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D.Lgs 81/2015: lo "jus variandi" prima e dopo la riforma

Una delle più importanti riforme in materia di riordino di contratti, forse non casualmente disciplinata nei primi articoli del c.d. Codice dei Contratti , è la modifica apportata dal legislatore in termini di esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro (Art. 3 D.lgs 81/2015).
Questa riforma, insieme a quella delle "tutele crescenti" (D.Lgs 23/2015) e delle nuove disposizioni in materia di "controllo dei lavoratori" (D.Lgs 151/2015), costituisce uno dei tre cambiamenti volti a una "flessibilizzazione" del rapporto a tempo indeterminato cercando di crearne i presupposti per una maggiore appetibilità da parte dei datori di lavoro.

Tornando all'argomento in analisi, di seguito schematizzeremo le modifiche apportate dalla suddetta riforma all'art. 2103 del c.c. in materia di mansioni e limiti al potere del datore di lavoro di modifica alle mansioni del lavoratore.

La novità è certamente quella che riguarda il c.d. "demansionamento", ovvero l'applicazione dello jus variandi per adibire il lavoratore a mansioni inferiori, seppur non mancano cambiamenti anche in merito all'assegnazione del lavoratore  a mansioni superiori o equivalenti. 


MANSIONI EQUIVALENTI

  • Art. 2103 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (fino al 24 giugno 2015) prevedeva l'assegnazione a mansioni equivalenti che si identificassero come "orizzontali", ovvero professionalmente equiparabili.
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) rende possibile l'assegnazioni a mansioni definite equivalenti purchè riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte

MANSIONI SUPERIORI

  • Art. 2103 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (fino al 24 giugno 2015) prevedeva, oltre che il trattamento economico rispondente al livello di inquadramento previsto dal CCNL per le prestazioni svolte, l'acquisizione del livello superiore a titolo definitivo dopo 3 mesi di esecuzione continuativa delle mansioni superiori (o termine inferiore previsto eventualmente dal CCNL)
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) prevede, oltre l'immediato adeguamento del trattamento economico, l'acquisizione del livello superiore a titolo definitivo dopo 6 mesi di esecuzione continuativa delle mansioni superiori (o termine inferiore previsto eventualmente dal CCNL), con la possibilità del dipendente di rinunciare.

MANSIONI INFERIORI

  • Art. 2103 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (fino al 24 giugno 2015) prevedeva il divieto assoluto per il datore di lavoro di applicare un demansionamento (modifica unilaterale), salvo casi eccezionali in cui lo stesso era sottoscritto di comune accordo tra le parti ed era finalizzato al mantenimento del posto di lavoro per impossibilità di repechage (modifica concordata tra le parti).
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) Demansionamento Unilaterale_  Il datore di lavoro può unilateralmente adibire il lavoratore a mansioni inferiori solo per ragioni di riorganizzazione aziendale che impatti sulla posizione lavorativa dello stesso. Tale modifica può avvenire nel rispetto dei seguenti limiti: 1) demansionamento a un solo livello in meno della stessa categoria legale; 2) obbligo della forma scritta della comunicazione al lavoratore; 3) obbligo di non compromettere la formazione e accrescimento professionale del lavoratore; 4) trattamento economico immutato. 
  • Art. 2103 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (dal 25 giugno 2015) Demansionamento con mutuo accordo_ Le parti possono sottoscrivere un accordo transattivo che preveda l'assegnazione del lavoratore a un livello e categoria legale diversa, con un livello retributivo anche inferiore, solo e soltanto in specifici casi in cui si ravvisi una delle tre finalità 1) evitare il licenziamento; 2) acquisire una diversa professionalità; 3) miglioramento delle condizioni di vita.

Il modello 20SM e la comunicazione dei tassi INAIL

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del D.M. 12/12/2000, entro il 31 dicembre di ogni anno l’INAIL comunica ai datori di lavoro, a mezzo racc. a.r., il modello 20SM, recante la misura del tasso di premio applicabile per l’anno successivo, con l’indicazione delle retribuzioni, del numero di casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei connessi oneri, del numero dei lavoratori-anno e del tasso specifico aziendale, relativi al triennio precedente o al minor periodo interessato.

