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Le collaborazioni coordinate e continuative ex D.Lgs 81/2015: la certificazione dei contratti

Dallo scorso 25 giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove regole riguardanti il lavoro parasubordinato.

Nello specifico la riforma ha riguardato:


  1. Abolito l'impianto del lavoro a progetto con la deroga per i contratti in essere che potranno rimanere in vita fino alla scadenza naturale. Nelle more della scadenza naturale il MLPS riconosce ai committenti la possibilità, entro il 31/12/2015, di trasformare i co.pro. illegittimi con la possibilità di essere esonerati dall'apparato sanzionatorio riguardante il disconoscimento della collaborazione a progetto. A decorrere dal 01/01/2016 la legittimità e genuinità dei rapporti a progetto ancora in essere e delle nuove co,co.co. sarà valutata sul principio della "eterogeneità dell'organizzazione" della prestazione, ovvero dell'assenza dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo del committente nei confronti del collaboratore (anche autonomo);
  2. Rimangono in vita le sole co.co.co. stipulate secondo le regole previste dalla previgente normativa dettata dal codice di procedura civile. Per queste collaborazioni la genuinità verrà valutata secondo i principi di cui al punto 1 fatti salvi i rapporti instaurati con dei cosiddetti "soggetti speciali" (collaborazioni previste da appositi accordi collettivi, professionisti iscritti agli albi, amministratori di società, collaboratori di ASD). Fino al 31/12/2016 rimangono in questa categoria anche le co.co.co instaurate con la P.A. che, a decorrere al 01/01/2017, saranno assoggettate ugualmente alla verifica della genuinità sul principio dell'etero-organizzazione;
In merito all'accertamento della genuinità delle collaborazioni di tipo parasubordinato alla data del 01/01/2016, oltre che quelle instaurate per i soggetti di cui al punto 2, rimarranno escluse dalla possibilità di trasformazione in lavoro subordinato quelle che sono in vita in forza di un contratto certificato presso le sedi preposte (Ordine dei CdL, Università, MLPS, DTL). In merito ai contratti certificati, efficacia della certificazione, potrà essere rimossa soltanto con una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro nell'ambito di un accertamento in merito alla natura della prestazione intercorsa tra le parti.

Fonte: Sole 24Ore

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