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Certificazione telematica di infortunio sul lavoro. Circolare INAIL 10/2016 del 21/03/2016

Ente assicurativo, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, rende disponibili le nuove disposizioni e le modalità operative della nuova procedura di certificazione telematica degli infortuni sul lavoro che, in relazione al disposto normativo ex D.Lgs 151/2015, entra in vigore a decorrere dalla data del 22/03/2016.

Gli obblighi del medico certificatore

Le nuove disposizioni introdotte dal succitato Decreto Semplificazioni modificano le precedenti di cui al D.P.R.1124/1965 prevedendo che

"qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore (...) 

Quindi, a decorrere dal 22 marzo 2016, il medico che rileverà una prognosi relativa a un infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà obbligato a trasmettere all'INAIL la relativa certificazione nei termini delle ore 24 del giorno successivo a quello di primo intervento,  utilizzando il solo canale telematico appositamente predisposto.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. 

Adempimenti a carico del datore di lavoro

1) Esonero dalla trasmissione del certificato di infortunio all'INAIL

(..) il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

2) Consultazione del certificato

Una volta che il medico competente avrà adempiuto alla trasmissione del certificato sul canale telematico INAIL, la trasmissione stessa verrà identificata da un numero di protocollo che il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro per visualizzare il certificato e provvedere agli obblighi di denuncia di infortunio nei termini e modalità stabilite dall'Ente.

I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.” 

Il lavoratore, ai sensi del suddetto articolo 52, deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.

Come già accade per le certificazioni di malattia gestite dall'INPS, quelle relative agli infortuni di lavoro e alle malattie professionali saranno accessibili in apposita sezione del sito INAIL digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

3) Compilazione e inoltro della denuncia di infortunio

Una volta che il datore di lavoro, o l'intermediario per lui, avrà consultato il certificato e verificato che l'evento di infortunio o malattia professionale è stato prognosticato non guaribile entro 3 giorni escluso quello dell'evento, dovrà procedere a inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia decorrenti dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”
 .
4) Esonero dalla comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e DTL

Il D.Lgs 151/2015 ha modificato suddetta comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Prima di tutto la comunicazione per gli eventi ancora soggetti non dovrà essere più effettuata direttamente dal datore di lavoro ma sarà l'INAIL che vi provvederà dopo aver ricevuto la denuncia di infortunio

Il comma 1, lettera c), dell’art.21 del decreto legislativo in esame ha modificato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

Secondo poi dovranno essere comunicati dall'INAIL solo gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (fino alla data di entrata delle nuove disposizioni doveva invece essere comunicato ogni infortunio sul lavoro che avesse avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni).

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