Il tasso risultante dal modello 20SM riflette l’oscillazione del tasso medio di tariffa per “prevenzione infortuni e igiene del lavoro” nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività (“Codice 2”) ovvero per “andamento infortunistico” dopo il primo biennio di attività (“Codice 3”) a norma, rispettivamente, degli articoli 19-21 e dell’art. 22 del D.M. 12/12/2000.
L’oscillazione del tasso medio per “andamento infortunistico” (sia in riduzione che in aumento) è applicata d’ufficio dall’INAIL sulla base di due specifici indicatori evidenziati nel modello 20SM: il tasso specifico aziendale ed i lavoratori-anno.

In particolare, il tasso specifico aziendale risulta dal rapporto fra gli oneri sostenuti dall’Istituto e le retribuzioni erogate dall’azienda nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione (ovvero del minor periodo, purchè non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni).
Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa (art. 22, comma 3, D.M. 12/12/2000), con la sola differenza che gli oneri vanno rapportati alla singola azienda e non al gruppo esercente la medesima lavorazione.

Il termine lavoratori-anno riflette, ai sensi dell’art. 22, comma 4, delle “Modalità tariffarie”, il rapporto annuo fra le masse retributive soggette a contribuzione INAIL e la retribuzione media ottenuta moltiplicando per trecento la retribuzione media giornaliera dei casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea, se pari o superiori a dieci nell’anno, ovvero la retribuzione media giornaliera dell’anno stesso relativa al “grande gruppo” di tariffa cui la posizione assicurativa appartiene, se i predetti casi sono inferiori a dieci.
Ai fini della verifica dell’esattezza del tasso di premio notificato, è necessario controllare se gli eventi lesivi considerati dall’INAIL corrispondono a quelli effettivamente avvenuti: in proposito, si evidenzia che i modelli 20SM elencano un numero limitato di eventi e pertanto si rende necessario verificare tutti gli eventi infortunistici verificatisi nel triennio 2012-2014 tramite l’acquisizione dei modelli 20SM di dettaglio.
Occorre altresì verificare che nel computo degli oneri complessivamente imputabili alla posizione assicurativa territoriale non siano stati inseriti, in forza del combinato disposto dell’art. 22, comma 3 e dell’art. 9 delle “Modalità tariffarie”:
  • gli oneri attribuibili agli infortuni “in itinere”, in quanto già inclusi nei cosiddetti oneri “a caricamento” e, quindi, ripartiti fra tutti i settori in funzione delle retribuzioni;
  • gli importi effettivamente recuperati dall’INAIL in via di “surroga” nei confronti dei terzi responsabili dell’evento indennizzato, ovvero in via di “regresso” nei confronti dello stesso datore di lavoro, fino a concorrenza di quanto caricato.
Contro il provvedimento di comunicazione del tasso 2016 può essere presentato ricorso per via telematica alla sede INAIL territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2001.


Fonte: Dott. Perrone Fabio, Consulente del Lavoro in Manoppello (www.perroneconsulenza.it)

Reti d'Impresa tra codatorialità e assunzioni congiunte

Con l'evoluzione del contesto economico e produttivo, Il Legislatore ha introdotto dei nuovi modelli di decentramento e frazionamento d'impresa volti a favorire la definizione di un nuovo concetto di "impresa reticolare".
Parliamo di modelli introdotti con la finalità di affidare esternamente dei segmenti del ciclo produttivo necessari alla alla realizzazione del prodotto finito che si sono materialmente concretizzati nelle forme dei contratti di appalto, distacco e somministrazione dei lavoratori, creazione di gruppi  e reti d'impresa.

Il presente articolo vuol focalizzare la propria attenzione sul modello dei Contratti di Rete e delle disposizioni introdotte nel 2013 dal Governo Letta, in riferimento alla disciplina del distacco dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs 276/2003 nelle fattispecie della codatorialità e assunzione congiunta.

La rete d'impresa: cos'è?
Si considera tale l'insieme di più imprese, autonome e distinte che, nell'ottica di perseguimento di un obiettivo economico e produttivo congiunto, sottoscrivono un accordo detto "Contratto di rete".
Con questo accordo i singoli imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato obbligandosi a collaborare in forme e in ambiti ben precisi attinenti all'esercizio delle proprie attività.
Ciascuna impresa partecipante alla rete svolgerà la propria attività produttiva, non necessariamente nell'ambito del medesimo settore di una o di tutte le altre imprese retiste, al fine di perseguirne un risultato economico congiunto a tutte le altre partecipanti definito nell'oggetto del contratto di rete.

