Con la nota 11885 del 14/06/2016 il Ministero del Lavoro chiarisce il regime sanzionatorio applicabile al datore di lavoro in caso l'ispettore, in sede di accertamento, rilevi una rilevazione inesistente o inesatta o impropria di emolumenti a titolo di trasferta.
Parliamo, nello specifico, dei seguenti casi:
- Rilevazione inesistente nel caso in cui le competenze erogate a titolo di trasferta sono utilizzate per compensare prestazioni lavorative
- Rilevazione inesatta nel caso in cui le somme erogate a titolo di trasferta siano erroneamente assoggettate alla franchigia di esenzione di cui all'art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) allorquando la stessa non sia riscontrabile in quanto effettuata nel comune sede della prestazione lavorativa, quindi totalmente imponibile; altro caso
- Rilevazione impropria nel caso in cui l'indennità erogata sia a monetizzare l'attività in luoghi sempre variabili per la quale, ricordiamo, esiste una specifica indennità assoggettata a uno specifico regime fiscale/contributivo
In tutti i questi casi, che certamente rileverebbero delle conseguenze in termini di ricalcolo delle dovute ritenute fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (in relazione alla loro diversa imponibilità), il Legislatore rileva anche delle conseguenze di natura lavoristica legate alla infedele registrazione sul LUL per la rilevazione di un dato inesatto o inesistente.
1 commento:
Peccato che l'ispettore non rileverà mai una rilevazione inesistente o inesatta o impropria di emolumenti a titolo di trasferta. Se i controlli vengono sempre avvertiti con 2 gg prima dei controlli. Inutile fare delle leggi se nessuno gli applica a dovere.
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