieme alla tassazione ordinaria/progressiva e quella sostitutiva, una delle tre modalità di assoggettamento dei redditi prodotti dalle persone fisiche.
La tassazione separata è così definita in funzione della logica alla base del calcolo che tiene conto dell'intervallo temporale in cui le somme assoggettatevi siano state maturate.
Ci soffermeremo in questo articolo sulle principali tipologie di redditi assoggettati alla tassazione separata nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.

Le principali competenze assoggettate a tassazione separata sono:
  1. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
  2. INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO
  3. INCENTIVO ALL'ESODO
  4. SOMME PERCEPITE A TITOLO DI ARRETRATI 
Il principio di base che sottende alla tassazione separata, indipendentemente alla tipologia di reddito, è quella del calcolo di un'aliquota % di tassazione calcolata sulla base di un reddito ipotetico (reddito di riferimento) ottenuto sulla base del periodo di maturazione delle somme da assoggettare.
Ma vediamo nello specifico il trattamento fiscale (e previdenziale) per le 4 tipologie sopra indicate.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Calcolo della quota di accantonamento al Fondo o da destinare a forme di Previdenza Complementare
Il trattamento di fine rapporto costituisce un'indennità erogata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente in funzione dell'anzianità di servizio del lavoratore.
Il TFR viene maturato in funzione delle competenze retributive erogate a titolo continuativo e non occasionale (o occasionale con carattere di continuità come ad esempio gli straordinari erogati in maniera sistematica o a titolo di forfait); questo si definisce REDDITO UTILE al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il rateo mensile/annuale di TFR maturato viene definito sulla base del seguente calcolo:

(REDDITO UTILE  mensile o annuale /13,5) 

Questa quota può essere destinata a:
  • Accantonamento in azienda (FONDO TFR) secondo le indicazioni ex art. 2120 c.c.
  • Destinato a forme di previdenza complementare
La scelta della destinazione del TFR è rimessa al lavoratore dipendente in costanza di avvio del rapporto di lavoro.
La quota TFR calcolata come sopra viene destinata al Fondo o Previdenza Complementare a netto del contributo di finanziamento al  Fondo di Garanzia INPS.
In caso di destinazione del TFR al fondo aziendale, il datore di lavoro provvede a corrispondere una rivalutazione sul valore totale del fondo stesso con la ricapitalizzazione degli interessi progressivamente accantonati.

Trattamento Fiscale del TFR
Come inizialmente introdotto, il trattamento di fine rapporto è assoggettato a una trattenuta fiscale calcolata sulla base di  un'aliquota % calcolata sulla base di un reddito ipotetico (reddito di riferimento) ottenuto sulla base del periodo di maturazione delle somme da assoggettare.

Prima di procedere nel merito del calcolo occorre effettuare alcune precisazioni intervenute per le somme maturate fino al 31/12/2000 e a decorrere dal 01/01/2001

Fino al 31/12/2000 le somme godevano di una deduzione forfettaria di euro 309,87 (da riproporzionare per periodo lavorativo e % part time) e le rivalutazioni maturate fino a questo periodo sono totalmente assoggettate in sede di liquidazione.

Dal 01/01/2001 non viene più applicata la deduzione forfettaria, viene riconosciuta un detrazione per redditi di riferimento fino a 30.000 euro, e le rivalutazioni sono assoggettate, annualmente, ad una tassazione sulla base di un'imposta sostitutiva calcolata con aliquota fissa dell'11% da versarsi per conto del sostituto d'imposta in acconto (al 16/12 di ogni anno cod. trib 1712) e saldo (al 16/02 anno succ. cod. trib 1713).
L'imposta sostitutiva versata viene portata in diminuzione sul valore totale del fondo TFR, pertanto, in sede di liquidazione, le somme maturate a titolo di rivalutazioni saranno esentate dalla tassazione in quanto già precedentemente assoggettate.

Tutto quanto sopra precisato, procediamo ora a delineare le modalità di calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR.

Il primo passo è quello di calcolare il REDDITO DI RIFERIMENTO. Il reddito di riferimento è calcolato partendo dalla sommatoria di tutte le competenze accantonate sul fondo, al netto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni e comprensiva di eventuali anticipazioni erogate al lavoratore in corso di rapporto lavorativo.
Il totale delle competenze dovrà essere rapportato al periodo di maturazione di tali somme secondo il seguente rapporto:


( FONDO MATURATO/ANNI DI SERVIZIO) * 12   (se calcolo in anni)

( FONDO MATURATO/ANNI DI SERVIZIO) * 144   (se calcolo in mesi)

Una volta determinato il reddito di riferimento il secondo passo a determinare l'aliquota di tassazione è quello di individuare l'imposta applicabile al reddito di riferimento in funzione della tassazione irpef progressiva.
Una volta determinata l'imposta sul reddito di riferimento si procede a determinare l'aliquota di tassazione del TFR in questo modo:

(IMPOSTA SU REDDITO DI RIFERIMENTO/REDDITO DI RIFERIMENTO) *100

L'aliquota applicabile non potrà mai essere inferiore al 23%; se, pertanto, il calcolo produce un valore inferiore all'aliquota sopra indicata o il rapporto ha avuto una durata inferiore all'anno, si applicherà sempre e comunque il 23%

A questo punto possiamo procedere a determinare il nostro TFR netto tenendo in considerazione le deduzioni e detrazioni spettanti sopra indicate per le somme maturate ante e post 2001.


ALTRE SOMME EROGATE IN COSTANZA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Raggruppiamo in un unico modello impositivo tutte le altre somme assoggettate a tassazione separata erogate in sede di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero

INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO
INCENTIVO ALL'ESODO

Entrambi sono assoggettati ad un'aliquota che è la stessa della tassazione del TFR contestualmente erogato, con la specificazione che l'Indennità di mancato preavviso è anche assoggettata alle trattenute previdenziali in quanto ritenuta componente sostitutiva della retribuzione , pertanto da assoggettare a medesimo trattamento contributivo obbligatorio.

ALTRE SOMME A TASSAZIONE SEPARATA NEL RAPPORTO DI LAVORO

Un'ultima tipologia reddituale da analizzare è quella relativa agli arretrati percepiti dal lavoratore, ovvero quelle indennità sostitutive della retribuzione riconosciute dalla contrattazione collettiva o a seguito di sentenze giudiziarie a seguito di controversie tra le parti.
Queste somme, come per l'indennità di mancato preavviso, oltre ad essere assoggettate alla trattenuta previdenziale per la parte sostitutiva della retribuzione, sono assoggettate aduna trattenuta fiscale calcolata nel medesimo modo delle somme precedentemente trattate.
L'unico elemento che differisce nelle modalità di calcolo dell'aliquota applicabile risiede nella determinazione del reddito di riferimento che, in questo caso, è determinato sulla base del reddito medio dell'ultimo biennio.
In caso di assenza di due anni di riferimento si prende solo l'ultimo anno a disposizione e, in assenza anche di questo dato, si applica l'aliquota del 23%.



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