La "condivisione" del personale di lavoro dipendente 
Come anticipato in premessa, il Governo Letta introduce con il D.L. 76/2013, nuove forme di gestione del personale di lavoro dipendente incentivanti per le imprese che si uniscano nell'ambito di una rete d'impresa.
In condivisione con le esigenze alla base delle motivazioni per le quali più imprese si uniscono in una rete d'imprese, il succitato Decreto Legge, all'art. 7 e all'art. 9, introduce delle forme di flessibilizzazione nella "mobilità" del personale dipendente nell'ambito di questi contratti di rete, legittimandone il distacco tra le imprese retiste e introducendo i nuovi istituti della codatorialià e dell'assunzione congiunta.
Questa flessibilizzazione , se da un lato va a scardinare il tradizionale binomio lavoratore_datore di lavoro, dall'altro è indirizzato a creare nuove di incentivazione alla cooperazione tra imprese, anche favorendone lo scambio delle professionalità possedute dai lavoratori dipendenti appartenenti a ciascuna realtà aziendale.

Codatorialità e assunzione congiunta: quali sono le differenze?
Seppur apparentemente molto simili nella loro definizione, i due istituti presentano delle differenze sostanziali che le distinguono totalmente.
A suffragare questa netta distinzione sono state le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 27/03/2014 in materia di "assunzione congiunta" che si sono aggiunte a quelle ex art. 30 del D.Lgs 276/2003 in materia di codatorialità.

Analizziamo di seguito i due istituti per coglierne le differenze.


1) CODATORIALITA' Art. 4 ter D.Lgs 276/2003 

«Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto stesso».

La codatorialità deve intendersi come un istituto normativo che sostanzialmente non muta la natura del rapporto in essere tra datore di lavoro e lavoratore.
Di fatti, nell'ambito delle cosiddette "regole di ingaggio" definite nel contratto di rete, si presuppone una semplice flessibilizzazione nel trasferimento della prestazione del lavoratore tra un'impresa e un'altra della rete stessa ma non modificando affatto la struttura binaria del contratto di lavoro iniziale ma semplicemente condividendone il potere direttivo.
Di fatti si realizza già quanto previsto nell'ambito del distacco, soltanto che questa volta il soggetto distaccatario non è uno solo ma sono tutte le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete.
Il distacco che si realizza nell'ambito di questa codatorialità, come sopra anticipato, è legittimato solo e soltanto nell'ambito delle regole d'ingaggio contenute nel contratto di rete; a ribadire questa regola è anche la Circolare MLPS n. 35/2013 di cui riporitamo lo stralcio

