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Deducibilità IRAP Lavoratori Stagionali ex L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016)

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20/E dello scorso 18 maggio 2016, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi e definisce gli aspetti operativi di alcune modifiche contenute nella Legge di Stabilità 2016.

In questo articolo riproponiamo un approfondimento riguardante la deducibilità dalla base imponibile IRAP dei costi per le prestazioni di lavoratori stagionali.


LAVORATORI STAGIONALI (COMMA 73)

Il comma 73 ha apportato modifiche all’articolo 11, comma 4-octies), del decreto IRAP, con l’aggiunta del seguente periodo “La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”. La misura si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, estendendo la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti. Si è voluto, in tal modo, riconoscere il beneficio fiscale previsto, ai fini IRAP, per il lavoro a tempo indeterminato anche a quei settori che ricorrono in modo sistematico al lavoro stagionale. La norma riconosce, infatti, la possibilità di dedurre il 70 per cento dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti. Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro. Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. In tal senso, depone anche la relazione tecnica, che stima gli effetti sul gettito della misura in esame già a partire dall’anno 2016. 

Si ipotizzi che la società Alfa assuma un lavoratore nel periodo compreso tra il 01/03/ e il 30/05/2016 e, successivamente stipuli un secondo contratto con il medesimo lavoratore nel periodo 01/06 – 31/07/2017. In relazione al secondo rapporto di lavoro è riconosciuta una deduzione pari al 70% delle spese sostenute per il dipendente in relazione ai giorni di effettivo impiego (61 giorni), al netto di eventuali deduzioni spettanti. Il lavoratore risulta infatti complessivamente impiegato per 152 giorni nell’arco dei due periodi d’imposta considerati. Analogo beneficio spetterebbe nella diversa ipotesi in cui il secondo contratto venga stipulato entro due anni dalla data di cessazione del primo (es. 30/03/2018), sempreché la prestazione lavorativa sia resa per almeno 120 giorni complessivi, considerando anche il periodo di impiego relativo al primo contratto. L’agevolazione andrebbe, altresì, riconosciuta in relazione ad un terzo contratto stipulato entro due anni dalla cessazione del secondo, a condizione che i giorni di impiego risultino almeno pari a 120 giorni, considerando anche quelli afferenti al secondo contratto.

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