Ai fini della legittima applicazione della codatorialità con l’obbligo per il lavoratore di assoggettarsi al potere direttivo di una molteplicità di soggetti terzi, le "regole d'ingaggio" devono essere definite per iscritto sul contratto di rete e devono rispettare delle cosiddette "regole minime" nella loro definizione:
  • Le imprese aderenti alla rete devono essere considerate unitariamente per l'applicazione di istituti che presuppongono un numero minimo di dipendenti e per l'eventuale mobilità interna la rete si considera come un'unica impresa;
  • le attività svolte a favore dei diversi soggetti imprenditoriali sono considerate in modo unitario anche in relazione all'anzianità di servizio;
  •  il trattamento economico e normativo è quello previsto per i dipendenti dell'impresa principale (quanto a dimensioni) ed in ogni caso, non inferiore a quello minimo garantito dalla contrattazione collettiva posta in essere dai sindacati effettivamente rappresentativi a livello nazionale;
  • si attua la responsabilità solidale di tutti di codatori in relazione agli obblighi di carattere economico ed a quelli connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
  • la legittimità degli atti organizzativi che influenzano il rapporto di lavoro (es. mutamento di mansioni, trasferimento, licenziamenti individuali e collettivi, sospensioni unilaterali della prestazione) sono valutate in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche dei codatori. Gli obblighi procedurali previsti dalle varie normative sono estesi a tutti i contitolari dei contratti di lavoro;
  • la illegittimità dell'esercizio dei poteri imprenditoriali è imputata ai codatori sotto il profilo economico, mentre tutti gli effetti "restitutivi" della posizione originaria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per quanto attiene a licenziamenti, a trasferimenti e demansionamenti, sono a carico di chi formalmente ha stipulato il contratto di lavoro o assume, di fatto, la veste di datore di lavoro;
  • tutti i poteri imprenditoriali, anche in caso di delega espressa ad uno dei partecipanti della rete, sono inscindibilmente eseguiti nei confronti di un unitario centro di imputazione di rapporti giuridici; 
  • per quanto non espressamente previsto (nelle regole d’ingaggio) si rinvia alla legge italiana regolatrice del rapporto di lavoro nell'ambito della rete di impresa ed alla normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e sicurezza sociale con specifico riferimento agli aspetti connessi ai profili collettivi, in relazione alla formazione delle rappresentanze, all'esercizio dei diritti sindacali, alla eventuale costituzione di delegazioni di negoziazione per la contrattazione decentrata, alla introduzione di norme promozionali per una contrattazione collettiva di prossimità a livello di impresa unitaria ed alla creazione di organismi congiunti.
Un aspetto importante su cui porre l'attenzione è quello della "solidale responsabilità" nell'ambito della codatorialità in quanto costituisce anche uno degli elementi di differenza rispetto all'assunzione congiunta del dipendente.
Come ben specificato nell'ultimo capoverso della circolare ministeriale, a conferma dell'immutata natura dei rapporti in essere tra datore di lavoro e lavoratore, la codatorialità non necessariamente presuppone una totale responsabilità solidale tra tutti i partecipanti al contratto di rete (come vedremo lo è per le assunzioni congiunte invece) ma la stessa si realizza quando il contratto stesso potrebbe individuare un soggetto comune responsabile.
E' il caso, ad esempio, in cui la rete stessa si configuri come un soggetto a se stante dotandosi di una propria identificazione fiscale.
E' questa una facoltà riconfermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E del 18/06/2013 che riconosce alla Rete la possibilità di dotarsi di un proprio codice fiscale, quindi di essere considerato sostituto d'imposta a tutti gli effetti (eventualmente acquisendo una propria soggettività previdenziale e assicurativa, ovvero divenendo direttamente datore di lavoro).

2) ASSUNZIONE CONGIUNTA Art. 3 bis e succ. D.Lgs 276/2003 

"3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. 
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (*) sono definite le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter."
(*)




Dopo aver analizzato la codatorialità, le differenze con le assunzioni congiunte saranno più facilmente identificabili anche solo dalla lettura del testo normativo sopra riportato.
La prima differenza di più diretta identificazione è che le assunzioni congiunte possono essere applicate unicamente dalle imprese agricole nell'ambito di alcune fattispecie.
Altra importante differenza riguarda quella della titolarità di datore di lavoro e della solidale responsabilità.
Se nel precedente caso la qualificazione di datore di lavoro rimaneva imputata alla sola impresa che originariamente aveva sottoscritto il contratto di lavoro, nelle assunzioni congiunte si configurano una pluralità di datori di lavoro che, oltre che esercitare il potere direttivo congiunto, devono sottostare anche alla solidale e congiunta responsabilità, oltre che sotto gli aspetti economici e di salute e sicurezza, anche previdenziali e assicurativi.
Pertanto se la codatorialità presuppone una semplice "condivisione" del potere direttivo, le assunzioni congiunte si qualificano come un nuovo rapporto di lavoro i cui doveri fanno capo a tanti soggetti imprenditori che, rappresentati congiuntamente da un unico soggetto, rispondono solidalmente come se ciascuno fosse datore di lavoro di tutti i lavoratori.

Trattandosi di una fattispecie particolare di rapporto lavorativo, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Lettera Circolare del 6 Maggio 2015 per delineare la corretta procedura amministrativa da seguire




Come chiaramente riportato nel documento ministeriale sopra, le assunzioni congiunte sono assoggettate all'obbligo di una denuncia di inizio rapporto da effettuarsi telematicamente attraverso il modello UNILAV-CONG accessibile con l'iscrizione al portale Cliclavoro come disciplinato nel Decreto Direttoriale del 28/11/2014 

Seppur la comunicazione obbligatoria, come l'assolvimento di tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi, sia effettuato da un unico soggetto rappresentante tutti i datori di lavoro, quest'ultimo dovrà comunque esplicitare ciascun soggetto titolare della solidale responsabilità nell'ambito della rete d'impresa.
A riguardo si è espresso sia il Ministero del Lavoro con la Nota 1471 del 04/12/2014 che l'INPS con la Circolare 131/2015.